L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi per Cassazione, sottolineando come la genericità dei motivi conduca inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità del ricorso generico. La decisione conferma un principio fondamentale del nostro sistema processuale: un’impugnazione, per essere efficace, deve contenere critiche specifiche e puntuali, non mere lamentele.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato in primo grado dal Tribunale per un reato minore previsto dalla legge sugli stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990), aveva ottenuto una parziale riforma della sentenza in secondo grado. La Corte d’Appello, infatti, pur confermando la colpevolezza, aveva escluso l’aggravante della recidiva e ridotto la pena a 2 mesi e 20 giorni di reclusione e 458 euro di multa.
Nonostante questa mitigazione della pena, l’imputato ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, affidandosi a due motivi sostanzialmente identici che criticavano il trattamento sanzionatorio per un presunto vizio di motivazione.
L’Appello e l’Inammissibilità del Ricorso Generico
La Suprema Corte ha analizzato i motivi del ricorso, bollandoli come manifestamente infondati e, soprattutto, generici. Il ricorrente, secondo i giudici, si era limitato a contestare la pena in modo vago, senza confrontarsi seriamente con le argomentazioni logiche e ben strutturate della sentenza della Corte d’Appello.
Quest’ultima aveva non solo applicato una pena già contenuta in partenza, ma l’aveva ulteriormente ridotta escludendo la recidiva. Un ricorso che non affronta specificamente questi punti, ma si limita a una critica generica, è destinato all’insuccesso. La Corte ha ribadito che l’inammissibilità del ricorso generico è una conseguenza diretta della violazione del dovere di specificità dei motivi di impugnazione.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La motivazione della Cassazione è netta e si basa su un principio consolidato. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché:
- Genericità: I motivi erano formulati in termini sovrapponibili e non specificavano in cosa consistesse il vizio di motivazione della corte territoriale.
- Mancanza di Confronto: Il ricorrente non ha dialogato con le argomentazioni della sentenza impugnata, che aveva chiaramente spiegato le ragioni della pena inflitta, già mitigata rispetto al primo grado.
- Manifesta Infondatezza: La critica al trattamento sanzionatorio è apparsa palesemente infondata, dato che la pena era stata fissata in misura contenuta e ulteriormente ridotta in appello.
La Corte ha quindi applicato l’articolo 616 del codice di procedura penale, che prevede, in caso di inammissibilità, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza serve da monito: presentare un ricorso in Cassazione richiede un’analisi rigorosa e motivi di impugnazione specifici, puntuali e pertinenti. La critica generica e la semplice riproposizione di doglianze già respinte non sono sufficienti per superare il vaglio di ammissibilità. La conseguenza di un ricorso mal formulato non è solo il rigetto, ma anche l’imposizione di sanzioni pecuniarie significative, come la condanna al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende nel caso di specie. Pertanto, la decisione rafforza la funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, scoraggiando appelli dilatori o palesemente infondati.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché i motivi erano manifestamente infondati, generici e privi di un necessario confronto con le argomentazioni razionali della sentenza impugnata, che aveva già mitigato la pena.
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità?
Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Cosa si intende per ricorso ‘generico’ in questo contesto?
Un ricorso è considerato ‘generico’ quando le censure mosse alla sentenza impugnata sono vaghe e non specifiche, ovvero non indicano con precisione le parti del provvedimento che si contestano e le ragioni giuridiche di tale contestazione.