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Cessazione obbligo di mantenimento figli maggiorenni

Cessazione obbligo di mantenimento figli maggiorenni non autosufficienti, accertamento di fatto, competenza professionale, impegno rivolto verso la ricerca di un’occupazione.

Pubblicato il 24 March 2022 in Diritto di Famiglia, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Foggia – Prima Sezione Civile – riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

1) ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 703/2022 pubblicata il 10/03/2022

nella causa civile iscritta al n. 3551 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell’anno 2018 , avente ad oggetto: Separazione giudiziale vertente

TRA

XXX (c.f.),

RICORRENTE

E

YYY (c.f.),

RESISTENTE

NONCHÉ

Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Foggia.

INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI

All’udienza del 17/11/2021 l’Avv., nell’interesse di XXX, concludeva riportandosi a tutte le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni rassegnate nei suoi atti difensivi, con il rigetto di tutte le richieste e conclusioni avverse, precisando che la XXX, stante l’omesso versamento dell’assegno di mantenimento da parte dell’YYY, ha provveduto ai pagamenti dei ratei del mutuo con la vendita, unitamente ai suoi familiari, di piccoli fondi agricoli posti in agro di San Marco in Lamis contrada e chiedendo la decisione della causa con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., con il favore delle spese di lite; l’Avv. nell’interesse della parte resistente, Sig. YYY, si riportava alle eccezioni, deduzioni, difese e conclusioni rassegnate negli atti e verbali di causa, unitamente alla richiesta di revoca dell’assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne, del quale è emersa la piena autosufficienza economica in dipendenza di rapporto di lavoro subordinato, pur taciuto dalla ricorrente, insistendo per l’integrale rigetto delle avverse pretese in quanto manifestamente infondate, il tutto con condanna della Sig.ra XXX alla refusione delle spese e competenze del presente grado giudizio, nonché alla restituzione di quanto versato dall’YYY a titolo di mantenimento.

Il Pubblico Ministero ha concluso con “parere favorevole” con nota del 19/11/2021.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso, ritualmente depositato, XXX, come in epigrafe generalizzata, premesso di aver contratto matrimonio concordatario con il resistente in SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) in data 10/05/1990 (atto n., parte, serie, , anno 1990), dalla cui unione sono nati i figli *** (nt. il), *** (nt. il) e *** (nt. il), quest’ultimo ancora minore di età, ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, assegnarsi la ex casa coniugale a sé medesima ed affidarsi il figlio minore ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre; porsi a carico del ricorrente un assegno mensile per il mantenimento della moglie, dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti e del minore, nella misura di euro 800,00.

Si costituiva in giudizio il resistente, il quale si opponeva decisamente al pagamento di un assegno di mantenimento in favore della moglie e dei figli maggiorenni e chiedeva il collocamento del minore presso di sé.

All’udienza del 20/09/2018 il Presidente f.f., sentiti i coniugi, adottava i provvedimenti necessari ed urgenti ai sensi dell’art. 708 comma 3 c.p.c.. Quindi rimetteva le parti davanti al G.i..

Con ordinanza istruttoria del 05/04/2019, ammesse le istanze istruttorie del resistente e respinte quelle formulate da parte ricorrente – non avendo quest’ultima proposto domanda di addebito, le relative richieste sono state ritenute dal G.i. inconferenti ai fini del decidere – veniva disposta l’audizione diretta, in forma protetta, del minore *** a norma degli artt. 336 bis e 337 octies c.c., in considerazione del persistente contrasto delle parti in ordine al collocamento del minore stesso.

Espletato l’incombente all’udienza del 03/05/2019, l’istruttoria è consistita nell’audizione di alcuni testi di parte resistente.

Al termine, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e rimessa al collegio per la decisione all’udienza del 17/11/2021, alla quale le parti hanno concluso come in epigrafe e, al termine, sono stati assegnati i termini di cui all’art. 190 c.p.c..

