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Art. 1356 Codice civile

Pendenza della condizione

In pendenza della condizione sospensiva l'acquirente di un diritto puo' compiere atti conservativi.

L'acquirente di un diritto sotto condizione risolutiva puo', in pendenza di questa, esercitarlo, ma l'altro contraente puo' compiere atti conservativi.

Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.