Regole europee sulla vendita internazionale di merci
Il commercio transfrontaliero richiede la corretta individuazione del tribunale competente in caso di contenzioso. Nella vendita internazionale di merci tra imprese europee, l’accordo tra le parti e il luogo di consegna determinano quale giudice nazionale debba decidere la lite. Un’azienda fornitrice con sede in Italia ha avviato un’azione di recupero crediti contro un’impresa compratrice situata in Spagna per una fornitura di calzature non saldata. Il giudice italiano ha inizialmente emesso il decreto di pagamento. La società spagnola ha impugnato l’atto contestando il potere del tribunale nazionale di giudicare la vertenza.
La compratrice ha eccepito che la merce doveva essere recapitata in Spagna. In assenza di un patto contrattuale esplicito sulla consegna in Italia, la legge europea attribuisce la potestà decisoria al Paese di arrivo dei beni. La venditrice sosteneva invece l’esistenza di una consegna franco fabbrica presso la propria sede. Il disaccordo ha spinto l’acquirente a rivolgersi direttamente alla Corte di Cassazione.
La disciplina contrattuale nella vendita internazionale di merci
Le norme dell’Unione Europea stabiliscono un criterio univoco per le liti commerciali tra soggetti di diversi Stati membri. Nelle compravendite di beni mobili, il foro competente coincide con il luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto. Questo criterio prevale sul luogo in cui il compratore deve eseguire il pagamento del prezzo.
L’obbligazione che caratterizza l’intero contratto è sempre la consegna materiale dei beni. Il creditore non può radicare la causa nel proprio Paese sostenendo semplicemente il diritto a ricevere il denaro. Per spostare la competenza presso la sede del venditore, le parti devono concordare formalmente una clausola commerciale esplicita, come la clausola franco fabbrica.
Le motivazioni dei giudici sulla vendita internazionale di merci
I giudici di legittimità hanno esaminato la documentazione contrattuale intercorsa tra le due aziende. Il testo negoziale non conteneva alcuna clausola scritta che stabilisse la consegna franco fabbrica in Italia. La semplice affermazione della venditrice non costituisce prova di un accordo formale tra le parti.
La Suprema Corte ha ribadito che il luogo di esecuzione coincide con il recapito finale delle calzature in Spagna. Lì la merce entra nella materiale disponibilità della parte acquirente. Il Regolamento europeo numero 1215 del 2012 impone che tutte le azioni nascenti dal contratto, inclusa la richiesta di saldo del prezzo, appartengano al giudice del luogo di consegna. I magistrati hanno quindi riscontrato la totale carenza di potere dell’autorità giudiziaria italiana a trattare la causa.
Le conclusioni sul mancato radicamento della causa in Italia
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha accolto il regolamento preventivo proposto dall’azienda spagnola. Il provvedimento ha dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione del giudice italiano a favore dell’autorità giudiziaria del Regno di Spagna. La società fornitrice italiana ha subito l’annullamento delle statuizioni favorevoli e la condanna al rimborso delle spese legali sostenute dalla controparte. Le imprese esportatrici devono prestare massima attenzione alla redazione dei contratti commerciali e formalizzare per iscritto le clausole di resa per evitare di dover promuovere cause all’estero.
Quale giudice è competente per i mancati pagamenti nelle vendite europee?
Nelle vendite tra imprese europee la competenza spetta di regola al giudice del luogo in cui le merci sono state consegnate all’acquirente, salvo diverso accordo scritto.
La clausola franco fabbrica sposta la competenza nel Paese del venditore?
Sì, se la clausola contrattuale franco fabbrica risulta espressamente pattuita per iscritto, la consegna si perfeziona presso il venditore e radica la competenza del giudice locale.
Il luogo in cui si deve pagare il prezzo determina il tribunale competente?
No, il regolamento europeo dà rilievo esclusivo al luogo di consegna della merce e non al luogo di adempimento dell’obbligazione pecuniaria del debitore.