L'Agente della Riscossione ha notificato a una contribuente un'intimazione di pagamento per oltre 313.000 euro derivante da vecchie cartelle esattoriali. La cittadina ha impugnato l'atto contestando la mancata allegazione delle cartelle, la prescrizione del debito e la validità della rappresentanza dell'ente mediante avvocati del libero foro. I giudici tributari hanno dichiarato inammissibili i motivi riguardanti le cartelle, rilevando la mancata contestazione tempestiva della loro notifica. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, respingendo il ricorso. Se il contribuente riceve ritualmente le cartelle e non le impugna nei sessanta giorni, il credito diventa definitivo. Con la successiva intimazione di pagamento non è possibile recuperare le vecchie contestazioni o eccepire la prescrizione anteriore, salva la prova dell'omessa notifica iniziale.
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