Definizione
Provvedimento con cui il giudice dichiara che l'imputato non deve essere punito per i fatti contestati.
Orientamento della Cassazione
Su LexCED 1.822 provvedimenti della Corte di cassazione su questo tema (2019–2026). Nel 84% dei casi il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Esito del ricorso
- Accolto, anche in parte 10%
- Rigettato 3%
- Inammissibile 84%
- Altro 2%
Provvedimenti per anno
2019
2022
2023
2024
2025
2026
Sezioni
- Penale Sez. 768%
- Penale Sez. 219%
- Penale Sez. 613%
Precedenti più richiamati
- Cass. 1032/2019in 185 provvedimenti
- Cass. 4727/2018in 207 provvedimenti
- Cass. 28742/2020in 148 provvedimenti
- Cass. 52803/2018in 67 provvedimenti
- Cass. S.U. 10372/1995in 38 provvedimenti
Dati LexCED, aggiornati ogni giorno. L'esito è letto dal dispositivo dei provvedimenti pubblicati; sono esclusi quelli senza dispositivo leggibile.
Norme più ricorrenti in questi provvedimenti
Provvedimenti
La Corte di Cassazione ha esaminato l'impugnazione presentata dalla difesa dell'imputato contro una sentenza della Corte di appello di Roma. L'atto difensivo lamentava violazione di legge e mancata valutazione della possibilità di un proscioglimento immediato. I giudici Supremi hanno rilevato la totale assenza di argomentazioni a supporto delle critiche mosse, qualificando la censura come del tutto generica e priva di fondamento. I magistrati hanno inoltre riscontrato che la sentenza d'appello conteneva già spiegazioni adeguate e logiche a sostegno della colpevolezza. I Supremi Giudici hanno pronunciato la inammissibilità del ricorso per cassazione, confermando la condanna dell'imputato e aggiungendo il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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L'Imputato ha concordato l'applicazione della pena con il Tribunale, chiudendo il processo con una condanna concordata. Successivamente, la difesa ha presentato un ricorso contro il patteggiamento davanti alla Corte di Cassazione, sostenendo che il tribunale avrebbe dovuto verificare meglio l'assenza di cause di non punibilità prima di emettere la pronuncia. I giudici supremi hanno rigettato il ricorso dichiarandolo inammissibile. La legge prevede infatti limiti tassativi per contestare le sentenze nate da un accordo tra le parti. La mancata motivazione sul mancato proscioglimento immediato non rientra tra i motivi consentiti. A causa del ricorso non consentito, l'Imputato deve pagare le spese legali del grado di giudizio e versare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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L'Imputato ha concordato con la pubblica accusa una pena di un anno, un mese e dieci giorni di reclusione oltre a una multa per spaccio di lieve entità. Subito dopo la decisione, lo stesso soggetto ha proposto un ricorso contro patteggiamento contestando la mancanza di motivazione sull'eventuale proscioglimento. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'impugnazione. La legge limita rigidamente i motivi di reclamo dopo un accordo sulla pena. Il semplice richiamo alle norme esclude d'ufficio cause di non punibilità, specie in presenza di prove evidenti come bilancini, contanti e telecamere. Il ricorrente deve pagare tremila euro alla cassa delle ammende.
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L'Imputata ha concordato l'applicazione della pena davanti al Tribunale. Successivamente, la difesa ha presentato un ricorso contro il patteggiamento davanti alla Corte di Cassazione, lamentando la mancata verifica preliminare di eventuali cause di non punibilità o proscioglimento immediato. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile attraverso una procedura semplificata. I giudici hanno chiarito che la legge limita drasticamente i motivi per contestare una pena concordata, escludendo la possibilità di sollevare questioni generiche sul mancato proscioglimento d'ufficio. A causa dell'impugnazione non consentita, la ricorrente deve pagare le spese del procedimento e versare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Il Tribunale assolveva l'imputato dal reato di furto in abitazione, concedendo la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello proponeva quindi ricorso per cassazione, contestando un errore di diritto: la pena minima prevista per il furto in casa supera il limite massimo consentito per beneficiare di tale esimente. La Corte di Cassazione ha accolto pienamente il ricorso dell'accusa, evidenziando che il codice penale esclude questo beneficio quando la pena detentiva minima supera i due anni di reclusione, mentre per il reato contestato la pena parte da quattro anni. I giudici hanno inoltre chiarito i poteri di impugnazione dell'accusa dopo le recenti riforme. La Suprema Corte ha pertanto annullato la sentenza di assoluzione e rinviato gli atti al Tribunale per un nuovo giudizio.
