L’istituto del patteggiamento, previsto dall’art. 444 del codice di procedura penale, rappresenta una delle vie alternative al dibattimento ordinario. Tuttavia, l’accordo sulla pena non preclude totalmente la possibilità di un controllo di legalità da parte della Corte di Cassazione. Una recente ordinanza chiarisce i limiti e i requisiti di tale controllo, soffermandosi sul concetto di inammissibilità del ricorso patteggiamento quando i motivi di impugnazione risultano generici. Questo provvedimento sottolinea come la mancata specificazione delle cause di proscioglimento, che il giudice di merito avrebbe omesso di valutare, conduca inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Bergamo, con la quale un imputato veniva condannato a una pena di due anni di reclusione e 6.000 euro di multa. L’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione. Nello specifico, sosteneva che il giudice di primo grado avesse omesso di pronunciarsi sulla possibile sussistenza di cause di proscioglimento, come previsto dall’art. 129 del codice di procedura penale. Tale norma, infatti, impone al giudice di dichiarare d’ufficio determinate cause di non punibilità in ogni stato e grado del processo, anche in sede di patteggiamento.
La Decisione sull’Inammissibilità del Ricorso Patteggiamento
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un orientamento giurisprudenziale consolidato. Secondo la Suprema Corte, un’impugnazione che si limiti a lamentare genericamente la mancata valutazione delle cause di proscioglimento, senza indicare quali specifici elementi avrebbero dovuto condurre a tale esito, è da considerarsi inammissibile. Il ricorso deve essere specifico e non può risolversi in una mera doglianza astratta.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha basato la sua decisione sul principio secondo cui, nel giudizio definito con il patteggiamento, l’impugnazione è inammissibile per genericità se lamenta l’omessa motivazione su cause di non punibilità senza fornire indicazioni concrete. Il ricorrente ha l’onere di specificare le ragioni e gli elementi fattuali che avrebbero dovuto imporre al giudice l’assoluzione o il proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p.
Nel caso di specie, il ricorrente non aveva indicato alcuna potenziale causa di proscioglimento, rendendo la sua censura del tutto generica e, di conseguenza, inidonea a superare il vaglio di ammissibilità. La Corte ha richiamato un proprio precedente (Cass. n. 250/2015) per rafforzare la propria posizione.
Alla declaratoria di inammissibilità, come previsto dall’art. 616 c.p.p., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000, la Corte ha condannato il ricorrente al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per ritenere che il ricorso fosse stato proposto senza colpa.
Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chi intende impugnare una sentenza di patteggiamento: non è sufficiente lamentare un’omissione da parte del giudice, ma è indispensabile fornire alla Corte di Cassazione tutti gli elementi specifici per valutare la fondatezza della doglianza. La genericità dei motivi di ricorso porta a una sicura declaratoria di inammissibilità ricorso patteggiamento, con l’ulteriore aggravio delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Questa pronuncia serve da monito sulla necessità di redigere atti di impugnazione dettagliati e giuridicamente fondati, anche quando si contesta una sentenza emessa a seguito di un accordo tra le parti.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento sostenendo che il giudice doveva prosciogliere l’imputato?
Sì, è possibile, ma il ricorso deve essere specifico. Non è sufficiente lamentare genericamente la mancata valutazione di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p., ma bisogna indicare quali elementi concreti avrebbero dovuto portare a tale decisione.
Cosa rende un ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento inammissibile per genericità?
Un ricorso è considerato generico, e quindi inammissibile, quando l’impugnazione si limita a denunciare l’omessa motivazione su cause di non punibilità senza accompagnare tale censura con l’indicazione specifica delle ragioni che avrebbero imposto al giudice l’assoluzione o il proscioglimento.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La declaratoria di inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, equitativamente fissata dal giudice (in questo caso 3.000 euro), in favore della Cassa delle ammende.