Attenuanti Generiche: la Cassazione Dichiara Inammissibile il Ricorso Reiterativo
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta un momento cruciale nella determinazione della pena. Tuttavia, la loro richiesta deve essere supportata da argomentazioni specifiche e pertinenti. Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 36879/2024, offre un chiaro monito: un ricorso che si limita a ripetere le doglianze già respinte in appello, senza un confronto critico con la decisione impugnata, è destinato all’inammissibilità.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di usura aggravata. La Corte d’Appello di Napoli, pur riformando parzialmente la sentenza di primo grado, aveva confermato la responsabilità penale, rideterminando la pena in tre anni e nove mesi di reclusione oltre a una multa. Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo: la violazione di legge e il vizio di motivazione per la mancata concessione delle attenuanti generiche previste dall’art. 62-bis del codice penale.
La Decisione della Corte sulle Attenuanti Generiche
La Suprema Corte ha accolto la richiesta del Procuratore Generale, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: il ricorso per cassazione non può essere una mera riproposizione dei motivi d’appello. Deve, invece, contenere una critica specifica e puntuale alla motivazione della sentenza impugnata, evidenziandone le presunte illogicità o violazioni di legge. Nel caso di specie, il ricorrente non aveva fatto altro che reiterare le stesse argomentazioni, senza realmente confrontarsi con le ragioni addotte dalla Corte d’Appello per negare il beneficio.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Respinto
La Corte di Cassazione ha articolato la sua decisione su diversi punti cardine. In primo luogo, ha evidenziato la genericità e la manifesta infondatezza del motivo di ricorso. Il ricorrente si era limitato a lamentare il diniego delle attenuanti generiche senza però indicare quali elementi positivi e concreti i giudici di merito avrebbero omesso di valutare.
La Corte d’Appello, infatti, aveva correttamente motivato il proprio diniego facendo riferimento ai criteri di cui all’art. 133 del codice penale. Aveva sottolineato non solo l’assenza totale di elementi positivamente valorizzabili, ma anche la particolare gravità della condotta, ritenuta di per sé ostativa alla concessione del beneficio. La Cassazione ha quindi ritenuto logica e congrua tale motivazione, immune da vizi censurabili in sede di legittimità.
Inoltre, la sentenza richiama l’importante riforma dell’art. 62-bis c.p. avvenuta nel 2008. Da allora, ai fini della concessione delle attenuanti generiche, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato. È necessario che emergano elementi di segno positivo che giustifichino una mitigazione della pena, elementi che nel caso specifico erano del tutto assenti.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La pronuncia in esame conferma un orientamento giurisprudenziale rigoroso e consolidato. Per sperare di ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche, non basta una richiesta generica. La difesa ha l’onere di allegare e dimostrare l’esistenza di specifici elementi positivi (come il comportamento processuale, la confessione, il risarcimento del danno, etc.) che possano essere favorevolmente valutati dal giudice. Un ricorso per cassazione basato su motivi generici, ripetitivi e non ancorati a una critica puntuale della sentenza di secondo grado non solo non ha possibilità di successo, ma comporta anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto in questo caso.
È sufficiente ripetere i motivi del primo appello nel ricorso per cassazione?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che il ricorso è inammissibile se si limita a reiterare i motivi proposti in sede di appello senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Come può un giudice negare la concessione delle attenuanti generiche?
Il giudice può negare le attenuanti generiche motivando la decisione con l’assenza di elementi positivamente valutabili e tenendo conto della gravità della condotta, come previsto dall’art. 133 del codice penale.
Lo stato di incensuratezza dell’imputato è sufficiente per ottenere le attenuanti generiche?
No, a seguito della riforma dell’art. 62-bis del codice penale, il solo stato di incensuratezza dell’imputato non è più sufficiente per la concessione delle attenuanti generiche.