Home » Codici » Codice civile » Libro QUARTO DELLE OBBLIGAZIONI » Titolo IX DEI FATTI ILLECITI » Art. 2043
Risarcimento per fatto illecito
Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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