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L'imputato ha concordato con il pubblico ministero una pena di cinque anni di reclusione e oltre quindicimila euro di multa per violazioni in materia di stupefacenti. Successivamente, ha proposto ricorso per cassazione denunciando la mancanza di motivazione sull'eventuale proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'impugnazione del patteggiamento, precisando che la legge consente il ricorso solo per vizi del consenso, difformità tra accordo e sentenza o pena illegale. Contestare la motivazione sull'assenza di cause di non punibilità, peraltro a fronte di prove evidenti e confessione, non rientra tra i motivi consentiti. I giudici hanno condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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L'Imputato, accusato di reati sugli stupefacenti, ha concordato una pena con il pubblico ministero davanti al giudice. Successivamente, il suo difensore ha contestato la sentenza davanti alla Corte di Cassazione, lamentando un difetto di motivazione sulla congruità della pena e sul mancato proscioglimento immediato. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La legge stabilisce limiti rigorosi per l'impugnazione del patteggiamento, consentendo il ricorso solo per violazioni di legge specifiche, come vizi della volontà o pena illegale, ed escludendo le censure sulla motivazione. L'Imputato ha quindi perso il ricorso ed è stato condannato al pagamento delle spese di giustizia e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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L'Imputato ha presentato ricorso davanti ai giudici supremi contestando la mancata applicazione delle cause di proscioglimento immediato stabilite dalla legge penale. Il ricorrente ha lamentato una generica violazione di legge da parte della corte territoriale, senza però chiarire quali fossero gli errori precisi commessi nel provvedimento precedente. I giudici supremi hanno rilevato la totale indeterminatezza dell'atto difensivo, evidenziando che la sentenza contestata appariva coerente e ben motivata. La Suprema Corte ha dunque pronunciato l'inammissibilità del ricorso per cassazione, condannando l'Imputato al pagamento delle spese legali del giudizio e al versamento di tremila euro a favore della cassa delle ammende per aver azionato un'impugnazione priva dei requisiti minimi di specificità.
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Cinque individui concordano una pena patteggiata per reati di cessione di stupefacenti a centinaia di acquirenti. Successivamente, ciascun imputato impugna la decisione davanti alla Corte di Cassazione lamentando difetti di motivazione, mancato proscioglimento immediato e contestando il calcolo della pena o la gravità dell'illecito. I giudici supremi dichiarano inammissibile il ricorso contro il patteggiamento. La riforma processuale consente infatti l'impugnazione solo per vizi tassativi, come la violazione del consenso dell'imputato, la mancata corrispondenza tra patto e sentenza o l'illegalità della sanzione. La motivazione della sentenza che recepisce il patto tra le parti può essere sintetica ed essenziale. I ricorrenti subiscono la condanna alle spese e a una sanzione di tremila euro a testa in favore della Cassa delle ammende.
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L'Imputato ha concordato una pena ridotta davanti alla Corte di Appello tramite l'istituto del concordato in appello. Successivamente, il suo difensore ha presentato ricorso per cassazione, sostenendo che i giudici avrebbero dovuto dichiarare il proscioglimento immediato. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Chi sceglie di concordare la pena rinuncia ai motivi di contestazione e non può lamentare la mancata assoluzione d'ufficio. L'Imputato perde definitivamente la causa ed è condannato a pagare le spese processuali insieme a tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Due imputati hanno concordato la pena in secondo grado, rinunciando contestualmente a tutti gli altri motivi di impugnazione. Dopo la pronuncia della sentenza favorevole sul patto, i difensori hanno proposto ricorso per Cassazione. La difesa lamentava la mancata motivazione esplicita del giudice circa l'assenza di cause di non punibilità immediata. La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Con la stipula del concordato in appello, le parti rinunciano definitivamente ai punti contestati e delimitano i compiti della corte. Il controllo di legittimità resta consentito solo per vizi del consenso, illegalità della pena o difformità dell'accordo, non per la mancata verifica di formule liberatorie già abbandonate.
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L'Imputato ha concordato l'applicazione della pena tramite patteggiamento davanti al Tribunale. Successivamente, ha proposto ricorso contro il patteggiamento davanti alla Corte di Cassazione, lamentando che il giudice non aveva verificato d'ufficio i presupposti per un immediato proscioglimento. I Giudici Supremi hanno rigettato l'impugnazione definendola del tutto inammissibile. La legge prevede un numero chiuso di motivi tassativi per impugnare la pena concordata. La censura sulla mancata verifica del proscioglimento non rientra tra i casi consentiti dalla riforma del codice di procedura penale. La Corte ha condannato l'Imputato a rifondere le spese processuali e a versare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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L'Imputato concorda l'applicazione della pena dinanzi al Giudice per le indagini preliminari mediante il rito del patteggiamento. Successivamente, la difesa propone ricorso per cassazione lamentando la violazione di legge e il vizio di motivazione per la mancata analisi delle risultanze istruttorie, le quali avrebbero dovuto condurre a un proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso contro patteggiamento. La legge vieta infatti l'impugnazione della pena concordata fondata sul mancato proscioglimento d'ufficio. A causa della palese inammissibilità dell'azione giudiziaria, i giudici di legittimità condannano L'Imputato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Un imputato ha concordato l'applicazione della pena per detenzione illecita di circa quindici chilogrammi di cocaina, nascosti in casa e nel doppiofondo di un'auto. Il giudice ha accolto la richiesta, infliggendo quattro anni e otto mesi di reclusione e ventiquattromila euro di multa. Successivamente, l'imputato ha presentato ricorso in Cassazione. Il ricorrente ha lamentato una carenza di motivazione circa la mancata applicazione del proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso con rito semplificato. I giudici hanno chiarito che, nella sentenza di patteggiamento, il richiamo sintetico all'assenza di cause di proscioglimento è del tutto sufficiente. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese e a tremila euro per la cassa delle ammende.
