La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di due soci che, dopo la risoluzione di un contratto di cessione quote, chiedevano la restituzione di immobili appartenenti alla società. La decisione si fonda sulla carenza di legittimazione attiva dei soci a esperire l'azione di rivendicazione beni, che spetta unicamente alla società, e sulla mancata trascrizione della domanda giudiziale, che rende la sentenza inopponibile ai terzi acquirenti.
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