Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello in Cassazione Costa Caro
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio, una fase delicata che richiede precisione e argomentazioni giuridiche solide. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile, basato su motivi infondati o generici, non solo non sortisca alcun effetto positivo, ma comporti anche conseguenze economiche significative per il ricorrente. Analizziamo l’ordinanza n. 28204/2024 per capire i principi applicati.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una sentenza della Corte di Appello che aveva parzialmente riformato una condanna di primo grado per reati di frode e altri illeciti penali. La Corte territoriale, pur riconoscendo una circostanza attenuante, aveva confermato la responsabilità penale dell’imputato, ricalcolando la pena.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza che, come vedremo, non hanno superato il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte.
L’Analisi della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i due motivi di ricorso, dichiarandoli entrambi inammissibili per ragioni distinte ma ugualmente dirimenti.
Primo Motivo: Errore sull’Applicabilità della Legge Processuale
Il ricorrente lamentava la violazione di una norma processuale (l’art. 598-bis, comma 2, c.p.p.), sostenendo che la trattazione orale del processo non fosse stata correttamente richiesta. La Corte ha rapidamente smontato questa tesi, definendola “manifestamente infondata”.
La ragione è prettamente temporale: la norma citata, parte della Riforma Cartabia, non era ancora applicabile ai ricorsi proposti prima del 30 giugno 2024. Al caso di specie si applicava invece la normativa transitoria, che consentiva anche alla parte civile di richiedere l’udienza orale. Inoltre, la Corte ha sottolineato come l’eventuale impedimento del difensore a partecipare all’udienza non fosse stato nemmeno documentato, rendendo la censura del tutto priva di fondamento.
Secondo Motivo: Genericità e Ripetitività delle Censure
Il secondo motivo di ricorso lamentava una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione. Anche in questo caso, la valutazione della Corte è stata netta: il motivo è stato giudicato inammissibile perché “del tutto generico e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi” dalla Corte di Appello. In pratica, il ricorrente non ha sollevato nuove e specifiche questioni di diritto, ma si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nel grado precedente, senza confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata. Questo rende il ricorso inammissibile per mancanza di specificità.
Le Motivazioni
La decisione della Corte si fonda su principi consolidati della procedura penale. L’inammissibilità è una sanzione processuale che colpisce i ricorsi che non rispettano i requisiti di legge. Nel primo caso, il ricorso si basava sull’applicazione di una norma errata, un errore di diritto che lo rendeva manifestamente infondato. Nel secondo, la genericità delle censure impediva alla Corte di svolgere la sua funzione di giudice di legittimità, che non è quella di riesaminare i fatti, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Riproporre le stesse argomentazioni senza indicare dove e perché il giudice di merito abbia sbagliato equivale a chiedere un inammissibile terzo grado di giudizio sui fatti.
Le Conclusioni
La declaratoria di inammissibilità del ricorso ha comportato due conseguenze dirette per il ricorrente, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese del procedimento. In secondo luogo, il versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori. La vicenda insegna che l’accesso alla Corte di Cassazione deve essere supportato da motivi seri, specifici e giuridicamente pertinenti. Un ricorso inammissibile non solo conferma la decisione impugnata, ma aggrava anche la posizione economica del condannato.
Perché il primo motivo di ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato?
La norma processuale invocata dal ricorrente (art. 598-bis, comma 2, c.p.p.) non era applicabile al suo caso, poiché la sua entrata in vigore era stata differita per le impugnazioni proposte prima del 30 giugno 2024. Si applicava invece la normativa transitoria, che permetteva la richiesta di trattazione orale. Inoltre, l’impedimento del difensore non era stato documentato.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “generico e riproduttivo”?
Significa che il motivo non solleva critiche specifiche e nuove contro la sentenza impugnata, ma si limita a ripetere argomentazioni già esaminate e respinte dal giudice precedente, senza confrontarsi con le ragioni della sua decisione. Questo tipo di motivo è inammissibile.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La legge (art. 616 c.p.p.) prevede che il ricorrente, in caso di inammissibilità, sia condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata fissata in 3.000,00 euro.