Il P.m. in sede ha concluso in data 19/11/2021 con “parere favorevole”.

La domanda di separazione.

La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.

Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell’armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l’indispensabile presupposto.

Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall’indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall’art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.

La separazione va pronunciata ex art. 151 co. 1 c.c. in mancanza di domanda di addebito, non proposta dalle parti in causa.

Sull’affido e sul mantenimento del figlio minore ***.

Va detto che le parti concordavano sul regime di affido condiviso del minore *** (nt. il), di anni 17. I contrasti si sono, invece, registrati in ordine al collocamento del minore, avendo il padre chiesto il collocamento di *** presso di sé.

Il G.i., preso atto di tanto, ha disposto l’audizione in forma protetta del minore, il quale,

all’udienza del 03/05/2019 rappresentava che “Il rapporto con papà e mamma è buono, vado d’accordo con tutti e due e gli voglio bene. Adesso sto con mamma a casa nostra a San Giovanni Rotondo e sto bene. Papà se ne è andato via di casa, ma sta sempre a San Giovanni Rotondo, e lo vedo regolarmente. Quando capita facciamo i compiti insieme. Attualmente sono indeciso con chi stare, però sto bene con mamma e preferisco rimanere con mamma” (in quella sede il minore, dando prova di maturità e di piena consapevolezza dell’importanza della sua audizione, affermava altresì di sentirsi in difficoltà in quanto, avendo un ottimo rapporto con entrambi i genitori, non intendeva ferirli con le sue scelte, tanto che chiedeva che il contenuto delle sue dichiarazioni non venisse portato a conoscenza dei genitori).

Va detto che, a seguito dell’audizione del minore, il padre non ha insistito nella domanda di collocamento dello stesso presso di sé, non reiterata nel corso del processo e da intendersi, pertanto, rinunciata.

Conclusivamente, il minore deve rimanere affidato ad entrambi i genitori, non essendo emerso alcun elemento di segno contrario a tale regime, e stante la sua volontà inequivocabilmente manifestata in sede di audizione deve rimanere collocato stabilmente presso la madre, con la quale già convive.

In osservanza della previsione normativa dell’art. 337 ter c.c., ritiene infatti il Collegio che, tuttora, l’applicazione dell’affido condiviso sia conforme all’interesse di *** (nt. il), non essendo emersi, nel corso del giudizio, condotte pregiudizievoli del padre in danno al minore, tali cioè da consigliarne un affido esclusivo alla madre, ed essendo anzi emerso il forte legame del padre con il figlio minore, che vede spesso.

E’ quindi interesse di *** essere affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre, per le ragioni già esposte.

In applicazione dell’art. 337 ter, comma 3, c.c., la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai coniugi, i quali sono autorizzati ad assumere, separatamente, le decisioni concernenti le questioni di ordinaria amministrazione riguardanti la minore; al contrario, le questioni di straordinaria amministrazione dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.

Attesa l’età del minore, di anni 17 e prossimo al compimento del 18° anno di età, ritiene il Collegio che le visite padre-figlio possano svolgersi liberamente.

Deve poi essere fatto obbligo al padre di contribuire al mantenimento del minore, versando alla moglie la somma mensile di € 350,00, entro e non il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell’indice del costo della vita accertata all’ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell’interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del 18.3.2016, intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Foggia.

La superiore statuizione appare assolutamente in linea con le potenzialità reddituali delle parti, dovendosi sul punto considerare: – che, come si avrà modo di vedere nel prosieguo della trattazione, la XXX presta attività lavorativa “in nero” come collaboratrice domestica e, comunque, non ha ottemperato all’ordine di produzione delle certificazioni reddituali (anche eventualmente negative), dovendosi da ciò trarre indubbi elementi di prova ex art. 116 c.p.c. nel senso di una sua attuale capacità economica; – che l’YYY risulta dipendente presso una società che gestisce il bar di *** in S. Giovanni Rotondo, con un reddito mensile dichiarato al netto dell’imposta di euro 1.461,09 (cfr. C.U. 2018, non essendo state prodotte dichiarazioni dei redditi più aggiornate).

