Rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale: un’eccezione, non la regola
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui confini della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale nel giudizio d’appello, confermando il suo carattere di strumento eccezionale. Il caso riguarda una condanna per detenzione di sostanze stupefacenti, dove la ricorrente aveva richiesto, senza successo, l’ammissione di nuove testimonianze in secondo grado. La Suprema Corte, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ribadisce principi fondamentali della procedura penale.
I Fatti di Causa
Il procedimento nasce da una condanna per il reato previsto dall’art. 73, comma 4, del d.P.R. 309/1990. All’imputata veniva contestata la detenzione, nella propria abitazione, di un significativo quantitativo di marijuana (circa 284 grammi, da cui si potevano ricavare 358 dosi) e di un bilancino di precisione. Secondo l’accusa, la donna aveva anche aiutato terzi a reperire un altro appartamento dove era stata rinvenuta ulteriore sostanza stupefacente, detenendone le chiavi in loro assenza.
Sia in primo che in secondo grado, i giudici avevano affermato la sua responsabilità penale. La difesa, tuttavia, decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando diverse violazioni di legge e vizi di motivazione.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
Il ricorso si fondava su quattro principali doglianze:
- Mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale: La difesa contestava la decisione della Corte d’Appello di non accogliere la richiesta di assumere la testimonianza degli occupanti dell’immobile, ritenuta cruciale per la difesa.
- Vizio di motivazione: Si criticava il modo in cui i giudici di merito avevano valutato le prove a carico dell’imputata.
- Mancato riconoscimento della lieve entità: Si sosteneva che il fatto dovesse essere qualificato come di lieve entità, ai sensi del comma 5 dell’art. 73, con una conseguente pena inferiore.
- Illegittimità della confisca del denaro: Un motivo sollevato per la prima volta in sede di legittimità.
La Decisione della Cassazione sulla rinnovazione dell’istruttoria
Il cuore della pronuncia della Suprema Corte riguarda il primo motivo di ricorso. I giudici chiariscono che la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello non è un diritto dell’imputato, ma un istituto eccezionale. Il principio generale è che l’indagine probatoria si conclude nel primo grado di giudizio. Il giudice d’appello può disporre la riapertura solo se ritiene, in base a una valutazione discrezionale, di non essere in grado di decidere sulla base degli atti esistenti.
Nel caso specifico, la Corte territoriale aveva giustificato ampiamente il proprio diniego, ritenendo il quadro probatorio già completo e logicamente solido. Le prove raccolte, incluse le stesse dichiarazioni dell’imputata e gli elementi emersi sui suoi rapporti con gli altri soggetti coinvolti, erano state considerate sufficienti per fondare la decisione. La difesa, inoltre, non aveva specificato in modo adeguato perché la prova richiesta fosse ‘decisiva’, ovvero capace da sola di ribaltare il giudizio di colpevolezza. La Cassazione ha ritenuto questa motivazione adeguata e incensurabile.
Le altre valutazioni della Corte
Anche gli altri motivi di ricorso sono stati respinti:
- Il vizio di motivazione è stato considerato inammissibile perché, di fatto, chiedeva alla Cassazione una nuova valutazione delle prove, un’attività preclusa nel giudizio di legittimità. La motivazione della sentenza d’appello è stata giudicata congrua, esauriente e priva di manifesta illogicità.
- La richiesta di riconoscere la lieve entità è stata definita ‘manifestamente infondata’. La Corte d’Appello aveva correttamente evidenziato la significatività del dato quantitativo (358 dosi ricavabili) e l’esistenza di un’organizzazione finalizzata al commercio illecito, elementi che impediscono di qualificare il fatto come minore.
- Infine, la doglianza sulla confisca è stata dichiarata inammissibile perché non era stata sollevata nel giudizio d’appello, come richiesto dall’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione fonda la sua decisione su principi consolidati. La rinnovazione dell’istruttoria è subordinata a una ‘rigorosa condizione’: che il giudice ritenga, contro la presunzione di completezza dell’istruttoria di primo grado, di non poter decidere allo stato degli atti. Questo potere è affidato al ‘prudente apprezzamento’ del giudice di merito e la sua scelta è insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata. Allo stesso modo, le censure sulla valutazione delle prove e sulla ricostruzione dei fatti non possono trovare ingresso in Cassazione se la motivazione della sentenza impugnata è logica e completa. La Corte ha ritenuto che i giudici d’appello avessero esaminato tutte le deduzioni difensive, giungendo a conclusioni coerenti attraverso una disamina approfondita delle risultanze processuali.
Le conclusioni
L’ordinanza si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Questa pronuncia ribadisce che il processo d’appello non è un ‘secondo tempo’ del processo di primo grado dove si possono ridiscutere liberamente le prove. La rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale rimane uno strumento eccezionale, il cui mancato utilizzo, se ben motivato, non costituisce una violazione di legge.
Quando può essere richiesta la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello?
La rinnovazione dell’istruttoria in appello è un istituto eccezionale. Può essere disposta dal giudice solo quando ritiene di non poter decidere sulla base delle prove già acquisite nel primo grado di giudizio e la nuova prova richiesta appare potenzialmente decisiva.
Perché la Corte ha escluso l’ipotesi di lieve entità per il reato di spaccio?
La Corte ha ritenuto che l’ipotesi di lieve entità non fosse applicabile a causa della significatività del quantitativo di sostanza stupefacente (284,640 grammi di marijuana, da cui erano ricavabili 358 dosi medie singole) e per l’organizzazione del commercio illecito, elementi che indicano una gravità superiore alla soglia della ‘lieve entità’.
Cosa significa che un motivo di ricorso è inammissibile?
Un motivo di ricorso è inammissibile quando non può essere esaminato nel merito dal giudice. Ciò può accadere per ragioni procedurali, ad esempio perché sollevato per la prima volta in Cassazione, o perché esula dalle competenze di quel giudice, come nel caso in cui si chieda alla Corte di Cassazione di riesaminare i fatti del caso invece di verificare la corretta applicazione della legge.