La corretta determinazione della rendita catastale per le grandi strutture industriali rappresenta da sempre un terreno di scontro acceso tra l’Amministrazione Finanziaria e le imprese del settore energetico. Nel caso specifico, l’Amministrazione Finanziaria ha emesso un avviso di rettifica per rideterminare il valore catastale di una centrale elettrica geotermica di proprietà di una Società Energetica. L’ufficio tributario pretendeva di includere nel calcolo della rendita anche il valore economico dei pozzi di estrazione e di reiniezione del vapore. Secondo l’ente impositore, questi elementi costituivano parti essenziali e strutturali della centrale stessa, incrementandone il valore complessivo e la produttività. La Società Energetica ha impugnato l’atto di accertamento, sostenendo con forza che i pozzi fossero semplici strumenti tecnologici funzionali al processo produttivo e, come tali, esenti da tassazione locale.
Il criterio di esclusione dei macchinari industriali
La normativa introdotta con la Legge di Stabilità del 2016 ha modificato in modo radicale le regole per la stima degli immobili a destinazione speciale e particolare. Il legislatore ha voluto alleggerire il carico fiscale sulle imprese industriali escludendo espressamente dalla stima catastale i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti che risultano funzionali allo specifico processo produttivo. Questa categoria di beni, comunemente definita come imbullonati, non concorre più alla determinazione della rendita catastale, anche se i beni risultano strutturalmente connessi o saldamente infissi al suolo. La distinzione fondamentale si basa quindi sulla destinazione d’uso del manufatto. Se un elemento serve alla struttura dell’edificio deve essere tassato, se invece serve esclusivamente al ciclo produttivo industriale deve essere escluso dal calcolo.
Le motivazioni della Cassazione sulla rendita catastale dei pozzi
I giudici della Suprema Corte hanno rigettato il ricorso dell’Amministrazione Finanziaria, confermando la correttezza della decisione di secondo grado su questo specifico punto. La Corte ha chiarito che i pozzi inseriti in una centrale geotermica non svolgono una generica attività di sfruttamento minerario, ma sono direttamente e unicamente finalizzati alla produzione di energia elettrica. Il funzionamento tecnico dell’impianto prevede infatti che i pozzi intercettino i vapori caldi sotterranei per convogliarli verso le turbine che generano l’elettricità. Di conseguenza, i pozzi costituiscono impianti tecnologici funzionali al ciclo produttivo e non elementi immobiliari strutturali. Per questa precisa ragione, a partire dal primo gennaio 2016, il loro valore economico non deve essere conteggiato ai fini del calcolo della rendita catastale complessiva dell’opificio.
Le conclusioni sul rinvio ai giudici tributari
La complessa controversia non si è tuttavia conclusa con una vittoria immediata e totale per la Società Energetica. La Cassazione ha infatti accolto il ricorso incidentale presentato dai difensori della società. I giudici d’appello avevano totalmente omesso di pronunciarsi su un punto cruciale del ricorso originale, riguardante il calcolo del deprezzamento per usura e vetustà applicabile a tutti i beni della centrale. Questa grave omissione costituisce un vizio di omessa pronuncia che comporta la nullità parziale della sentenza impugnata. La Suprema Corte ha quindi cassato la decisione e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana. Il nuovo collegio giudicante in diversa composizione dovrà ora esaminare specificamente la questione del deprezzamento degli impianti e calcolare in modo corretto la rendita catastale finale.
I pozzi geotermici rientrano nel calcolo della rendita catastale?
No, i pozzi geotermici sono considerati impianti funzionali al processo produttivo e sono esclusi dalla stima catastale a partire dal 2016.
Cosa prevede la legge del 2016 per gli impianti industriali imbullonati?
La legge esclude dalla stima catastale diretta i macchinari, i congegni e gli impianti che servono specificamente al processo produttivo, indipendentemente dal loro fissaggio al suolo.
Cosa succede se il giudice d’appello non risponde a un motivo di ricorso?
Si configura un vizio di omessa pronuncia che determina la nullità parziale della sentenza e costringe la Cassazione a rinviare la causa a un nuovo giudice.