Concordato in appello e Ricorso in Cassazione: i Limiti Imposti dalla Legge
L’istituto del concordato in appello, disciplinato dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso che consente alle parti di accordarsi sulla rideterminazione della pena, rinunciando ad altri motivi di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (Sez. 5, Num. 26433 del 2024) torna a fare chiarezza sui limiti del successivo ricorso per legittimità, specificando quali censure siano ammissibili e quali, invece, debbano considerarsi precluse dall’accordo stesso.
Il Caso: Dal concordato in appello al Ricorso in Cassazione
Il caso esaminato trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di furto aggravato. In secondo grado, la difesa e l’accusa raggiungevano un accordo sulla pena, formalizzato dalla Corte di Appello di Napoli con una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. Nonostante l’accordo, l’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo: la violazione di legge per non aver il giudice d’appello valutato la possibile esistenza di una causa di proscioglimento, come previsto dall’art. 129 c.p.p. In sostanza, la difesa sosteneva che il giudice, prima di ratificare l’accordo, avrebbe dovuto verificare l’assenza di palesi cause di assoluzione.
I Limiti al Ricorso dopo il concordato in appello
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso palesemente inammissibile, cogliendo l’occasione per ribadire il proprio consolidato orientamento sui limiti dell’impugnazione avverso le sentenze emesse a seguito di concordato in appello.
I Motivi Ammessi
Il ricorso è considerato ammissibile solo se riguarda questioni che non sono state oggetto di rinuncia con l’accordo. Nello specifico, si può ricorrere per contestare:
- Vizi nella formazione della volontà della parte di accedere al concordato.
- Difetti nel consenso del pubblico ministero alla richiesta.
- Un contenuto della sentenza difforme rispetto all’accordo raggiunto tra le parti.
I Motivi Esclusi
Al di fuori di queste ipotesi, il ricorso è inammissibile. In particolare, non è possibile lamentare:
- Motivi di appello a cui si è rinunciato in funzione dell’accordo.
- La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p.
- Vizi relativi alla determinazione della pena, a meno che essa non risulti illegale (ad esempio perché fuori dai limiti edittali) o di specie diversa da quella prevista dalla legge.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha sottolineato che l’adesione all’accordo sulla pena comporta una rinuncia implicita a far valere determinate questioni, tra cui proprio l’obbligo del giudice di verificare la sussistenza di cause di proscioglimento. Tale obbligo, fondamentale nel rito ordinario, viene meno nel contesto di un accordo processuale che si fonda sulla volontà delle parti di definire il giudizio in modo più rapido, accettando una specifica rideterminazione della sanzione. Pertanto, sollevare tale questione in sede di legittimità equivale a rimettere in discussione un punto che l’accordo stesso ha tacitamente superato. La Corte ha inoltre qualificato il ricorso come generico, poiché non specificava nemmeno quali fossero le presunte cause di proscioglimento che il giudice d’appello avrebbe dovuto considerare.
Le Conclusioni
La decisione in commento rafforza la natura dispositiva del concordato in appello. Le parti che scelgono questa via devono essere consapevoli che la loro volontà di accordarsi sulla pena preclude la possibilità di contestare in Cassazione la maggior parte delle questioni di merito e di legittimità, inclusa la mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p. La scelta del concordato è strategica e definitiva su tali aspetti, e il perimetro del successivo controllo di legittimità rimane circoscritto alla corretta formazione e attuazione dell’accordo stesso. La conseguenza di un ricorso che travalica questi limiti è, come nel caso di specie, una declaratoria di inammissibilità con condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È possibile ricorrere in Cassazione dopo aver raggiunto un accordo sulla pena in appello (concordato in appello)?
Sì, ma solo per motivi molto specifici, come vizi nella formazione della volontà di aderire all’accordo, difetti nel consenso del pubblico ministero o se la sentenza emessa è difforme dall’accordo raggiunto.
Dopo un concordato in appello, si può lamentare in Cassazione la mancata valutazione di una causa di proscioglimento?
No. Secondo la Corte di Cassazione, l’adesione all’accordo sulla pena implica la rinuncia a sollevare tale questione. Di conseguenza, un ricorso basato su questo motivo è inammissibile.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, come in questo caso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.