Fideiussione schema ABI: la prova dell’intesa anticoncorrenziale
Il tema della fideiussione schema ABI continua a essere al centro di importanti dibattiti giurisprudenziali, specialmente per quanto riguarda l’efficacia delle garanzie prestate a favore degli istituti di credito. Una recente decisione della Corte d’Appello di Milano ha affrontato nuovamente la questione, inserendosi nel solco tracciato dalle Sezioni Unite della Cassazione.
Il caso riguardava un giudizio di rinvio relativo al recupero crediti derivante da un contratto di leasing risolto per inadempimento. I garanti avevano contestato la validità della garanzia prestata, sostenendo che le clausole inserite nel contratto fossero nulle in quanto riproduttive dello schema ABI dichiarato illegittimo dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Fideiussione schema ABI e contratti successivi al 2005
Uno dei punti cardine della controversia riguardava la collocazione temporale della garanzia. La fideiussione schema ABI in oggetto era stata sottoscritta nel 2006, ovvero in un momento successivo rispetto all’accertamento dell’intesa anticoncorrenziale effettuato dalla Banca d’Italia nel 2005. Secondo i giudici milanesi, questo dettaglio cronologico non è affatto trascurabile.
La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che la natura anticoncorrenziale di tali clausole determina la nullità parziale del contratto di garanzia, con la conseguente espunzione delle clausole illegittime. Tuttavia, per i contratti conclusi dopo il 2005, non opera una presunzione automatica di nullità.
L’onere della prova a carico del garante
In questo contesto, la Corte ha ribadito che l’onere di provare la persistenza dell’intesa anticoncorrenziale spetta interamente al garante che intende far valere la nullità. Non è sufficiente dimostrare che le clausole della garanzia siano identiche a quelle del modello ABI del 2003; è necessario fornire prove concrete che, al momento della stipula del contratto nel 2006, le banche stessero ancora attuando un’intesa restrittiva della concorrenza.
Nel caso analizzato, i garanti si erano limitati a denunciare la conformità formale delle clausole allo schema contestato, senza produrre alcuna documentazione o prova relativa alla persistenza dell’accordo illecito tra gli istituti di credito nel periodo di riferimento. Di conseguenza, le clausole di deroga ai termini di legge sono state considerate valide e vincolanti.
Le motivazioni
La decisione della Corte poggia sulla distinzione tra la validità delle clausole in un modello standardizzato e la loro applicazione in un contratto specifico firmato anni dopo l’accertamento ispettivo. I giudici hanno sottolineato che la nullità derivante da intese anticoncorrenziali non può essere dichiarata in astratto, ma deve essere ricollegata a una condotta di mercato attuale al momento della firma. Poiché i garanti non hanno dimostrato che nel 2006 esistesse ancora un allineamento sistematico degli istituti di credito volto a imporre unilateralmente tali clausole, il vizio di nullità non è stato ravvisato. Inoltre, la Corte ha confermato la correttezza dei conteggi del debito, sottraendo correttamente le somme ricavate dalla vendita del bene e dal recupero IVA.
Le conclusioni
Il provvedimento si conclude con la conferma integrale del decreto ingiuntivo e la condanna dei garanti al pagamento delle somme dovute e delle spese legali. Le implicazioni pratiche sono chiare: per chi intende contestare una garanzia bancaria basata sulla fideiussione schema ABI, la semplice conformità allo schema non è sufficiente se il contratto è stato firmato dopo il 2005. Diventa essenziale dotarsi di un apparato probatorio robusto che dimostri come, in quel determinato momento storico e mercato di riferimento, l’intesa illecita fosse ancora attiva e capace di influenzare le condizioni contrattuali imposte al cliente.
Quando una fideiussione che ricalca lo schema ABI è considerata valida?
La garanzia è considerata valida se è stata firmata dopo il 2005 e il garante non riesce a dimostrare che, al momento della stipula, esisteva ancora un accordo anticoncorrenziale tra le banche.
Su chi ricade l’onere di provare la nullità delle clausole della fideiussione?
L’onere della prova spetta al garante, il quale deve dimostrare concretamente la persistenza dell’intesa illecita tra gli istituti di credito al momento della firma del contratto.
Cosa succede se il creditore non agisce entro sei mesi contro il debitore principale?
Normalmente il garante sarebbe liberato, ma se la clausola di deroga all’articolo 1957 del Codice Civile è valida e non colpita da nullità anticoncorrenziale, il garante resta obbligato anche oltre tale termine.