La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 39130/2025 affronta un tema delicato e cruciale nel diritto penale: la valutazione del vizio di mente e la sua distinzione tra parziale e totale. Il caso esaminato riguarda un detenuto affetto da una grave patologia psichiatrica, la cui difesa sosteneva la totale incapacità di volere al momento del fatto. La Corte, tuttavia, ha fornito importanti chiarimenti sui criteri per determinare l’imputabilità, sottolineando come una seppur limitata capacità di autocontrollo possa escludere il vizio totale di mente.
I fatti del caso: un reato in cella
L’imputato era stato condannato in primo e secondo grado per un reato commesso all’interno della sua cella. La Corte di Appello di Milano aveva confermato la pena a quattro mesi di reclusione e l’applicazione della misura di sicurezza della custodia in REMS per sei mesi. La difesa dell’imputato ha proposto ricorso in Cassazione, basandosi su tre motivi principali: l’erronea valutazione della sua imputabilità, la contraddittorietà della motivazione sulla sua capacità di intendere e volere e l’incompatibilità della detenzione con la sua malattia mentale.
La decisione della Corte sul vizio di mente
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutti i suoi motivi, confermando la valutazione dei giudici di merito. Il fulcro della decisione risiede nell’analisi della perizia psichiatrica e nella sua interpretazione ai fini della determinazione dell’imputabilità.
La valutazione della perizia psichiatrica
La difesa sosteneva che l’imputato fosse totalmente privo della capacità di volere, elemento che, secondo un consolidato orientamento, è sufficiente per dichiarare il vizio totale di mente. Tuttavia, la Cassazione ha evidenziato come il perito nominato nel procedimento avesse concluso per un vizio di mente solo parziale. Secondo l’elaborato peritale, l’imputato, pur affetto da una grave patologia, conservava al momento del fatto una “limitata, ma oggettiva, quota di finalizzazione dell’atto” e, soprattutto, una “residua capacità di autocontenersi”. Questa capacità residua, per quanto ridotta, è espressione della volizione e, pertanto, esclude che la capacità di volere fosse del tutto assente.
La compatibilità tra detenzione e malattia mentale
Un altro punto cruciale del ricorso riguardava la presunta incompatibilità della detenzione carceraria con il grave disturbo psichiatrico dell’imputato. La difesa invocava la violazione dei principi costituzionali sul diritto alla salute e sull’umanità della pena. Anche su questo punto, la Corte ha respinto la censura, basandosi nuovamente sulle conclusioni del perito e sui dati clinici. È stato accertato che le terapie farmacologiche somministrate in carcere avevano un effetto positivo, contenendo le manifestazioni acute della patologia e prevenendo episodi di scompenso. La detenzione, quindi, non solo non era incompatibile, ma consentiva un controllo efficace della malattia.
Le motivazioni della Cassazione
Le motivazioni della Corte Suprema si fondano sul principio secondo cui il giudice di legittimità non può sostituire la propria valutazione a quella del perito o del giudice di merito, ma deve limitarsi a verificare la logicità e la coerenza del percorso argomentativo seguito. In questo caso, la Corte di Appello aveva correttamente e logicamente motivato la sua decisione, basandosi su una perizia ritenuta completa, esaustiva e fondata su un’ampia documentazione.
Il ruolo della ‘residua capacità di autocontenersi’
La Cassazione ribadisce che, per aversi un vizio di mente totale, la capacità di intendere o di volere deve essere completamente esclusa. La perizia aveva invece accertato che l’imputato manteneva una limitata capacità di autocontenersi. Questo elemento è stato considerato decisivo per qualificare l’infermità come solo parziale. La Corte ha quindi affermato che la presenza di una, seppur ridotta, capacità di controllo degli impulsi impedisce di considerare la volontà come totalmente assente.
L’efficacia delle terapie in carcere
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, la Corte ha ritenuto non contraddittorio affermare che una patologia ‘strutturale’ possa essere gestita con terapie. La sentenza sottolinea come l’efficacia delle cure farmacologiche nel contenere le acuzie della malattia fosse stata dimostrata dai diari clinici del carcere, che non riportavano episodi psicotici significativi nel periodo precedente al fatto. Questo dimostra, secondo la Corte, la compatibilità del regime carcerario con le condizioni di salute dell’imputato.
Conclusioni: le implicazioni pratiche della sentenza
Questa pronuncia della Cassazione offre importanti spunti di riflessione. In primo luogo, riafferma la centralità della perizia psichiatrica nel processo penale e l’ampia discrezionalità del giudice di merito nel valutarne le conclusioni, purché la motivazione sia logica e congrua. In secondo luogo, chiarisce che per l’esclusione totale dell’imputabilità non è sufficiente una generica riduzione della capacità di volere, ma è necessaria la sua totale assenza. Una ‘residua capacità di autocontenersi’ è un fattore determinante per il riconoscimento di un vizio solo parziale. Infine, la sentenza stabilisce che la detenzione non è di per sé incompatibile con una grave patologia psichiatrica, a condizione che all’interno dell’istituto penitenziario siano garantite terapie efficaci a tutelare la salute del detenuto e a gestire la sua condizione.
Una residua capacità di autocontrollo è sufficiente per escludere il vizio totale di mente?
Sì, secondo la sentenza, la presenza di una ‘residua capacità di autocontenersi’, sebbene ridotta, è espressione della capacità di volere. Poiché la volontà non è del tutto assente, ciò esclude il vizio totale di mente e conduce a una valutazione di vizio solo parziale.
La detenzione in carcere è sempre incompatibile con un grave disturbo psichiatrico?
No. La Corte ha stabilito che la detenzione non è incompatibile se le condizioni di salute del detenuto sono gestite efficacemente. Se le terapie praticate in carcere riescono a controllare la patologia e a prevenire manifestazioni acute, come nel caso di specie, non sussiste un’incompatibilità con il regime carcerario.
La misura di sicurezza del ricovero in REMS deve essere applicata prima della pena detentiva?
No, la sentenza ha respinto questa richiesta. L’applicazione prioritaria della misura di sicurezza non è giustificata e potrebbe essere contraria all’interesse stesso del condannato, poiché la sua applicazione dopo la pena è subordinata a una nuova valutazione della sua pericolosità sociale, che potrebbe non sussistere più al termine della detenzione.