Sul mantenimento dei figli maggiorenni.

Parte ricorrente ha insistito per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni *** (nt. il) ed *** (nt. il 09.01.1993), rispettivamente di anni 31 e 29, assumendone la non indipendenza economica.

La domanda ha incontrato la netta opposizione del padre, il quale sin dalla sua costituzione in giudizio ne ha eccepito l’autosufficienza economica.

Tale domanda è infondata e deve essere respinta.

E’ invero la stessa ricorrente ad aver affermato, innanzi al Presidente f.f., che “Mia figlia grande *** lavora in una palestra con contratto part time, in Foggia” mentre “Mio figlio *** sta a casa e saltuariamente lavora come cameriere, attualmente però è disoccupato, preciso che *** ha completato il ciclo in un istituto alberghiero”.

Tali circostanze risultano peraltro documentalmente provate in base alla stessa documentazione allegata dalla ricorrente alla seconda memoria ex art. 183 comma VI c.p.c., ove emerge che la figlia *** risulta regolarmente impiegata con contratto di co. co. e co. presso l’ASD *** di Foggia con busta paga (Giugno 2018) di euro 500,00; è peraltro emerso, tramite la produzione documentale acclusa alla comparsa conclusionale depositata dal resistente, che la stessa *** ha costituito un nucleo familiare stabile con il compagno *** (pure escusso come teste), allietato dalla nascita di una figlia il 19.02.2020.

Tale documentazione, in quanto afferente a fatti sopravvenuti rispetto alle preclusioni istruttorie, deve essere considerata ammissibile e rilevante ai fini della presente decisione.

Deve dunque essere confermata la decisione del Presidente f.f. che ha respinto la richiesta di mantenimento in favore di ***, avendo essa costituito un nucleo familiare stabile familiare con il *** dal quale ha avuto una figlia, manifestando così, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, la propria indipendenza economica, in assenza di prova contraria a carico della interessata alla percezione di detto assegno non fornita in giudizio. Si precisa, al riguardo, che “il matrimonio o, comunque, la formazione di un autonomo nucleo familiare escludono l’esistenza dell’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne: posto che il matrimonio, come la convivenza, sono espressione di una raggiunta maturità affettiva e personale, implicando di regola che nessun obbligo di mantenimento possa sopravvivere” (così, di recente, Cass. civ. sez. I, 14/08/2020, n. 17183; in senso conf. Cass., n. 1830/2011: “il matrimonio del figlio maggiorenne già destinatario del contributo di mantenimento a carico di ciascuno dei genitori ne comporta l’automatica cessazione”).

Le medesime considerazioni devono essere fatte per il figlio ***, avendo l’attività istruttoria permesso di evidenziare che lo stesso presta stabilmente attività lavorativa come idraulico e che dunque lo stesso ha già da tempo completato gli studi presso l’istituto alberghiero. Il riferimento corre, in particolare, alla deposizione testimoniale resa dal teste ***, della cui genuinità non vi è motivo di dubitare, la quale ha rappresentato che, per quanto interessa in questa sede, il figlio maggiorenne *** “adesso sta facendo l’idraulico; tant’è che ha da poco ha cambiato macchina con i soldi della sua retribuzione” (il teste affermava di essere a conoscenza della circostanza per aver incontrato *** “in divisa di lavoro e lui mi disse che si recava a lavoro”), con la precisazione che *** “in passato ha fatto anche il cameriere, lui faceva l’alberghiero”.

Tanto risulta d’altro canto confermato dal mod. C/2 del 23.01.2020 prodotto dal resistente dal quale si apprende che *** (che ha prestato attività lavorativa, sia pur come tirocinante, sin dal 2011) risulta allo stato impiegato a tempo indeterminato come termoidraulico dal 19.11.2018.

