L’istituto del concordato in appello, introdotto dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento fondamentale per la deflazione del contenzioso giudiziario. Tuttavia, l’accesso a questo rito premiale comporta conseguenze precise sulla possibilità di impugnare la sentenza che ne deriva. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 40290/2024) chiarisce in modo netto i limiti del ricorso successivo, specialmente quando si lamenta un vizio di motivazione.
I Fatti del Caso
Due soggetti venivano condannati in primo grado dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Milano per una serie di reati, tra cui rapina aggravata, lesioni aggravate e furto aggravato. In sede di appello, la difesa e la Procura Generale raggiungevano un accordo ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. La Corte d’appello di Milano, accogliendo la richiesta concorde delle parti, riformava parzialmente la sentenza di primo grado, rideterminando la pena per entrambi gli imputati in quattro anni di reclusione e 1.470,00 euro di multa ciascuno.
Nonostante l’accordo raggiunto, gli imputati, tramite il loro difensore, proponevano ricorso per Cassazione avverso la sentenza d’appello. L’unico motivo di doglianza era la presunta violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) del codice di procedura penale, ovvero la mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
Il Ricorso per Cassazione e il Principio del Concordato in Appello
Il ricorso si basava su una presunta carenza argomentativa della sentenza di secondo grado. Tuttavia, la natura stessa del concordato in appello rende tale doglianza problematica. Questo istituto, infatti, si fonda sulla rinuncia da parte dell’imputato ai motivi di appello in cambio di una ridefinizione della pena concordata con l’accusa. La sentenza che ne scaturisce non è il risultato di una valutazione di merito del giudice sui motivi originari, ma la ratifica di un patto processuale.
La Suprema Corte è stata quindi chiamata a stabilire se, dopo aver beneficiato di una riduzione di pena grazie a un accordo che presuppone l’abbandono delle proprie contestazioni, un imputato possa ancora lamentare un vizio nella motivazione della sentenza che recepisce tale accordo.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Gli Ermellini hanno ribadito un principio consolidato in giurisprudenza: il ricorso contro una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. è consentito solo entro limiti molto stringenti.
I motivi ammissibili riguardano:
- Vizi nella formazione della volontà di accedere al concordato.
- Mancanza del consenso del Procuratore Generale.
- Un contenuto della sentenza difforme rispetto all’accordo raggiunto.
- L’applicazione di una pena illegale, perché non rientrante nei limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
- Questioni rilevabili d’ufficio, come la sussistenza di cause di nullità assoluta o l’inutilizzabilità delle prove.
Al di fuori di queste ipotesi, non è possibile contestare la decisione. In particolare, la doglianza relativa al vizio di motivazione è stata ritenuta inammissibile. La ragione risiede nell’effetto devolutivo dell’impugnazione: avendo gli imputati rinunciato ai motivi di appello per accedere al concordato, la cognizione del giudice d’appello era limitata alla verifica della correttezza dell’accordo. Di conseguenza, non si può pretendere una motivazione sui punti ai quali si è volontariamente rinunciato.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento rafforza la natura pattizia e definitiva del concordato in appello. Chi sceglie questa strada processuale ottiene un beneficio certo (la riduzione della pena) ma, come contropartita, accetta di limitare drasticamente le proprie facoltà di impugnazione successiva. La decisione della Cassazione è un chiaro monito: non si può beneficiare dei vantaggi di un accordo e, allo stesso tempo, tentare di scardinarne il fondamento contestando la motivazione della sentenza che lo ha recepito. La scelta del rito premiale chiude la porta a contestazioni di merito, cristallizzando la pena concordata tra le parti, salvo i rari e specifici vizi procedurali che ne inficiano la validità ab origine.
È possibile ricorrere in Cassazione per vizio di motivazione contro una sentenza emessa a seguito di concordato in appello?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che tale motivo di ricorso è inammissibile. L’accordo, infatti, presuppone la rinuncia ai motivi d’appello originari e la contestazione sulla motivazione non rientra tra le poche eccezioni ammesse per l’impugnazione.
Quali sono i motivi per cui si può ricorrere in Cassazione dopo un concordato in appello?
Il ricorso è consentito solo per vizi relativi alla formazione della volontà di accordo, al consenso del Procuratore Generale, a una pronuncia difforme dall’accordo, all’illegalità della pena inflitta, o per questioni rilevabili d’ufficio come nullità assolute o inutilizzabilità delle prove.
Cosa comporta la rinuncia ai motivi di appello per ottenere un concordato?
A causa dell’effetto devolutivo dell’impugnazione, una volta che l’imputato rinuncia ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai soli aspetti che non sono stati oggetto di rinuncia. Ciò preclude la possibilità di sollevare successivamente contestazioni sul merito o sulla motivazione della pena concordata.