Concordato preventivo: la gestione dei crediti contestati dopo l’omologa
Il concordato preventivo rappresenta una fase delicata per ogni impresa in crisi, specialmente quando si giunge alla fase di esecuzione del piano approvato dai creditori. Una recente pronuncia della Corte di Cassazione chiarisce i confini tra l’esecuzione del piano e la possibilità di contestare i pagamenti previsti.
Il caso: la richiesta di sospensione dei pagamenti
Una società operante nel settore dei trasporti, già ammessa alla procedura di concordato preventivo, aveva inserito nel proprio piano alcuni debiti definiti come contestati. Nonostante l’omologazione del piano, la società ha successivamente richiesto al Giudice Delegato l’autorizzazione ad astenersi dal pagamento immediato di tali somme, proponendo invece un accantonamento prudenziale su un conto corrente bancario. La finalità era quella di attendere l’esito di eventuali giudizi sull’effettiva sussistenza di tali crediti.
La decisione del Tribunale e il ricorso
Il Tribunale ha rigettato l’istanza, osservando che il piano votato dai creditori e omologato non prevedeva alcun accantonamento per quei crediti, ma ne contemplava il pagamento secondo modalità precise. Modificare tale assetto dopo l’omologa significherebbe tradire la volontà dei creditori che hanno espresso il loro voto favorevole basandosi su quelle specifiche promesse di pagamento. La società ha quindi impugnato la decisione davanti alla Suprema Corte.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile sulla base di un principio consolidato. Una volta che la procedura di concordato preventivo si è conclusa con la sentenza di omologazione, il Giudice Delegato e il Tribunale esercitano esclusivamente funzioni di sorveglianza e controllo sull’adempimento degli obblighi assunti. Le questioni che riguardano l’accertamento di diritti pretesi dai singoli creditori o dal debitore, e che sorgono durante l’esecuzione, non possono essere risolte con provvedimenti sommari impugnabili in Cassazione. Tali controversie devono invece essere oggetto di un ordinario giudizio di cognizione dinanzi al giudice competente. Il provvedimento impugnato, avendo natura esecutiva e di mera sorveglianza, manca dei requisiti di decisorietà e definitività necessari per l’accesso al ricorso straordinario ex art. 111 della Costituzione.
Le conclusioni
In conclusione, il debitore non può unilateralmente sospendere i pagamenti previsti nel piano di concordato preventivo omologato se tale facoltà non è stata espressamente inserita nella proposta approvata dai creditori. Qualora sorgano contestazioni sull’esistenza del credito durante la fase esecutiva, la via corretta non è l’istanza al Giudice Delegato, bensì l’instaurazione di una causa civile ordinaria. Questa decisione sottolinea l’importanza di una redazione estremamente accurata del piano concordatario, che deve prevedere clausole specifiche per la gestione dei crediti in contestazione onde evitare blocchi operativi o rischi di inadempimento durante l’esecuzione.
È possibile sospendere il pagamento di un credito contestato dopo l’omologa?
No, se il piano di concordato approvato dai creditori e omologato dal tribunale non prevede espressamente l’accantonamento o la sospensione per quel debito.
Quale giudice decide sulle liti relative ai crediti durante l’esecuzione del concordato?
Le controversie sui diritti dei creditori dopo l’omologazione devono essere affrontate in un ordinario giudizio di cognizione davanti al giudice civile competente.
Perché non si può ricorrere in Cassazione contro il rigetto della sospensione?
Perché il decreto del tribunale che conferma il rigetto ha natura di atto di sorveglianza e controllo, privo dei caratteri di decisorietà e definitività richiesti dalla legge.