Ricorso 599-bis: Limiti e Inammissibilità in Cassazione
L’istituto del “concordato in appello”, disciplinato dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, ma quali sono i limiti per impugnare la sentenza che ne deriva? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini del ricorso 599-bis, dichiarandolo inammissibile se fondato su motivi relativi alla determinazione della pena, poiché tali aspetti sono oggetto di rinuncia implicita nell’accordo stesso.
I Fatti del Caso
Due individui, condannati in primo grado per il reato di rapina aggravata in concorso, decidevano di accedere in secondo grado all’istituto del concordato in appello. La Corte di Appello di Catania, accogliendo la richiesta formulata dalle parti, riformava parzialmente la sentenza di primo grado. In particolare, riconosceva le attenuanti generiche con un giudizio di prevalenza sull’aggravante contestata e rideterminava la pena finale in tre anni e sei mesi di reclusione, oltre a ottocento euro di multa per ciascun imputato.
I Motivi del Ricorso 599-bis in Cassazione
Nonostante l’accordo raggiunto, gli imputati proponevano ricorso 599-bis dinanzi alla Corte di Cassazione. Le doglianze, tuttavia, non vertevano su vizi procedurali dell’accordo, ma sul merito del trattamento sanzionatorio. Nello specifico:
- Un ricorrente lamentava la mancata esclusione della recidiva.
- L’altro ricorrente contestava che la riduzione della pena non fosse stata applicata nel massimo grado consentito, nonostante il riconoscimento delle attenuanti generiche.
In sostanza, entrambi cercavano di rimettere in discussione elementi che erano stati oggetto della negoziazione tra le parti e recepiti dalla Corte di Appello.
La Decisione della Corte: l’Inammissibilità del ricorso 599-bis
La Suprema Corte ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. La decisione si fonda su un principio consolidato, recentemente ribadito anche dalle Sezioni Unite: l’impugnazione di una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. è possibile solo per motivi strettamente definiti e non per contestare il contenuto dell’accordo raggiunto.
le motivazioni
La Corte ha spiegato che il ricorso 599-bis è ammissibile soltanto quando si contestano vizi relativi a:
- La formazione della volontà della parte di accedere al concordato.
- Il consenso del pubblico ministero sulla richiesta.
- Un contenuto della sentenza difforme da quanto concordato tra le parti.
- L’omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza.
Tutti gli altri motivi, inclusi quelli relativi alla quantificazione della pena, alla concessione o al bilanciamento delle circostanze, si considerano “rinunciati” nel momento in cui si aderisce all’accordo. Accettando il concordato, l’imputato implicitamente rinuncia a contestare la responsabilità, la qualificazione giuridica del fatto e il merito della sanzione pattuita. La Corte ha inoltre sottolineato la differenza con il “patteggiamento” (art. 444 c.p.p.), il cui regime di impugnazione è più ampio. Nel concordato in appello, l’unica ipotesi di annullamento d’ufficio riguarda l’illegalità della pena, ad esempio se questa esce dai limiti edittali previsti dalla legge, circostanza non verificatasi nel caso di specie.
le conclusioni
Questa ordinanza conferma che il concordato in appello è un patto processuale che chiude la partita sul merito della pena. Una volta raggiunto l’accordo e ratificato dal giudice, non è possibile tornare indietro e contestare gli elementi che ne hanno costituito l’oggetto, come il calcolo della sanzione o la valutazione delle circostanze. La scelta di accedere a questo rito alternativo deve essere ponderata, poiché preclude quasi ogni possibilità di un successivo ricorso in Cassazione sul trattamento sanzionatorio. L’unica porta che resta aperta è quella relativa a vizi genetici dell’accordo o a una pena palesemente illegale, condizioni che i ricorrenti nel caso esaminato non hanno saputo dimostrare.
Quando è ammissibile un ricorso in Cassazione contro una sentenza di concordato in appello (art. 599-bis c.p.p.)?
Il ricorso è ammissibile solo se si contestano vizi relativi alla formazione della volontà di accedere all’accordo, al consenso del pubblico ministero, a un contenuto della sentenza difforme dall’accordo, oppure all’omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione.
È possibile contestare la quantificazione della pena dopo aver concluso un concordato in appello?
No, non è possibile. Secondo la Corte, i motivi relativi alla determinazione della pena (come la mancata esclusione della recidiva o una riduzione non ritenuta massima) si considerano rinunciati con l’accettazione dell’accordo e non possono essere fatti valere con il ricorso per cassazione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
In caso di inammissibilità del ricorso, dovuta a colpa del ricorrente, la legge (art. 616 c.p.p.) prevede la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con la condanna al pagamento di tremila euro ciascuno.