Home » Codici » Codice civile » Libro QUARTO DELLE OBBLIGAZIONI » Titolo II DEI CONTRATTI IN GENERALE » Capo III Della condizione nel contratto » Art. 1357
Atti di disposizione in pendenza della condizione
Chi ha un diritto subordinato a condizione sospensiva o risolutiva puo' disporne in pendenza di questa; ma gli effetti di ogni atto di disposizione sono subordinati alla stessa condizione.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
Giurisprudenza che applica questo articolo
Articoli