Attenuanti Generiche e Limiti del Ricorso in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, torna a pronunciarsi sui limiti del proprio sindacato in merito alla concessione delle attenuanti generiche e alla valutazione della congruità della pena. La decisione offre spunti importanti per comprendere quando un ricorso possa essere dichiarato inammissibile, specialmente in materia di reati legati agli stupefacenti.
I fatti del processo
Il caso riguarda due donne condannate in primo e secondo grado per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, seppur qualificato come fatto di lieve entità ai sensi dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/90. Entrambe le imputate hanno deciso di impugnare la sentenza della Corte d’Appello, presentando ricorso per Cassazione.
I motivi del ricorso per Cassazione
Le difese hanno articolato diversi motivi di ricorso. La prima ricorrente lamentava la violazione di legge e il vizio di motivazione sia riguardo alla sussistenza degli elementi per la destinazione allo spaccio, sia per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La seconda ricorrente, invece, contestava la sua stessa affermazione di responsabilità, sostenendo una violazione delle norme sul concorso di persone nel reato e sui criteri di valutazione della prova. Inoltre, chiedeva il riconoscimento dell’attenuante della minima partecipazione al fatto e, anche lei, la concessione delle attenuanti generiche e una pena più mite.
La valutazione delle attenuanti generiche secondo i Giudici
Un punto centrale della decisione riguarda proprio le attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ha confermato la correttezza della decisione dei giudici di merito nel negarle. La motivazione della Corte d’Appello, infatti, era stata chiara: la gravità del fatto e l’assenza di elementi positivi di valutazione non consentivano la concessione del beneficio.
La Suprema Corte ha colto l’occasione per ribadire un principio consolidato: ai fini del diniego delle attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a considerare anche un solo elemento, tra quelli indicati dall’art. 133 del codice penale, che ritenga prevalente e sufficiente a giustificare la sua decisione. Pertanto, la valutazione sulla gravità del reato era, nel caso di specie, un argomento valido e non censurabile.
La decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Di conseguenza, ha condannato le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro ciascuna in favore della Cassa delle Ammende.
Le motivazioni
La Corte ha spiegato che i motivi di ricorso, in larga parte, erano una semplice riproposizione di doglianze già esaminate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello con una motivazione congrua e priva di vizi logici. In particolare, per quanto riguarda la prima ricorrente, i motivi erano manifestamente infondati. Per la seconda, la Corte ha sottolineato come la sua partecipazione non fosse affatto marginale, avendo lei stessa noleggiato l’auto usata per il trasporto della droga, dimostrando così un interesse diretto nell’impresa criminale. La richiesta di una nuova valutazione della pena è stata giudicata inammissibile, poiché non è compito della Cassazione rivalutare la congruità della sanzione, a meno che non emerga un palese arbitrio o un’irragionevolezza manifesta, ipotesi escluse nel caso in esame.
Le conclusioni
Questa ordinanza è un chiaro monito sui limiti del ricorso per Cassazione. Non è una sede in cui si può ottenere una terza valutazione del merito dei fatti. I ricorsi che mirano a una riconsiderazione delle prove o della congruità della pena, senza evidenziare reali violazioni di legge o vizi logici macroscopici nella motivazione, sono destinati all’inammissibilità. La discrezionalità del giudice di merito, specialmente nella concessione delle attenuanti generiche, è ampia e può essere censurata solo in casi di palese irragionevolezza, confermando così la solidità dei principi che governano il giudizio di legittimità.
È possibile ottenere le attenuanti generiche anche se il fatto è considerato grave?
No, secondo questa ordinanza, la Corte di merito ha legittimamente negato le attenuanti generiche proprio in virtù della gravità del fatto e dell’assenza di altri elementi positivi di valutazione. Il giudice può basare la sua decisione anche su un solo elemento ritenuto prevalente, come la gravità del reato.
Un ricorso in Cassazione può essere utilizzato per chiedere una nuova valutazione della pena?
No, la Cassazione ha ribadito che la censura che mira a una nuova valutazione della congruità della pena è inammissibile, a meno che la determinazione della pena non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico, cosa che non è stata riscontrata nel caso di specie.
Quale tipo di contributo ad un reato esclude l’attenuante della minima partecipazione?
Nel caso esaminato, aver provveduto a noleggiare la vettura utilizzata per il trasporto dello stupefacente è stato considerato un apporto non marginale, ma funzionale all’impresa delittuosa, escludendo così il riconoscimento dell’attenuante della minima partecipazione (art. 114 c.p.).