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L'Imputato, condannato per detenzione di stupefacenti, ha scelto la via del concordato in appello per ottenere uno sconto sulla sanzione. Dopo aver raggiunto l'accordo con il Procuratore generale e ottenuto la riduzione della pena, il suo difensore ha promosso un ricorso per Cassazione. La difesa sosteneva che la sostanza fosse destinata al solo consumo personale e pretendeva il proscioglimento immediato dell'accusato per carenza di prove. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso del tutto inammissibile. Chi sottoscrive un concordato in appello rinuncia espressamente a contestare il merito della colpevolezza nei gradi successivi, eccetto il caso di sanzione contraria alla legge. I giudici hanno confermato la decisione e condannato l'Imputato a rifondere le spese processuali e a versare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Un imputato, condannato in primo grado per il delitto di furto aggravato, accede al concordato in appello. La Corte territoriale accoglie l'accordo delle parti, ridetermina la sanzione e dispone la pena sostitutiva della detenzione domiciliare. Nonostante l'accordo, l'imputato presenta ricorso per cassazione, contestando l'assenza di motivazione circa le cause di proscioglimento immediato. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il giudice di secondo grado non deve motivare sul mancato proscioglimento quando le parti pattuiscono la pena e rinunciano ai motivi di impugnazione. Tale rinuncia limita i poteri decisori dell'autorità giudicante ai soli aspetti concordati. Il ricorrente subisce quindi la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un automobilista condannato a un anno e due mesi di reclusione per lesioni personali colpose, fuga e omissione di soccorso stradale dopo un sinistro. La difesa contestava genericamente una carenza di motivazione in merito alla sussistenza di possibili cause di proscioglimento. I giudici supremi hanno confermato la solidità logica della sentenza d'appello, rilevando la totale aspecificità dei motivi addotti dal ricorrente, incapaci di confutare puntualmente le argomentazioni dei gradi di merito. L'automobilista deve quindi scontare la pena inflitta, pagare le spese processuali e versare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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L'imputato ha concordato una condanna per il delitto di rapina pluriaggravata in concorso davanti al Giudice per le indagini preliminari. La sentenza ha stabilito tre anni, sei mesi e venti giorni di reclusione oltre a una multa. Il difensore ha successivamente presentato ricorso in Cassazione lamentando difetti di motivazione sulla responsabilità penale e sul calcolo della pena concordata. La Corte Suprema ha dichiarato l'inammissibilità totale dell'impugnazione. Il codice di rito limita il ricorso contro il patteggiamento a casi tassativi, tra cui errori sulla qualificazione del reato, illegalità della pena o vizi del consenso. Le censure sulla motivazione e sul mancato proscioglimento non rientrano in queste ipotesi legali. La Suprema Corte ha confermato la condanna e ha imposto all'imputato il pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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L'imputato, accusato di bancarotta per distrazione e bancarotta documentale, raggiungeva in secondo grado un accordo con la Procura Generale. Tramite il concordato in appello, le parti chiedevano la prescrizione per il reato documentale e la riduzione della pena a un anno e sei mesi di reclusione per la bancarotta patrimoniale. La Corte di Appello accoglieva integralmente l'intesa. Tuttavia, l'imputato proponeva ricorso per cassazione, sostenendo che i giudici avrebbero dovuto assolverlo nel merito prima di ratificare l'accordo concordato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. Chi sottoscrive il concordato rinuncia a contestare la mancata assoluzione o la motivazione della sentenza, potendo impugnare solo vizi della volontà, difformità della decisione o mancanza del consenso.
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L'Imputato concordava una pena per reati inerenti agli stupefacenti dinanzi al Tribunale. Successivamente, l'uomo presentava ricorso per cassazione contro la sentenza emessa. Il ricorrente lamentava la mancata verifica di cause di proscioglimento immediato e contestava la presenza della recidiva. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile. I giudici hanno chiarito che la legge limita rigorosamente le impugnazioni contro il patteggiamento a vizi specifici e tassativi. Inoltre, la recidiva formava parte integrante dell'accordo stipulato volontariamente tra le parti. La Suprema Corte ha dunque respinto le censure dell'interessato. Il collegio ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende per aver promosso un'azione contraria alle norme processuali.
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