Con la sentenza n. 35359 del 2024, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul reato di imbrattamento, offrendo importanti chiarimenti sui confini di questa fattispecie e sulla sua distinzione rispetto al più grave delitto di danneggiamento. La decisione è rilevante non solo per aver definito il bene giuridico tutelato dalla norma, ma anche per aver ribadito un fondamentale principio di procedura penale: l’impossibilità di sollevare questioni nuove in sede di legittimità.
I Fatti del Caso: Da un’Azione di Protesta alla Corte Suprema
La vicenda trae origine da un’azione dimostrativa avvenuta nel febbraio 2019, nell’ambito della quale un imputato era stato condannato per aver imbrattato alcuni beni. Sia in primo che in secondo grado, la sua condotta era stata qualificata come reato di imbrattamento ai sensi dell’art. 639 del codice penale, e non come danneggiamento (art. 635 c.p.). La Corte d’Assise d’Appello aveva confermato la responsabilità dell’imputato, procedendo a una rideterminazione della pena.
Il Ricorso in Cassazione: Una Questione di Principio
La difesa dell’imputato ha presentato ricorso per cassazione, basandolo su due argomentazioni principali.
La presunta irragionevolezza della norma
Il ricorrente sosteneva una violazione di legge, argomentando che la norma sull’imbrattamento (art. 639 c.p.) sarebbe incostituzionale per irragionevolezza. A suo dire, questa fattispecie finirebbe per punire più severamente condotte di mero imbrattamento rispetto a veri e propri danneggiamenti, che per loro natura sono più gravi. La difesa proponeva una lettura costituzionalmente orientata, chiedendo in subordine di sollevare la questione davanti alla Corte Costituzionale.
Il nodo cruciale del ricorso risiedeva, tuttavia, in un aspetto procedurale. Come rilevato dalla Suprema Corte, le argomentazioni sulla qualificazione giuridica del fatto e sulla presunta incostituzionalità della norma non erano mai state presentate nei precedenti gradi di giudizio.
L’analisi del reato di imbrattamento secondo la Cassazione
La Corte ha colto l’occasione per delineare con precisione la natura del reato di imbrattamento, evidenziando il bene giuridico tutelato e la sua autonomia rispetto al danneggiamento.
La distinzione con il Danneggiamento
Mentre il danneggiamento aggredisce la sostanza stessa della cosa, alterandone la struttura o la funzionalità, l’imbrattamento lede un bene diverso: l’estetica, la pulizia e il decoro. La Corte ha sottolineato che la ragione della criminalizzazione di questa condotta non risiede nel quantum del danno economico (i costi di ripristino possono essere anche modesti), ma nel quommodo, ovvero nel modo in cui l’azione incide sull’esteriorità del bene, provocando un pregiudizio all’estetica e un senso di disgusto e ripugnanza nei cittadini.
le motivazioni
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ragioni fondamentali, una di carattere processuale e una di merito.
In primo luogo, il ricorso è stato giudicato inammissibile perché fondato su motivi non consentiti. La Corte ha applicato il principio consolidato della ‘catena devolutiva’, secondo cui non è possibile introdurre per la prima volta in Cassazione questioni che non sono state sottoposte al giudice d’appello. Tale regola serve a garantire la coerenza del processo e a evitare che la Corte di legittimità sia chiamata a pronunciarsi su punti che non sono stati oggetto del contraddittorio nei gradi di merito. Non ricorrendo alcuna delle eccezioni previste dalla legge (come questioni rilevabili d’ufficio o sopravvenienze normative), il motivo è stato ritenuto inammissibile.
La manifesta infondatezza nel merito
Pur essendo la ragione processuale di per sé sufficiente, la Corte ha definito la questione di incostituzionalità ‘manifestamente infondata’. L’errore della difesa, secondo i giudici, è stato quello di paragonare i due reati basandosi unicamente sul costo del ripristino. La Cassazione ha invece chiarito che l’imbrattamento è punito per proteggere valori come ‘ordine’ e ‘decoro’, che ‘parlano all’anima piuttosto che al portafoglio’. La lesione dell’estetica e della nettezza di un bene costituisce un’offesa autonoma e meritevole di sanzione penale, a prescindere dall’impatto patrimoniale.
le conclusioni
La sentenza consolida due principi di grande importanza. Dal punto di vista sostanziale, rafforza la tutela penale del decoro e dell’estetica dei beni, riconoscendo che la loro lesione costituisce un danno per la collettività, indipendentemente dal valore economico. Dal punto di vista processuale, la decisione rappresenta un fermo monito sull’importanza di strutturare la strategia difensiva fin dai primi gradi di giudizio, poiché le porte della Cassazione restano chiuse a questioni sollevate tardivamente.
È possibile sollevare per la prima volta in Cassazione una questione sulla qualificazione giuridica del reato?
No, di regola non è possibile. La Corte di Cassazione ha ribadito che non possono essere dedotte in sede di legittimità questioni non prospettate nei motivi di appello, a meno che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio o basate su nuove leggi.
Qual è la differenza fondamentale tra il reato di imbrattamento e quello di danneggiamento?
Secondo la sentenza, il reato di imbrattamento (art. 639 c.p.) tutela l’estetica, la pulizia e il decoro del bene, incidendo sulla sua esteriorità. Il danneggiamento (art. 635 c.p.), invece, è più grave perché colpisce la sostanza o la funzionalità della cosa, deteriorandola o rendendola inservibile.
Perché la Corte ha ritenuto infondata la questione di incostituzionalità del reato di imbrattamento?
La Corte ha ritenuto che la questione fosse basata su un errore di prospettiva. La difesa comparava i reati solo in base ai costi di ripristino, mentre la ragione per cui l’imbrattamento è reato risiede nella lesione del decoro e dell’estetica, valori che la legge tutela autonomamente, a prescindere dall’impatto economico.