Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema del ricorso inammissibile patteggiamento, delineando con chiarezza i confini entro cui è possibile contestare una sentenza emessa a seguito di accordo tra le parti. La decisione sottolinea come, a seguito della riforma legislativa, i motivi di ricorso siano diventati estremamente circoscritti, specialmente quando la contestazione riguarda misure di sicurezza come la confisca.
I Fatti di Causa
Due soggetti avevano definito la loro posizione processuale attraverso il rito del patteggiamento, accordandosi con la Procura per pene detentive e pecuniarie relative a reati in materia di stupefacenti e, per uno dei due, anche per possesso di documenti di identificazione falsi. Il Tribunale di Genova, nell’applicare la pena concordata, aveva disposto anche la confisca di una somma di denaro trovata in sequestro, ritenendola profitto del reato.
Il Ricorso in Cassazione: La Contestazione sulla Confisca
Contro questa sentenza, i due imputati hanno proposto un ricorso congiunto in Cassazione, lamentando unicamente l’erronea applicazione della misura di sicurezza della confisca. Secondo la difesa, il Tribunale avrebbe sbagliato a disporre la confisca del denaro ai sensi dell’art. 240 del codice penale.
L’Analisi della Corte e il ricorso inammissibile patteggiamento
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nell’interpretazione dell’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta con la legge n. 103 del 2017, stabilisce in modo tassativo i motivi per cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento. Essi sono:
- Vizi legati all’espressione della volontà dell’imputato.
- Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza.
- Erronea qualificazione giuridica del fatto.
- Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Il ricorso degli imputati, pur appellandosi formalmente all’illegalità della misura di sicurezza, non ha in realtà sviluppato una censura specifica e adeguata rispetto alle motivazioni del giudice di merito.
Le Motivazioni della Decisione
La Cassazione ha evidenziato che la confisca non era stata disposta sulla base del semplice art. 240 c.p., ma in applicazione dell’art. 85-bis del Testo Unico Stupefacenti (d.P.R. 309/1990). Questa norma richiama la cosiddetta “confisca allargata” (art. 240-bis c.p.), che prevede l’ablazione di somme di denaro e beni di cui il condannato non è in grado di giustificare la lecita provenienza.
Il Tribunale di Genova aveva correttamente motivato la sua decisione, sottolineando non solo la sproporzione dei beni rispetto al reddito, ma anche la totale assenza di un’attività lavorativa lecita da parte dei ricorrenti. A fronte di questa specifica motivazione, i ricorrenti si sono limitati a una contestazione generica, senza formulare alcuna critica puntuale e specifica al percorso logico-giuridico seguito dal giudice. Questa carenza ha reso il ricorso privo di fondamento e, pertanto, inammissibile.
Conclusioni
La pronuncia in esame conferma un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: l’accesso al patteggiamento comporta una sostanziale rinuncia a contestare la decisione nel merito. Il perimetro di impugnazione è ristretto a vizi gravi e specifici, tra cui non rientra una generica doglianza sull’applicazione di una misura di sicurezza patrimoniale, se questa è stata motivata in modo congruo dal giudice. La dichiarazione di inammissibilità ha inoltre comportato la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende, a monito contro la proposizione di ricorsi palesemente infondati.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
No, la legge (art. 448, comma 2-bis, c.p.p.) limita strettamente i motivi di ricorso per cassazione avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Quali sono i motivi per cui si può ricorrere contro un patteggiamento?
Il ricorso è consentito solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa succede se un ricorso contro un patteggiamento viene dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, equitativamente fissata dal giudice, in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con la condanna al versamento di 3.000 euro.