La definizione agevolata delle irregolarità formali si conferma uno strumento potente per i contribuenti. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha stabilito che anche l’omessa indicazione separata dei costi sostenuti in paesi ‘black list’ può essere sanata attraverso questa procedura, portando all’estinzione del giudizio tributario. Questa decisione offre importanti chiarimenti sull’ambito di applicazione della normativa e sulle strategie difensive a disposizione delle aziende.
I Fatti del Caso: Una Sanzione per Costi “Black List”
Il caso trae origine da una sanzione di 50.000 euro irrogata dall’Agenzia delle Entrate a una società a responsabilità limitata. La contestazione riguardava la violazione dell’art. 8, comma 3-bis, del D.Lgs. 471/97. Nello specifico, la società non aveva indicato separatamente, nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2007, il costo per l’acquisto di un natante da un operatore residente in un Paese a fiscalità privilegiata (c.d. ‘black list’).
La controversia era giunta fino alla Corte di Cassazione, con l’Agenzia delle Entrate come ricorrente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.
La Definizione Agevolata come Soluzione della Controversia
Durante il giudizio in Cassazione, la società contribuente ha presentato un’istanza decisiva. Dando atto di aver aderito, insieme ai soci, alla definizione agevolata prevista dall’articolo 9 del Decreto Legge n. 119 del 2018. Questa norma permette di regolarizzare irregolarità, infrazioni e inosservanze di natura formale che non incidono sulla base imponibile, commesse fino al 24 ottobre 2018, tramite il pagamento di 200 euro per ciascun periodo d’imposta.
La società ha allegato l’attestazione del pagamento, chiedendo che il giudizio venisse dichiarato estinto per cessata materia del contendere. A questa richiesta ha aderito anche la difesa dell’Agenzia delle Entrate.
La Portata della Definizione Agevolata per Violazioni Formali
La Corte ha accolto la richiesta, basando la sua decisione su un’attenta analisi della normativa. L’articolo 9 del D.L. 119/2018 è stato interpretato come applicabile non solo a violazioni non ancora contestate, ma anche a quelle già oggetto di atti di contestazione o irrogazione di sanzioni non ancora definitivi. La violazione in esame, ovvero la mancata indicazione dei costi ‘black list’, è stata considerata una violazione formale sanabile con questa procedura, come confermato anche da una circolare dell’Agenzia delle Entrate (n. 11/AE del 2019).
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità hanno ritenuto che i presupposti per l’estinzione del giudizio fossero pienamente soddisfatti. La norma sulla definizione agevolata delle irregolarità formali (art. 9) rappresenta una modalità alternativa rispetto alla definizione delle liti tributarie pendenti (art. 6 dello stesso decreto). La prova del versamento, unita all’assenza di contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria, ha determinato la cessazione della materia del contendere.
Di conseguenza, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre stabilito che le spese di lite dovessero rimanere a carico di chi le aveva anticipate e che non sussistevano i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza consolida un principio di grande rilevanza pratica. I contribuenti che affrontano contenziosi per violazioni formali, anche se punite con sanzioni elevate come nel caso dei costi ‘black list’, possono valutare l’adesione alla definizione agevolata come una via efficace per chiudere la pendenza. La decisione sottolinea che, una volta perfezionata la procedura di sanatoria, il processo tributario si estingue, eliminando l’incertezza e i costi associati a un lungo contenzioso.
È possibile utilizzare la definizione agevolata per irregolarità formali per sanare l’omessa indicazione di costi ‘black list’?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che la definizione agevolata prevista dall’art. 9 del D.L. 119/2018 è applicabile anche all’omessa o irregolare indicazione di costi derivanti da operazioni con paesi ‘black list’, in quanto considerata una violazione di natura formale.
Cosa succede a un processo tributario se il contribuente aderisce alla definizione agevolata e paga l’importo dovuto?
Se il contribuente fornisce la prova del versamento nei termini e alle condizioni previste e l’Amministrazione Finanziaria non solleva contestazioni, il giudizio viene dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, chi paga le spese legali?
Secondo la decisione in esame, le spese di lite restano a carico della parte che le ha anticipate. Ciascuna parte, quindi, sostiene i costi del proprio legale.