L’istituto del concordato in appello, introdotto dalla legge n. 103 del 2017, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso penale, ma chiude le porte a ulteriori impugnazioni. Con l’ordinanza n. 46531 del 2023, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: una volta raggiunto un accordo sulla pena in secondo grado, non è più possibile presentare ricorso per cassazione. La pronuncia offre un’importante lezione sulla definitività delle decisioni giudiziarie basate su accordi processuali.
I Fatti di Causa: Dal Giudizio Abbreviato all’Accordo in Appello
Il caso trae origine da una condanna emessa dal G.u.p. del Tribunale di Napoli all’esito di un giudizio abbreviato. Diversi imputati erano stati ritenuti responsabili per reati legati agli stupefacenti, in particolare per associazione finalizzata al traffico illecito (art. 74, comma 6, D.P.R. 309/1990) e per traffico di sostanze stupefacenti (art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990), commessi tra il 2017 e il 2019.
In seguito, la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della prima decisione, aveva rideterminato le sanzioni. Tale rideterminazione non è stata il frutto di una valutazione autonoma della Corte, bensì il risultato di un accordo tra le parti, secondo la procedura del concordato in appello prevista dall’art. 599-bis del codice di procedura penale.
I Motivi del Ricorso e l’Applicazione del Concordato in Appello
Nonostante l’accordo raggiunto, i difensori degli imputati hanno presentato separati ricorsi per cassazione, lamentando vari vizi, tra cui difetti di motivazione sulla dosimetria della pena, mancato riconoscimento del minimo edittale, errata applicazione della continuazione tra i reati e persino errata qualificazione giuridica del fatto.
Tuttavia, la Corte di Cassazione non è entrata nel merito di tali doglianze, concentrandosi invece su un aspetto pregiudiziale: la stessa ammissibilità dei ricorsi. La sentenza impugnata, infatti, era stata adottata sulla base di un patto processuale, un concordato in appello che presupponeva la rinuncia ai motivi di appello diversi da quelli relativi alla determinazione della pena, la quale era stata, appunto, concordata.
La Decisione della Corte: L’Impatto dell’Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
La Corte Suprema ha dichiarato tutti i ricorsi manifestamente infondati e, di conseguenza, inammissibili. La decisione si fonda su una norma precisa e inequivocabile del codice di procedura penale.
La Ratio della Norma
L’articolo 610, comma 5-bis, introdotto dalla stessa legge che ha istituito il concordato in appello, stabilisce chiaramente la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione avverso una sentenza che abbia recepito l’accordo tra le parti. La logica del legislatore è quella di garantire la stabilità e la definitività della decisione concordata, evitando che l’accordo diventi un mero passaggio intermedio per poi tentare un’ulteriore impugnazione. L’accordo processuale, una volta ratificato dal giudice, esaurisce la possibilità di contestare la pena.
Le Motivazioni
Nelle motivazioni dell’ordinanza, i giudici di legittimità hanno spiegato che le impugnazioni erano inammissibili e non potevano essere esaminate, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale. Essendo stata la sentenza di appello emessa in seguito a un accordo ex art. 599-bis c.p.p., la legge preclude espressamente un ulteriore vaglio in sede di Cassazione, come disposto dall’art. 610, comma 5-bis. La Corte ha inoltre sottolineato che non vi era alcuna “assenza di colpa” nella determinazione della causa di inammissibilità, citando la giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 186 del 2000). Di conseguenza, all’inammissibilità dei ricorsi è seguita la condanna dei ricorrenti al pagamento non solo delle spese processuali, ma anche di una sanzione pecuniaria di quattromila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende, una misura che si stima conforme a diritto ed equa.
Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un principio cardine della procedura penale: il concordato in appello è una strada senza ritorno. La scelta di accordarsi sulla pena con la Procura Generale implica una rinuncia implicita ed esplicita a future contestazioni davanti alla Corte di Cassazione. Per gli operatori del diritto e per gli imputati, questa decisione serve come monito: l’accordo processuale è uno strumento efficace per definire la propria posizione, ma richiede una valutazione attenta e consapevole delle sue conseguenze, prima tra tutte la preclusione di ogni ulteriore grado di giudizio. La condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria evidenzia ulteriormente i rischi di un’impugnazione tentata contro le chiare disposizioni di legge.
È possibile presentare ricorso in Cassazione contro una sentenza emessa a seguito di un ‘concordato in appello’?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, il ricorso contro una sentenza che ha applicato un concordato sulla pena (ex art. 599-bis c.p.p.) è inammissibile.
Cosa succede se si presenta ugualmente un ricorso ritenuto inammissibile?
In caso di declaratoria di inammissibilità, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale. Nel caso specifico, la sanzione è stata fissata in quattromila euro per ciascun ricorrente.
L’accordo in appello riguarda solo la pena o anche la qualificazione del reato?
L’accordo previsto dall’art. 599-bis c.p.p. si perfeziona con la rinuncia agli altri motivi di appello e ha ad oggetto la determinazione della pena. Sebbene nel caso di specie uno dei ricorrenti avesse lamentato l’errata qualificazione giuridica del fatto, la natura stessa dell’accordo preclude la disamina di tali motivi da parte della Cassazione.