Inammissibilità del ricorso: quando l’accordo in appello chiude le porte alla Cassazione
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sul tema dell’inammissibilità del ricorso per Cassazione, specialmente nei casi in cui gli imputati abbiano precedentemente raggiunto un accordo sulla pena in grado di appello. La Suprema Corte distingue nettamente tra i ricorsi presentati da chi ha rinunciato ai motivi e quelli proposti da altri coimputati, delineando i confini dell’impugnazione e la specificità richiesta ai motivi di ricorso.
I fatti di causa
Il caso trae origine da una sentenza della Corte di Appello che, in parziale riforma di una decisione di primo grado, aveva rideterminato le pene per alcuni imputati a seguito di un “concordato” ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale. Per un altro imputato, invece, la sentenza di condanna era stata integralmente confermata. Avverso tale decisione, tutti gli imputati proponevano ricorso per Cassazione, sollevando diverse censure.
Tre dei ricorrenti, che avevano beneficiato del concordato in appello, lamentavano la mancata concessione delle attenuanti generiche e, in un caso, la mancata valutazione di cause di proscioglimento. Il quarto ricorrente, la cui pena non era stata modificata, contestava la sua partecipazione al sodalizio criminoso, la sussistenza della recidiva qualificata, la mancata concessione delle attenuanti generiche e la dosimetria della pena.
La decisione della Corte e l’inammissibilità del ricorso
La Corte di Cassazione ha adottato due decisioni distinte per i due gruppi di ricorrenti, evidenziando principi procedurali fondamentali.
Inammissibilità per rinuncia implicita
Per i tre imputati che avevano aderito al concordato sulla pena in appello, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. La motivazione è netta: l’accordo sull’applicazione della pena ex art. 599-bis c.p.p. comporta una rinuncia espressa ai motivi di impugnazione oggetto dell’accordo. Di conseguenza, la Corte d’Appello non era tenuta a motivare su tali punti e i ricorrenti non potevano riproporli in sede di legittimità. Scegliere la via del concordato significa accettare la pena concordata e rinunciare a contestare i punti che ne sono alla base.
Ricorso manifestamente infondato
Per il quarto ricorrente, il cui appello non era stato oggetto di concordato, la Corte ha esaminato i motivi nel merito, ritenendoli però manifestamente infondati. Nello specifico:
- Partecipazione al sodalizio criminoso: La Corte territoriale aveva adeguatamente motivato il ruolo apicale del ricorrente sulla base delle risultanze istruttorie, in particolare le conversazioni intercettate.
- Recidiva: La sussistenza della recidiva era stata correttamente ritenuta in virtù delle plurime condanne precedenti a carico dell’imputato.
- Attenuanti generiche: Il motivo è stato giudicato infondato perché il ricorrente si era limitato a criticare la mancata concessione delle attenuanti, senza però indicare quali elementi favorevoli i giudici di merito avrebbero omesso di considerare.
Le motivazioni
La motivazione della Suprema Corte si fonda su un principio cardine del processo penale: la specificità e la fondatezza dei motivi di ricorso. Nel caso dei ricorrenti che hanno optato per il concordato, la Corte ribadisce che tale istituto processuale ha una natura negoziale che preclude successive contestazioni sui punti concordati. L’inammissibilità del ricorso è la sanzione processuale per chi tenta di aggirare gli effetti di una scelta già compiuta.
Per l’altro ricorrente, la Corte sottolinea che il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito. Il ricorso per Cassazione deve evidenziare vizi logici o giuridici nella motivazione della sentenza impugnata, non limitarsi a riproporre una diversa lettura delle prove. La censura sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, in particolare, deve essere supportata dall’indicazione di elementi specifici e concreti che il giudice di merito avrebbe illegittimamente ignorato, non potendo risolversi in una mera lamentela.
Conclusioni
L’ordinanza consolida due importanti principi. In primo luogo, il concordato in appello rappresenta una scelta processuale con effetti preclusivi: chi vi aderisce rinuncia implicitamente a contestare i punti che ne sono oggetto. In secondo luogo, il ricorso per Cassazione deve essere formulato in modo specifico e non generico, attaccando vizi palesi della sentenza impugnata e non semplicemente proponendo una valutazione alternativa. La declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria servono a sanzionare l’abuso dello strumento processuale, garantendo l’efficienza del sistema giudiziario.
Perché i ricorsi di alcuni imputati sono stati dichiarati inammissibili?
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili perché gli imputati avevano precedentemente concluso un ‘concordato sulla pena’ in appello. Secondo la Corte, questo accordo implica una rinuncia ai motivi di impugnazione che ne sono oggetto, pertanto non potevano essere riproposti in Cassazione.
Cosa succede se un ricorso viene giudicato ‘manifestamente infondato’?
Se un ricorso è ‘manifestamente infondato’, significa che le censure mosse alla sentenza precedente sono palesemente prive di fondamento giuridico o logico. In questo caso, la Corte di Cassazione lo rigetta senza un’analisi approfondita, confermando la decisione impugnata e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È sufficiente lamentare la mancata concessione delle attenuanti generiche per ottenere una riforma della sentenza?
No, non è sufficiente. Come chiarito dalla Corte, il ricorrente non può limitarsi a censurare la mancata concessione delle attenuanti generiche, ma deve indicare specificamente le ragioni e gli elementi favorevoli che il giudice di merito avrebbe omesso di valutare o avrebbe valutato erroneamente. Una censura generica è destinata ad essere rigettata.