Danneggiamento o Deturpamento: la Cassazione traccia la linea di confine
Un recente intervento della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sulla sottile ma cruciale differenza tra i reati di danneggiamento o deturpamento. Con la sentenza n. 36753 del 2024, i giudici supremi hanno stabilito che graffiare il portone di un condominio non integra il più grave reato di danneggiamento (art. 635 c.p.), bensì quello di deturpamento (art. 639 c.p.), con significative conseguenze sulla qualificazione del fatto e sulla pena applicabile.
I Fatti: Un Portone Graffiato e la Controversia Legale
Il caso trae origine dalla condotta di un individuo, imputato di aver danneggiato il portone in legno massello di un condominio procurandogli dei graffi. Nei primi due gradi di giudizio, l’uomo era stato condannato per il reato di danneggiamento. La Corte d’Appello, pur confermando la responsabilità penale, aveva ridotto l’entità del risarcimento del danno a favore della parte civile, il Condominio.
L’imputato ha quindi proposto ricorso per Cassazione, sostenendo, tra i vari motivi, che la sua azione dovesse essere riqualificata come deturpamento, dato che la funzionalità del portone non era stata compromessa, ma solo il suo aspetto estetico.
La Questione Giuridica: Differenza tra Danneggiamento o Deturpamento
Il nucleo della questione giuridica risiede nella distinzione tra due fattispecie di reato previste dal codice penale:
- Danneggiamento (art. 635 c.p.): Si configura quando un bene viene distrutto, deteriorato o reso, in tutto o in parte, inservibile. Implica una modificazione della cosa che ne diminuisce in modo apprezzabile il valore o ne impedisce, anche solo parzialmente, l’uso. La giurisprudenza richiede che il ripristino del bene necessiti di un’attività “non agevole”.
- Deturpamento o imbrattamento (art. 639 c.p.): Consiste nel produrre un’alterazione solo temporanea e superficiale dell’aspetto esteriore del bene. L’aspetto originario della cosa, pur richiedendo una spesa per essere ripristinato, è comunque facilmente reintegrabile.
La difesa dell’imputato ha puntato proprio su questa distinzione, argomentando che i graffi avevano causato unicamente un problema estetico, reversibile con un semplice intervento di un falegname, senza intaccare la struttura o la funzionalità del portone.
L’Analisi della Cassazione sulla Procedibilità
Un altro punto cruciale sollevato nel ricorso riguardava la procedibilità del reato. L’imputato sosteneva che, una volta riqualificato il fatto come deturpamento, il reato dovesse essere dichiarato improcedibile per mancanza di querela. Tuttavia, la Corte ha respinto questa tesi. I giudici hanno chiarito che, a seguito di una modifica legislativa del 2009, il deturpamento di beni immobili (come il portone di un edificio) è un reato procedibile d’ufficio. Ciò significa che l’azione penale può essere avviata dal Pubblico Ministero senza che sia necessaria una formale richiesta della parte offesa.
Le Motivazioni della Sentenza
La Suprema Corte ha accolto il motivo di ricorso relativo alla qualificazione giuridica del fatto. I giudici hanno affermato che il primo reato (danneggiamento) produce una modificazione che diminuisce il valore del bene o ne impedisce parzialmente l’uso, richiedendo un intervento di ripristino non semplice. Il secondo (deturpamento), invece, causa solo un’alterazione temporanea e superficiale della “res aliena”, il cui aspetto originario è facilmente reintegrabile.
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che rimuovere i graffi dai pannelli del portone, anche attraverso lo smontaggio e la sostituzione con pannelli nuovi, rientri nella prestazione d’opera di un qualsiasi falegname e non costituisca un’attività di “particolare difficoltà o comunque non agevole”. L’uso del portone, inoltre, era rimasto del tutto integro. Per queste ragioni, il fatto è stato correttamente inquadrato nell’ipotesi di deturpamento di un bene immobile ai sensi dell’art. 639, secondo comma, del codice penale.
La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), poiché tale eccezione non era stata sollevata nel giudizio di appello, ma per la prima volta in Cassazione, pur essendo già in vigore la normativa che lo avrebbe consentito.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
La decisione della Cassazione ha importanti implicazioni pratiche. In primo luogo, riafferma un principio consolidato per distinguere tra danneggiamento o deturpamento, basato sulla natura e reversibilità dell’alterazione e sulla complessità dell’intervento di ripristino. Un semplice atto vandalico che lede l’estetica di un bene, senza comprometterne la funzionalità in modo permanente o grave, rientra nel deturpamento.
In secondo luogo, la sentenza chiarisce che il deturpamento di beni immobili è sempre procedibile d’ufficio. Questo significa che le autorità devono agire anche in assenza di una querela formale, garantendo una tutela più incisiva contro gli atti di vandalismo che colpiscono gli edifici.
Infine, la Corte ha annullato la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio, rinviando il caso alla Corte d’Appello per la rideterminazione della pena in base alla meno grave qualificazione di reato. L’imputato è stato comunque condannato a rifondere le spese legali alla parte civile per il giudizio di Cassazione.
Graffiare il portone di un condominio è reato di danneggiamento o deturpamento?
Secondo la Corte di Cassazione, graffiare un portone, pur alterandone l’aspetto estetico, costituisce un’alterazione superficiale e facilmente riparabile. Pertanto, la condotta integra il reato di deturpamento (art. 639 c.p.) e non il più grave reato di danneggiamento (art. 635 c.p.), poiché la funzionalità del bene non viene compromessa e il ripristino non richiede un’attività di particolare difficoltà.
Per il reato di deturpamento di un bene immobile serve la querela della parte offesa?
No. La sentenza chiarisce che il reato di deturpamento su beni immobili, come il portone di un edificio, è perseguibile d’ufficio. Questo significa che l’azione penale viene iniziata autonomamente dal Pubblico Ministero, senza la necessità di una querela da parte della persona offesa (ad esempio, il condominio).
Quando si può chiedere l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
La richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto deve essere presentata durante i giudizi di merito (primo grado o appello). Secondo la sentenza, non può essere sollevata per la prima volta in Cassazione se l’imputato aveva già la possibilità di farlo nei gradi precedenti, ad esempio perché la normativa che lo consente era già in vigore al tempo dei primi giudizi.