Furto Aggravato nei Negozi: La Placca Antitaccheggio non Basta
Il tema del furto aggravato all’interno degli esercizi commerciali è costantemente al centro del dibattito giurisprudenziale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito due principi fondamentali: la validità della querela presentata da un responsabile del negozio e l’irrilevanza delle placche antitaccheggio ai fini dell’esclusione dell’aggravante dell’esposizione a pubblica fede. Analizziamo nel dettaglio questa importante decisione.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato in primo e secondo grado per un episodio di furto aggravato avvenuto in un esercizio commerciale. La difesa dell’imputato si basava su due motivi principali. In primo luogo, sosteneva la mancanza di legittimazione a proporre querela da parte della vice-responsabile del negozio, chiedendo quindi una dichiarazione di improcedibilità. In secondo luogo, contestava l’applicazione della circostanza aggravante dell’esposizione della merce a pubblica fede, argomentando che la presenza di ‘placche antitaccheggio’ sui prodotti avrebbe dovuto escluderla, in quanto tali dispositivi impedirebbero la sottrazione della merce.
L’Analisi della Corte di Cassazione sul Furto Aggravato
La Suprema Corte ha rigettato entrambe le argomentazioni, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Vediamo i passaggi logici seguiti dai giudici.
La Legittimazione a Proporre Querela
Riguardo al primo motivo, la Corte ha chiarito che la qualifica di ‘persona offesa’ dal reato di furto non spetta solo al proprietario del bene. Il bene giuridico tutelato dalla norma non è solo la proprietà, ma anche il possesso, inteso come mera relazione di fatto con la cosa. Di conseguenza, anche chi ha la disponibilità materiale e la custodia dei beni, come una vice-responsabile di un negozio, è a tutti gli effetti persona offesa e ha pieno diritto di sporgere querela. Questo principio, consolidato da una pronuncia delle Sezioni Unite, amplia la tutela a tutti coloro che hanno un potere di fatto sulla merce.
Furto Aggravato e l’Inefficacia delle Placche Antitaccheggio
Sul secondo punto, ancora più rilevante per le implicazioni pratiche, la Cassazione ha confermato l’orientamento prevalente. L’aggravante dell’esposizione a pubblica fede sussiste quando la merce, per consuetudine o necessità, è lasciata accessibile a chiunque all’interno di un negozio. Le placche antitaccheggio, secondo la Corte, non eliminano questa condizione. Tali dispositivi, infatti, si limitano a far scattare un allarme acustico al superamento delle barriere poste alle casse, ma non garantiscono un controllo a distanza costante sulla merce esposta sugli scaffali. La sottrazione, quindi, avviene su beni che sono ancora affidati alla ‘fede pubblica’, rendendo pienamente applicabile l’aggravante.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si fondano su una solida interpretazione della legge e della giurisprudenza consolidata. Per quanto riguarda la querela, viene ribadito che il furto lede non solo il diritto di proprietà, ma anche qualsiasi relazione di fatto con il bene, come il possesso. Pertanto, chi esercita un potere di custodia e vigilanza sulla merce, come un responsabile di punto vendita, subisce una lesione diretta dal reato e ha il diritto di attivare l’azione penale.
In merito all’aggravante, la Corte sottolinea la differenza tra un sistema di sorveglianza attiva e costante (come un commesso che osserva continuamente il cliente o una videosorveglianza con operatore) e un sistema di allarme passivo come la placca antitaccheggio. Quest’ultima consente solo una ‘mera rilevazione acustica’ postuma, quando la merce è già stata occultata e sta per essere portata fuori dal locale. La merce sugli scaffali, quindi, rimane esposta alla fiducia del pubblico, integrando pienamente la circostanza aggravante.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma due importanti principi in materia di furto aggravato. Innanzitutto, rafforza la tutela degli esercenti commerciali, riconoscendo ai loro responsabili e preposti il potere di sporgere validamente querela. In secondo luogo, lancia un chiaro messaggio: l’adozione di sistemi di allarme passivi come le placche antitaccheggio non è sufficiente a trasformare un furto in ‘semplice’ anziché ‘aggravato’. La merce esposta in un supermercato o in un grande magazzino è, per sua natura, affidata alla correttezza dei clienti, e la sua sottrazione continuerà ad essere considerata una fattispecie più grave. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Un dipendente di un negozio può sporgere querela per furto?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, anche un dipendente con un ruolo di responsabilità, come un vice-responsabile, che ha la custodia e il controllo di fatto sulla merce (il possesso), è considerato ‘persona offesa’ dal reato di furto e può quindi legittimamente presentare querela.
La presenza di una placca antitaccheggio su un prodotto esclude l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede?
No. La Corte ha stabilito che le placche antitaccheggio non escludono l’aggravante. Questi dispositivi si limitano a generare un allarme all’uscita, ma non forniscono un controllo a distanza e costante sulla merce esposta sugli scaffali, che rimane quindi affidata alla fiducia del pubblico.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Significa che la Corte ha respinto il ricorso senza esaminarne il merito, ritenendolo manifestamente infondato o privo dei requisiti di legge. Di conseguenza, la condanna precedente diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28205 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28205 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
11289/2024
Rilevato che COGNOME avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, che, dichiarando di non doversi procedere per due episodi di furto aggravato, in quanto estinti per remissione di querela, ha confermato, nel resto, la sentenza di primo grado, con la quale era stata ritenuta la responsabilità penale dell’imputato per altro episodio di furto pluriaggravato ( capo A);
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla mancanza di legittimazione a proporre querela per il reato di cui al capo A) con conseguente dichiarazione di improcedibilità, è manifestamente infondato, atteso che la querela veniva formalizzata da COGNOME NOME, viceresponsabile dell’esercizio commerciale e, quindi, persona offesa del reato, in ragione del principio di diritto secondo cui “il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso – inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità – che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela” (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, NOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO);
Considerato, inoltre, che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta inosservanza della legge penale e falsa applicazione della circostanza aggravante dell’esposizione a pubblica fede, ritenendo che le “placche antitaccheggio” non consentano di asportare la refurtiva fuori dalla sfera di custodia del soggetto possessore – in quanto predisposte per attivare l’allarme una volta superati i rilevatori magnetici posti dopo le casse – è manifestamente infondato, atteso che costante e prevalente giurisprudenza ritiene che «integra il reato di furto aggravato dall’esposizione della cosa alla pubblica fede la sottrazione, all’interno di un esercizio commerciale, di prodotti dotati di placca antitaccheggio, in quanto tale dispositivo, se non disperso prima del passaggio alle casse, consente la mera rilevazione acustica della merce occultata al varco, ma non assicura la possibilità di controllo a distanza che esclude l’esposizione della merce alla pubblica fede» (Sez. 5, n. 17 del 21/11/2019 (dep. /2020) Rv. 278383);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 25 giugno 2024
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Il consigliere estensore
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NOME
Il Presidente
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