Concordato preventivo: stop al ricorso in Cassazione sul riparto
Il concordato preventivo rappresenta una procedura fondamentale per la gestione della crisi d’impresa, ma la sua fase esecutiva genera spesso dubbi procedurali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito i limiti dell’impugnazione dei provvedimenti relativi al piano di riparto delle somme liquidate.
Il caso: contestazione dei crediti tributari nel concordato preventivo
La vicenda trae origine dal reclamo presentato da una società creditrice contro il decreto del Giudice delegato. Quest’ultimo aveva modificato il piano di riparto in un concordato preventivo liquidatorio, riconoscendo la natura prededucibile a crediti per imposte locali (IMU e COSAP) maturati dopo il decreto di omologa. La società ricorrente sosteneva che tali imposte non potessero essere considerate spese conservative dell’immobile, contestando la loro priorità nel pagamento.
Il Tribunale aveva rigettato il reclamo, confermando che le spese necessarie alla gestione dei beni oggetto di vendita coattiva possiedono natura prededucibile. Avverso tale decisione è stato proposto ricorso straordinario per Cassazione.
La natura dei provvedimenti nella fase esecutiva
La Suprema Corte ha affrontato preliminarmente la questione dell’ammissibilità del ricorso. Il principio cardine stabilito dai giudici di legittimità riguarda la distinzione tra la fase di omologazione e quella di esecuzione del concordato preventivo. Una volta che la procedura è stata omologata, il potere decisionale del Giudice delegato muta natura.
Le controversie che sorgono durante l’esecuzione del piano, riguardanti i diritti pretesi dai singoli creditori o dal debitore, non possono essere risolte con provvedimenti definitivi e decisori all’interno della procedura concorsuale. Questi atti sono considerati espressione di funzioni di mera sorveglianza e controllo sull’operato del liquidatore.
Assenza di decisorietà e definitività
Per accedere al ricorso straordinario ex art. 111 della Costituzione, un provvedimento deve possedere i requisiti di decisorietà e definitività. Nel caso del concordato preventivo, il decreto che conferma il piano di riparto in sede di reclamo manca di tali connotati. Esso non incide irrevocabilmente sui diritti soggettivi, poiché la legge non prevede per il concordato un sistema di verifica dei crediti analogo a quello fallimentare, che sfoci in uno stato passivo esecutivo.
Le motivazioni
La Corte ha spiegato che la disciplina delle cessioni dei beni e dell’esecuzione del concordato non richiama le norme del fallimento relative al riparto dell’attivo. Questa scelta del legislatore non è casuale. Nel concordato preventivo, la ricognizione dei creditori avviene inizialmente solo ai fini del voto e del calcolo delle maggioranze. Non esiste un accertamento definitivo della sussistenza dei crediti che produca effetti di giudicato endoprocedurale. Di conseguenza, se sorge una contestazione sulle modalità di distribuzione delle somme dopo la cessione dei beni, le parti devono necessariamente rivolgersi al giudice di cognizione ordinario. Il decreto del Tribunale, essendo privo di natura decisoria, non è quindi suscettibile di ricorso per Cassazione.
Le conclusioni
L’ordinanza ribadisce un confine netto tra la giurisdizione esecutiva concorsuale e il giudizio ordinario. Per i creditori che intendono contestare la propria collocazione o l’importo assegnato nel piano di riparto di un concordato preventivo già omologato, la via corretta non è il ricorso di legittimità, bensì l’instaurazione di una causa civile ordinaria. Il ricorso straordinario è stato dunque dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite. Questa decisione conferma l’orientamento che mira a non sovraccaricare la fase esecutiva della procedura concorsuale di funzioni giurisdizionali che appartengono alla cognizione piena.
Si può impugnare in Cassazione il decreto sul piano di riparto nel concordato?
No, il ricorso è inammissibile perché il decreto emesso durante l’esecuzione del concordato non ha natura decisoria e definitiva.
Come si risolvono le liti sulla distribuzione delle somme dopo l’omologa?
Le parti devono avviare un ordinario giudizio di cognizione davanti al giudice competente per accertare i propri diritti.
I crediti fiscali sorti dopo l’omologa sono prededucibili?
Sì, se si riferiscono a spese necessarie per la gestione e la vendita dei beni liquidati, ma la loro contestazione segue le vie ordinarie.