In proposito, mette conto precisare che, per un certo orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento dei figli maggiorenni permane sino al raggiungimento della loro indipendenza economica, tenendo conto delle aspirazioni della prole, da valutare in concreto, sempre che tale mancata autosufficienza non sia imputabile ai figli stessi, dal momento che il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne cessa non solo quando il genitore onerato dia prova che il figlio abbia raggiunto l’autosufficienza economica, ma anche quando lo stesso genitore provi che il figlio, pur posto nelle condizioni di addivenire ad una autonomia economica, non ne abbia tratto profitto, sottraendosi volontariamente allo svolgimento di un’attività lavorativa adeguata e corrispondente alla professionalità acquisita (Cass., n. 1858/2016; Cass., n. 921/2014; Cass., n. 1830/2011). Pertanto, ai fini della revoca del contributo al mantenimento in favore dei figli maggiorenni è sufficiente la dimostrazione di uno “status” di autosufficienza economica, consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato; ovvero che il mancato svolgimento di un’attività lavorativa dipende da un loro atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato (così, ex multiis, Cass. 1858/2016; Cass. 8954/2009; Cass. 407/2007; 15756/2006; 8221/2006). Fermo restando che il rigore del suddetto onere probatorio è proporzionale all’avanzare dell’età del figlio, sino al punto di non poter essere più assolto nelle situazioni in cui quell’obbligo deve ritenersi estinto con il raggiungimento di un’età nella quale il percorso formativo, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società. Il diritto del figlio si giustifica, infatti, all’interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, avendo riguardo alle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni: la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell’obbligo, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società.

Più di recente, la Suprema Corte (cfr. Cass. civ., sez. I, 14/08/2020, n. 17183) ha avuto modo di precisare, condivisibilmente, che “il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne non può sorgere già abusivo o di mala fede: onde, perché esso sia correttamente inteso, occorre che la concreta situazione economica non sia il frutto di scelte irragionevoli e sostanzialmente volte ad instaurare un regime di controproducente assistenzialismo, nel disinteresse per la ricerca della dovuta una indipendenza economica”. Tra le evenienze che comportano il sorgere del diritto al mantenimento in capo al figlio maggiorenne non autosufficiente, si pongono, fra le altre: “a) la condizione di una peculiare minorazione o debolezza delle capacità personali, pur non sfociate nei presupposti di una misura tipica di protezione degli incapaci; b) la prosecuzione di studi ultraliceali con diligenza, da cui si desuma l’esistenza di un iter volto alla realizzazione delle proprie aspirazioni ed attitudini, che sia ancora legittimamente in corso di svolgimento, in quanto vi si dimostrino effettivo impegno ed adeguati risultati, mediante la tempestività e l’adeguatezza dei voti conseguiti negli esami del corso intrapreso; c) l’essere trascorso un lasso di tempo ragionevolmente breve dalla conclusione degli studi, svolti dal figlio nell’ambito del ciclo di studi che il soggetto abbia reputato a sè idoneo, lasso in cui questi si sia razionalmente ed attivamente adoperato nella ricerca di un lavoro; d) la mancanza di un qualsiasi lavoro, pur dopo l’effettuazione di tutti i possibili tentativi di ricerca dello stesso, sia o no confacente alla propria specifica preparazione professionale”.

In definitiva, la cessazione dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all’età, all’effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all’impegno rivolto verso la ricerca di un’occupazione lavorativa ed, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta dal raggiungimento della maggiore età da parte dell’avente diritto (da ultimo, Cass., sez. VI, 5 marzo 2018, n. 5088 nonché Cass. civ., n. 17183/2020 cit.).

Orbene, in applicazione di tali principi, ed in specie del principio di “autoresponsabilità” del figlio, tenuto conto dei doveri gravanti sui figli adulti nei confronti dei genitori di “contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa” (cfr. l’art. 315 bis c.c.), considerata oltretutto la funzione “educativa” del mantenimento – nozione idonea a circoscriverne la portata, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per l’inserimento del maggiorenne nella società – assume il Collegio come, nel caso di specie, sia stata dimostrata la raggiunta autosufficienza economica di ***, di anni 29.

