La validità della polizza claims made e la conoscenza del danno
I contratti di assicurazione professionale richiedono sempre un elemento fondamentale: l’incertezza del rischio. Quando un professionista stipula una polizza claims made, intende tutelarsi dalle richieste risarcitorie avanzate per la prima volta durante la vigenza contrattuale. Tuttavia, la copertura non può operare se l’evento dannoso è già noto e formalmente contestato prima della firma della polizza.
La vicenda riguarda un avvocato citato in giudizio da una cliente per responsabilità professionale. Il legale aveva commesso gravi errori nella gestione di pratiche previdenziali, causando la prescrizione parziale dei crediti della donna. Dopo aver ricevuto una richiesta risarcitoria via PEC, il professionista ha stipulato un nuovo contratto di assicurazione omettendo di segnalare l’accaduto nel questionario di rischio. In sede giudiziaria, il professionista ha chiesto la manleva alla compagnia, ma l’assicurazione ha eccepito l’inoperatività della tutela.
I limiti temporali della polizza claims made nel quadro contrattuale
La clausola claims made (a richiesta fatta) deroga allo schema tradizionale dell’assicurazione. Essa copre comportamenti commessi prima della stipula, a patto che la richiesta risarcitoria giunga durante il periodo di efficacia del contratto. Questa estensione temporale presuppone la totale buona fede dell’assicurato e la persistenza dell’incertezza sul rischio.
Se il professionista riceve una formale richiesta di risarcimento prima di stipulare il contratto, l’alea contrattuale (il rischio futuro e incerto) svanisce del tutto. La mancata contestazione iniziale da parte della compagnia assicurativa rimasta contumace non sana tale vizio. L’inoperatività della copertura per fatti anteriori e già noti costituisce un’eccezione rilevabile anche d’ufficio dal giudice, poiché investe l’esistenza stessa del rischio pattuito.
La natura della diffida preventiva e le clausole di esclusione
Il legale sosteneva che una semplice comunicazione inviata tramite posta elettronica certificata non integrasse una vera richiesta risarcitoria, ritenendo necessaria un’azione giudiziaria formale. I giudici hanno respinto questa tesi interpretativa. La diffida stragiudiziale manifesta chiaramente l’intenzione del danneggiato di pretendere il ristoro economico.
Le condizioni generali di contratto che escludono la copertura per fatti già noti o contestati prima dell’efficacia della polizza non hanno carattere vessatorio. Tali clausole delimitano semplicemente l’oggetto del contratto e il rischio garantito. Il professionista non può pretendere la copertura per danni certi e attuali, trasformando l’assicurazione in un indennizzo garantito a posteriori.
Le motivazioni: inesistenza del rischio nella polizza claims made
I giudici di legittimità hanno respinto integralmente il ricorso dell’avvocato. La Corte di Cassazione ha evidenziato che la polizza claims made non può operare in assenza di rischio reale o putativo (il rischio soggettivamente ritenuto incerto). Il professionista era perfettamente a conoscenza del proprio errore professionale e aveva già ricevuto la richiesta risarcitoria della cliente prima di sottoscrivere la polizza.
La Corte ha chiarito che l’assicurato non può trasferire sulla compagnia un debito risarcitorio già insorto. L’eccezione di inoperatività della polizza riguarda i fatti costitutivi della domanda di garanzia e l’assicuratore può sollevarla validamente in sede di appello sulla base degli atti di causa. Il contratto assicurativo privo di alea non produce effetti per i sinistri pregressi e consapevolmente taciuti.
Le conclusioni: soccombenza del professionista e rigetto della manleva
La Suprema Corte ha confermato la condanna del legale al risarcimento dei danni in favore della cliente per oltre ventitremila euro, oltre alle spese di lite. La compagnia assicurativa non deve versare alcun indennizzo.
La sentenza stabilisce una regola chiara per tutti i professionisti: la tutela assicurativa decade se il contraente tace sinistri già manifesti. La tempestiva e veritiera dichiarazione dello stato del rischio costituisce un presupposto inderogabile per la validità della garanzia.
Cosa accade se un professionista riceve una richiesta danni prima di stipulare la polizza?
La compagnia assicurativa non è tenuta a pagare l’indennizzo perché il rischio si è già concretizzato prima dell’inizio della copertura contrattuale.
Una diffida inviata tramite PEC equivale a una richiesta di risarcimento?
Sì, la comunicazione stragiudiziale con cui il danneggiato manifesta la volontà di ottenere il risarcimento rende noto il sinistro all’assicurato.
L’assicurazione contumace in primo grado perde il diritto di contestare l’inoperatività della polizza?
No, l’inoperatività della polizza per mancanza di copertura del rischio costituisce una difesa proponibile anche successivamente se basata su atti già presenti nel processo.