Con l’ordinanza n. 25357/2024, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su un tema centrale del diritto penale: i criteri per la concessione o il diniego delle attenuanti generiche. Questa decisione ribadisce principi fondamentali sulla discrezionalità del giudice e sull’onere della difesa nel motivare la richiesta di un trattamento sanzionatorio più mite. Il caso offre spunti essenziali per comprendere come la valutazione del giudice di merito venga scrutinata in sede di legittimità e quali elementi siano considerati decisivi.
Il caso in esame: il ricorso contro il diniego delle attenuanti
Il procedimento trae origine dal ricorso presentato da un’imputata avverso una sentenza della Corte d’Appello di Genova. L’unico motivo di doglianza riguardava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La difesa sosteneva che i giudici di merito non avessero adeguatamente considerato elementi favorevoli alla propria assistita, errando nel negare il beneficio. La questione è giunta così all’esame della Suprema Corte, chiamata a verificare la correttezza dell’esercizio del potere discrezionale da parte del giudice d’appello.
La decisione della Cassazione e le attenuanti generiche
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Secondo gli Ermellini, i giudici di merito hanno esercitato in modo corretto la loro discrezionalità, esplicitando in maniera ampia le ragioni del loro convincimento. La decisione si fonda su consolidati principi giurisprudenziali che definiscono la natura e la funzione delle attenuanti generiche.
La natura delle attenuanti: non una benevola concessione
La Corte ha ribadito un concetto cruciale: le attenuanti generiche non sono una “benevola e discrezionale ‘concessione’ del giudice”. Esse rappresentano, piuttosto, il riconoscimento di situazioni specifiche e rilevanti che, pur non essendo contemplate come circostanze attenuanti tipiche, meritano una considerazione particolare ai fini della determinazione della pena, in base ai criteri dell’art. 133 del codice penale.
L’onere della motivazione per il diniego
Un punto fondamentale chiarito dall’ordinanza è che, per motivare il diniego delle attenuanti, non è necessario che il giudice analizzi e confuti ogni singolo elemento favorevole addotto dalla difesa. È sufficiente che la motivazione si concentri sugli elementi ritenuti decisivi o comunque più rilevanti per escludere il beneficio. Quando la richiesta dell’imputato non specifica gli elementi concreti che potrebbero giustificare un trattamento di speciale benevolenza, l’onere di motivazione del giudice è soddisfatto con il semplice richiamo all’assenza, negli atti processuali, di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte Suprema si concentrano sulla manifesta infondatezza del ricorso. I giudici di legittimità hanno accertato che la Corte d’Appello aveva fornito una spiegazione logica e adeguata per la sua decisione di non concedere le attenuanti. La Cassazione ha sottolineato che la concessione di tale beneficio deve basarsi sull’accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di “speciale benevolenza”. In assenza di una specifica indicazione da parte del ricorrente di quali fossero questi elementi positivi trascurati, la valutazione negativa del giudice di merito è da considerarsi incensurabile. La decisione si allinea a un orientamento costante, secondo cui il giudice può negare le attenuanti valorizzando gli aspetti negativi della condotta o della personalità dell’imputato, senza dover passare in rassegna tutti i possibili elementi favorevoli.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza n. 25357/2024 conferma che il giudizio sulla concessione delle attenuanti generiche è ampiamente discrezionale e sindacabile in Cassazione solo per vizi di motivazione manifestamente illogici o contraddittori. La decisione impone una riflessione pratica per la difesa: la richiesta di attenuanti generiche non può essere generica essa stessa, ma deve essere supportata dall’indicazione specifica di elementi concreti e positivi (come il comportamento processuale, la confessione, il risarcimento del danno, la condizione di vita) che possano convincere il giudice della meritevolezza del beneficio. In mancanza, il semplice richiamo all’assenza di tali elementi da parte del giudice sarà sufficiente a legittimare un diniego.
Le attenuanti generiche sono una concessione automatica del giudice?
No, la Corte chiarisce che non sono una “benevola e discrezionale ‘concessione'”, ma il riconoscimento di situazioni specifiche e rilevanti che giustificano una pena più mite, non essendo sufficiente la sola assenza di elementi negativi.
Come può un giudice motivare il diniego delle attenuanti generiche?
Il giudice può motivare il diniego facendo riferimento agli elementi da lui ritenuti decisivi o rilevanti. Se la richiesta della difesa non specifica elementi positivi concreti, è sufficiente che il giudice motivi la decisione richiamando la ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il beneficio.
Quali sono le conseguenze se il ricorso contro il diniego delle attenuanti è dichiarato inammissibile?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile, come in questo caso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nella fattispecie è stata fissata in tremila euro.