Il concordato semplificato rappresenta uno strumento innovativo introdotto dal Codice della Crisi per agevolare la chiusura delle imprese che non trovano sbocco nella composizione negoziata. Tuttavia, una recente sentenza della Corte di Cassazione ha posto un freno importante alla prassi di inserire i compensi dei professionisti tra i crediti privilegiati da pagare con precedenza assoluta.
La natura del concordato semplificato e i costi professionali
Il caso nasce dal rigetto di una domanda di omologazione presentata da una società in liquidazione. Il nodo del contendere riguardava la qualificazione dei crediti vantati dai professionisti che avevano assistito l’impresa nella predisposizione del piano. Secondo i ricorrenti, tali crediti avrebbero dovuto godere della prededuzione, ovvero del diritto di essere pagati prima di ogni altro creditore, analogamente a quanto avviene nel concordato preventivo ordinario.
La giurisprudenza di merito aveva però rilevato una violazione del modello legale: l’articolo 6 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) non menziona espressamente il concordato semplificato tra le procedure che danno diritto alla prededuzione per le prestazioni professionali “funzionali” alla domanda.
Perché l’art. 6 CCII esclude il concordato semplificato
La Suprema Corte ha confermato l’approccio restrittivo. L’elenco delle prededuzioni previsto dall’art. 6 CCII deve essere considerato tassativo. Il legislatore ha operato una scelta precisa: limitare le ipotesi di priorità nei pagamenti per evitare che le spese della procedura assorbano l’intero patrimonio aziendale, lasciando i creditori a mani vuote.
Il concordato semplificato è un istituto autonomo e non una semplice variante del concordato preventivo. Esso si differenzia per l’assenza di una fase di voto dei creditori e per requisiti di attestazione meno stringenti. Proprio per questa sua struttura snella, il legislatore ha ritenuto di non estendere automaticamente le tutele economiche previste per gli advisor in altre procedure più complesse.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sul tenore letterale della norma e sulla ratio della riforma. L’art. 6 CCII elenca specificamente i crediti professionali prededucibili legati agli accordi di ristrutturazione e al concordato preventivo, ma tace sul concordato semplificato. Tale omissione non è una dimenticanza, ma una strategia deliberata per il contenimento dei costi. Inoltre, le norme sulla prededuzione hanno carattere eccezionale poiché derogano al principio della par condicio creditorum; pertanto, non possono essere applicate per analogia a casi non previsti dalla legge. La Corte ha anche escluso profili di incostituzionalità, ritenendo ragionevole il trattamento differenziato tra diverse procedure concorsuali.
Le conclusioni
Le conclusioni della sentenza stabiliscono un principio di diritto fondamentale: i crediti dei professionisti per l’assistenza nella presentazione di un concordato semplificato non sono prededucibili. Questa decisione impone alle imprese e ai loro consulenti una pianificazione estremamente cauta della crisi. La mancanza di una garanzia di pagamento prioritario per gli advisor potrebbe influenzare la scelta dello strumento di regolazione della crisi, spingendo verso soluzioni dove la prededuzione è espressamente riconosciuta o richiedendo una gestione diversa dei flussi di cassa durante la fase di trattativa.
I compensi del professionista nel concordato semplificato sono prededucibili?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che tali crediti non godono di prededuzione poiché non sono inclusi nell’elenco tassativo previsto dall’articolo 6 del Codice della Crisi.
Perché il legislatore ha limitato le ipotesi di prededuzione?
L’obiettivo è contenere i costi delle procedure concorsuali per evitare che il pagamento dei professionisti assorba eccessivamente l’attivo, a danno del soddisfacimento degli altri creditori.
Si può applicare per analogia la disciplina del concordato preventivo?
No, il concordato semplificato è un istituto autonomo con regole proprie e le norme sulla prededuzione, avendo carattere eccezionale, non ammettono estensioni analogiche.