Esenzione IVA Volontariato: la Cassazione conferma la sua validità
Introduzione al caso: Esenzione IVA Volontariato in discussione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha portato chiarezza su un tema di grande interesse per il terzo settore: l’esenzione IVA volontariato. La Suprema Corte ha affermato che le organizzazioni di volontariato mantengono il diritto a questa agevolazione anche quando svolgono attività commerciali, come lo sponsoring, per autofinanziarsi. La decisione ribalta l’interpretazione restrittiva sostenuta dall’Agenzia delle Entrate, secondo cui le normative più recenti sulle ONLUS avrebbero implicitamente cancellato il beneficio originario.
I Fatti di Causa
Una associazione sportiva dilettantistica, regolarmente iscritta nel registro provinciale del volontariato, aveva ricevuto un avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate. L’amministrazione finanziaria contestava la mancata applicazione dell’IVA su alcune prestazioni di pubblicità e sponsorizzazione effettuate dall’associazione negli anni 2012, 2013 e 2014, considerandole di natura commerciale.
La Commissione Tributaria di secondo grado aveva dato ragione all’Agenzia, sostenendo che una modifica legislativa del 2008 (art. 30, d.l. n. 185/2008) avesse di fatto abrogato l’originaria esenzione IVA prevista dalla legge-quadro sul volontariato (L. 266/1991), introducendo requisiti più stringenti per le agevolazioni fiscali, tra cui il mancato svolgimento di attività commerciali non marginali. L’associazione ha quindi presentato ricorso in Cassazione.
L’Esenzione IVA Volontariato e l’interpretazione della normativa
Il cuore della questione risiede nell’interpretazione e nel coordinamento di diverse normative stratificatesi nel tempo:
La Legge-Quadro sul Volontariato (L. 266/1991)
L’art. 8, comma 2, di questa legge stabilisce che “le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato […] non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”. Questa è la norma che istituisce l’originaria e specifica esenzione IVA volontariato.
La Normativa ONLUS (D.Lgs. 460/1997)
Questo decreto ha introdotto la figura delle ONLUS, qualificando “di diritto” come tali anche le organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi registri. La normativa permetteva a questi enti di scegliere il regime fiscale più favorevole tra quello specifico per il volontariato e quello generale per le ONLUS.
La Modifica del 2008 (D.L. 185/2008)
L’art. 30 di questo decreto ha ristretto il campo. Ha stabilito che, a partire dal 2009, la qualifica di ONLUS di diritto si applica solo alle organizzazioni di volontariato che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali (individuate da un D.M. del 1995). Secondo la tesi dell’Agenzia e dei giudici di merito, questa norma avrebbe implicitamente abrogato il beneficio originario della L. 266/1991.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente l’interpretazione restrittiva, accogliendo il ricorso dell’associazione. I giudici hanno chiarito che l’intervento legislativo del 2008 non ha inciso sulla disciplina speciale prevista dalla L. 266/1991.
La norma del 2008 ha unicamente limitato i requisiti per accedere alle ulteriori e diverse agevolazioni previste per le ONLUS, ma non ha in alcun modo toccato o abrogato l’originaria e autonoma esenzione IVA volontariato.
In altre parole, i due regimi continuano a coesistere: un’organizzazione di volontariato che svolge attività commerciali non marginali potrebbe non qualificarsi come ONLUS di diritto (perdendo così i benefici specifici di quel regime), ma conserva pienamente il diritto all’esenzione IVA previsto dalla sua legge istitutiva.
Il principio di diritto enunciato dalla Corte è il seguente: “l’esenzione IVA di cui all’art. 8, comma 2, della legge n. 266 del 1991 continua ad essere applicabile alle organizzazioni di volontariato non aventi, a partire dall’anno di imposta 2009, […] i requisiti per godere delle ulteriori norme agevolative di cui al d.lgs. n. 460 del 1997 previste per le ONLUS di diritto”.
Le Conclusioni
La sentenza rappresenta una vittoria importante per il mondo del volontariato. Essa conferma la stabilità e la portata dell’esenzione IVA, un’agevolazione fondamentale per la sostenibilità economica delle associazioni. Viene così garantito che gli enti possano ricorrere ad attività come lo sponsoring per finanziare le proprie finalità solidaristiche senza temere di perdere un beneficio fiscale cruciale. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, la quale dovrà ora verificare, nel merito, se l’attività di sponsoring dell’associazione fosse strumentale al reperimento delle risorse necessarie per il funzionamento delle sue attività istituzionali, applicando così correttamente il principio di diritto stabilito.
Un’associazione di volontariato perde l’esenzione IVA se svolge attività commerciali come lo sponsoring?
No. Secondo la Corte di Cassazione, l’esenzione IVA prevista dalla Legge 266/1991 non viene meno solo perché l’associazione svolge attività commerciali. Tale esenzione è distinta e non è stata abrogata dalle normative successive più restrittive per le ONLUS.
Qual è la differenza tra l’esenzione IVA per il volontariato e le agevolazioni per le ONLUS?
L’esenzione IVA (art. 8, L. 266/1991) è un’agevolazione specifica per le organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi registri. Le agevolazioni ONLUS sono un pacchetto più ampio di benefici fiscali, ma per accedervi (specialmente dopo il 2009) sono richiesti requisiti più stringenti, come il non svolgimento di attività commerciali diverse da quelle definite come marginali.
Cosa deve verificare ora il giudice a cui è stato rinviato il caso?
Il giudice del rinvio dovrà accertare in punto di fatto se l’attività di sponsoring svolta dall’associazione, anche se non considerata ‘marginale’, sia stata ‘strumentale’ al reperimento delle risorse economiche indispensabili per assicurare il funzionamento delle sue attività di volontariato, secondo quanto previsto dalla specifica legge provinciale applicabile.