False attestazioni: la distinzione tra art. 495 e 496 c.p.
Le false attestazioni rese a un pubblico ufficiale rappresentano una condotta penalmente rilevante che può portare a conseguenze severe. Spesso si genera confusione tra le diverse fattispecie previste dal codice penale, in particolare tra gli articoli 495 e 496. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fatto chiarezza su questo confine sottile ma fondamentale per la determinazione della pena.
I fatti di causa
Il caso trae origine dalla condanna di un cittadino che, fermato per un controllo da parte di pubblici ufficiali e sprovvisto di documenti di identità, aveva fornito generalità false. La Corte d’Appello aveva confermato la responsabilità penale dell’imputato per il reato di cui all’art. 495 c.p. (falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri). L’imputato ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando un’erronea qualificazione giuridica del fatto. Secondo la difesa, la condotta avrebbe dovuto essere ricondotta all’art. 496 c.p., che punisce le false dichiarazioni sulla identità in contesti non destinati alla formazione di atti pubblici.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la validità della sentenza di merito. I giudici hanno rilevato che il ricorrente aveva declinato false generalità proprio in vista della predisposizione di un atto pubblico da parte del pubblico ufficiale intervenuto. La mancanza di documenti al momento della dichiarazione aggrava la posizione del dichiarante, poiché la sua parola diventa l’unica fonte per l’identificazione ufficiale.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla distinzione strutturale tra le due norme. La differenza tra le ipotesi di reato previste dagli artt. 495 e 496 c.p. risiede nel nesso tra la dichiarazione e l’atto pubblico. Nell’art. 495 c.p., le false attestazioni devono essere rese in un atto pubblico o in una dichiarazione destinata a essere riprodotta in un atto pubblico. Al contrario, nell’art. 496 c.p., le dichiarazioni mendaci non hanno alcuna attinenza, né diretta né indiretta, con la formazione di un atto pubblico. Nel caso di specie, poiché il pubblico ufficiale stava procedendo a un’identificazione formale, la dichiarazione era intrinsecamente destinata a un atto pubblico, rendendo corretta l’applicazione della norma più severa.
Le conclusioni
In conclusione, fornire generalità false a un pubblico ufficiale durante l’esercizio delle sue funzioni integra quasi sempre il reato di cui all’art. 495 c.p., specialmente se il soggetto è privo di documenti. La Cassazione ha ribadito che la tutela della fede pubblica richiede rigore quando la menzogna può inquinare un documento ufficiale. Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a causa della manifesta infondatezza del ricorso.
Qual è la differenza principale tra l’articolo 495 e l’articolo 496 del codice penale?
L’articolo 495 si applica quando la falsa dichiarazione è destinata a confluire in un atto pubblico, mentre l’articolo 496 riguarda dichiarazioni rese al pubblico ufficiale che non hanno attinenza con la formazione di atti pubblici.
Cosa rischia chi fornisce un nome falso a un pubblico ufficiale se non ha documenti?
Rischia la condanna per il reato di false attestazioni ex art. 495 c.p., poiché la dichiarazione verbale diventa la base per l’identificazione in un atto ufficiale, configurando la fattispecie più grave.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso in Cassazione inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una somma tra i mille e i seimila euro in favore della Cassa delle ammende.