Deve essere infatti a tal riguardo considerata, da un lato, l’età del figlio (quasi trentenne) e la complessiva condotta personale dallo stesso tenuta a partire dal raggiungimento della maggiore età, nonché, dall’altro lato, l’assenza di deduzioni, da parte della interessata, in ordine al percorso di studi e professionale del figlio. La stessa, al contrario, già in sede presidenziale, ha rappresentato che il figlio aveva già completato il percorso di studi e lavorava, sia pur saltuariamente. L’istruttoria ha poi permesso di evidenziare come il figlio abbia trovato un impego stabile, da cui ritrae un discreto guadagno.

La domanda di revoca del contributo al mantenimento del figlio maggiorenne *** merita dunque accoglimento, con decorrenza dalla presente decisione, non potendo gli effetti della stessa retroagire ad un momento anteriore, come vorrebbe il resistente.

Sul mantenimento in favore della ricorrente.

Parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento di un assegno di mantenimento in suo favore, domanda che, ancora una volta, ha trovato la netta opposizione del resistente, il quale ha eccepito la capacità lavorativa della moglie come collaboratrice domestica “in nero” dalla cui attività ritrae un discreto guadagno.

Ciò precisato, in ordine alla domanda di mantenimento in favore di XXX va osservato che per giurisprudenza pacifica della Suprema Corte (cfr. tra le molte altre Cass. n. 1480/ 2006; Cass. n. 23071/2005: Cass. 14.12.2006 n. 26835), l’art. 156 c.c. attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge – ove tra i due si accerti una disparità economica – un assegno di mantenimento, qualora non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi stessi erano idonee a garantirgli prima della separazione

Il criterio dell’adeguatezza non va inteso come stato di bisogno ma va rapportato al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale.

Invero, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell’art. 156 c.c., l’assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell’addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell’assegno di divorzio (cfr., ex multiis, Cass. civ., sez. I, 20/01/2021, n. 975 nonché Cass., n. 12196/2017).

Per cui, al fine della quantificazione dell’assegno di mantenimento a favore del coniuge, al quale non sia addebitabile la separazione, il giudice del merito deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento ai fini della valutazione di congruità dell’assegno, il tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell’onerato, tenuto conto del suo reddito nonché degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell’onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti (quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso); e, nell’esaminare la posizione del beneficiario, deve prescindere dal considerare come posta attiva, significativa di una capacità reddituale, l’entrata derivante dalla percezione dell’assegno di separazione (Cass. civ., sez. VI, 24/06/2019, n. 16809).

In definitiva, il Tribunale deve tener conto in questa sede dalla non addebitabilità della separazione al coniuge beneficiario, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di “adeguati redditi propri”, ossia di redditi che non le consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, ed in tal senso non “adeguati”, e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti (cfr. Cass., n. 1162/2017), elementi, questi, tutti sussistenti in capo alla richiedente.

Mancando detti presupposti, l’assegno di mantenimento non può essere imposto all’altro coniuge, quale che si l’entità dei redditi a sua disposizione (Cass., n. 2223/1995; Cass., n. 6774/1990), spettando al coniuge richiedente l’onere della prova di impossidenza di sostanze o di redditi (cfr. Cass. sez. I n. 17134 del 27.08.2004).

Orbene, la domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente per sé deve essere respinta, avendo il teste ***, della cui genuinità non vi è motivo di dubitare, rappresentato che la ricorrente ha prestato attività lavorativa come assistente domestica non contrattualizzata ad ore a S. Giovanni Rotondo (“tanto so perché quando XXX lavorava i bambini che erano piccoli e rimanevano a casa di mia madre e io li accudivo perché ero a casa con loro”), circostanza questa d’altra parte espressamente confermata dalla ricorrente in fase presidenziale (“In passato ho lavorato come domestica saltuariamente venivo chiamata per fare qualche servizio in casa. Il mio ultimo incarico in tal senso è stato circa 3 tre mesi fa”).

