A seguito della costruzione di un asilo in legno dichiarato del tutto inagibile per gravi infiltrazioni e marcescenze, il committente pubblico ha agito contro appaltatori, subappaltatori, collaudatore e direttori dei lavori. In primo grado il tribunale ha accertato la responsabilità solidale nell'appalto tra i costruttori e i professionisti, ma ha limitato l'indennizzo delle rispettive assicurazioni alla sola quota interna di colpa degli assicurati e ha dichiarato prescritto l'indennizzo della subappaltatrice per decorso del biennio dall'avvio della perizia preventiva. La Corte di Appello ha riformato parzialmente la pronuncia. I giudici hanno chiarito che le assicurazioni devono coprire l'intera condanna solidale nei limiti del massimale e rifondere le spese legali sostenute per chiamare in causa i terzi. Inoltre, la prescrizione biennale della copertura assicurativa decorre dalla vera e propria causa di merito e non dalla notifica della perizia preventiva.
Continua »