Inammissibilità del Ricorso Penale: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Con l’ordinanza n. 17748 del 2024, la Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale della procedura penale: la necessità di presentare motivi di ricorso specifici e dettagliati. L’analisi di questa decisione offre spunti cruciali per comprendere i requisiti formali di un’impugnazione e le gravi conseguenze derivanti dalla loro inosservanza, come la dichiarazione di inammissibilità del ricorso penale. Questo caso specifico riguarda un individuo condannato per detenzione di sostanze stupefacenti che ha visto il suo ricorso respinto prima ancora di un esame nel merito a causa della vaghezza delle sue argomentazioni.
I Fatti di Causa
Il ricorrente era stato condannato dalla Corte di Appello di Roma per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. L’accusa era la detenzione di 98,455 grammi di hashish, una quantità ritenuta sufficiente per il confezionamento di 583 dosi medie singole. Contro questa sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando un generico ‘vizio della motivazione’ in relazione all’affermazione della sua responsabilità penale.
La Decisione sull’Inammissibilità del Ricorso Penale
La Suprema Corte, nell’esaminare il ricorso, ha immediatamente rilevato un difetto insanabile. Il motivo presentato era caratterizzato da una ‘assoluta genericità’. Il ricorrente si era infatti limitato a chiedere l’annullamento della sentenza impugnata senza articolare specifiche ragioni di diritto o elementi di fatto a sostegno della sua tesi. Mancava un’analisi critica dell’apparato motivazionale della sentenza di appello e non veniva individuato alcun profilo di censura concreto.
Questa modalità di impugnazione si scontra direttamente con quanto prescritto dall’articolo 581, lettera c), del codice di procedura penale. Tale norma impone al ricorrente di indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. La finalità è quella di delimitare chiaramente l’oggetto del giudizio di impugnazione, consentendo al giudice di comprendere esattamente quali parti della decisione precedente sono contestate e perché.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha spiegato che la genericità dei motivi non consente di attivare il vaglio di legittimità. Un ricorso che si limita a mere affermazioni apodittiche o a una richiesta generica di annullamento, senza confrontarsi analiticamente con la motivazione della sentenza impugnata, non soddisfa il requisito del cosiddetto ‘petitum’. In assenza di una critica specifica e argomentata, il ricorso si rivela uno strumento processuale inidoneo. L’inosservanza del disposto dell’art. 581 cod. proc. pen. è sanzionata espressamente dall’art. 591, lettera c), dello stesso codice con l’inammissibilità.
Oltre a ciò, la Corte ha applicato l’articolo 616 del codice di procedura penale. Richiamando una storica sentenza della Corte Costituzionale (n. 186/2000), i giudici hanno stabilito che, in assenza di prove che l’inammissibilità sia avvenuta ‘senza versare in colpa’, alla declaratoria di inammissibilità conseguono due oneri per il ricorrente: il pagamento delle spese del procedimento e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata equitativamente fissata in tremila euro.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito chiaro sull’importanza del rigore tecnico nella redazione degli atti di impugnazione. L’accesso alla giustizia, specialmente in sede di legittimità, è subordinato al rispetto di precise regole procedurali. Un ricorso per cassazione non può essere una semplice manifestazione di dissenso, ma deve costituire un’argomentazione giuridica strutturata, capace di evidenziare vizi specifici della decisione impugnata. La conseguenza di un approccio superficiale non è solo il mancato esame del merito della questione, ma anche l’imposizione di sanzioni economiche a carico del ricorrente, che aggravano ulteriormente la sua posizione processuale.
Perché il ricorso in esame è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile a causa della sua ‘assoluta genericità’. Il ricorrente non ha indicato in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della sua impugnazione, violando così l’art. 581, lett. c), del codice di procedura penale.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono ‘generici’?
Significa che l’atto di impugnazione si limita a chiedere l’annullamento della sentenza senza formulare critiche precise e analitiche alla motivazione del provvedimento impugnato. In pratica, manca una contestazione specifica dei punti della decisione che si ritengono errati.
Quali sono le conseguenze economiche di una dichiarazione di inammissibilità?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata fissata in 3.000 euro.