E’ poi irrilevante che la fine della sua attività lavorativa sia coincisa con l’introduzione del presente procedimento, trattandosi di scelta ampiamente discrezionale della XXX non dettata da alcuna contingenza di forza maggiore.

E’ dunque provata la piena capacità lavorativa della XXX.

D’altro canto nemmeno la stessa ricorrente ha dato prova della propria impossidenza di adeguati redditi propri ex art. 156 c.c., come era suo onere, ovvero, e prima ancora, del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, mancando invero anche mere allegazioni sul punto e non avendo la stessa ottemperando peraltro alle richieste (reiteratamente alla stessa rivolte) di produrre certificazioni reddituali.

La ricorrente ha, quindi, pacifica attitudine al lavoro proficuo al pari del marito, e conseguenziale potenziale capacità di guadagno per poter provvedere al proprio mantenimento.

Alla luce di tanto, ritiene il Collegio che non sia stata sufficientemente provata dalla richiedete la mancanza dei cd. “redditi adeguati” di cui all’art. 156 c.c., con la conseguenza che alla stessa alcunché deve essere riconosciuto a titolo di mantenimento.

Va pertanto revocato l’assegno di mantenimento riconosciutole in sede presidenziale.

Sull’assegnazione della casa coniugale.

La casa familiare deve rimanere assegnata a XXX, con le relative pertinenze, affinché continui ad abitarla con il figlio minore seco convivente.

Sulle altre domande.

Il resistente ha inoltre chiesto l’autorizzazione al rilascio/rinnovo del passaporto in favore della prole minore d’età.

La domanda è inammissibile poiché, ai sensi dell’art. 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185 s.m.i., sulla richiesta di autorizzazione al rilascio del passaporto o più in generale della documentazione valida per l’espatrio è chiamato a pronunciarsi il Giudice Tutelare e non già il Tribunale adito.

La domanda è per tali motivi inammissibile, dovendo essere rivolta al Giudice Tutelare territorialmente e funzionalmente competente.

Sulle spese di giudizio.

Tenuto conto del rigetto della domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente per sé e per i figli maggiorenni nonché della inammissibilità della domanda relativa al rilascio/rinnovo del passaporto e l’infondatezza della domanda di collocamento del minore presso il resistente, che pure ha reso necessario disporre l’audizione del minore, il quale ha manifestato il proprio interiore malessere nella scelta del genitore collocatario, sussistono giusti ed eccezionali motivi per dichiarare le spese integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:

1. Pronuncia la separazione personale dei coniugi XXX e YYY, che hanno contratto matrimonio concordatario in *** in data (atto n.);

2. Affida il minore *** ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre;

3. Autorizza ciascuno dei coniugi all’esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;

4. Pone a carico di YYY l’obbligo di corrispondere, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, a XXX, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore ***, la somma mensile di € 350,00; detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d’impiegati ed operai con decorrenza dal marzo 2023;

5. Pone a carico di YYY l’obbligo di contribuire, nella misura del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell’interesse del figlio, così come individuate nel protocollo del 18.3.2016, intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Foggia;

6. Assegna la casa coniugale a XXX che la abiterà unitamente al minore, presso di sé collocato in via prevalente;

7. Revoca l’assegno di mantenimento riconosciuto in favore del figlio maggiorenne ***;

8. Revoca l’assegno di mantenimento riconosciuto in favore di XXX;

9. Dichiara inammissibili e comunque rigetta le ulteriori domande proposte;

10. Compensa le spese di lite;

11. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della

Cancelleria all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di per l’annotazione di cui all’art. 69 lett. d) D.P.R. 3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 74, p. I, anno 2005).

Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del 08/03/2022

IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE dott.

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