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Esenzione Iva Volontariato

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Esenzione IVA volontariato: le nuove direttive
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 19753/2024, ha chiarito un punto cruciale sull'esenzione IVA volontariato. Un'associazione sportiva si era vista contestare dall'Agenzia delle Entrate la mancata applicazione dell'IVA su proventi da sponsorizzazione. La Corte ha stabilito che la normativa del 2008, che ha ristretto i requisiti per essere ONLUS di diritto, non ha abrogato la norma speciale di esenzione IVA prevista dalla legge quadro sul volontariato (L. 266/1991). Di conseguenza, un'organizzazione può beneficiare dell'esenzione anche per attività commerciali non marginali, a patto che queste siano puramente strumentali al reperimento di fondi per le finalità istituzionali. La causa è stata rinviata al giudice di merito per questa verifica fattuale.
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Esenzione IVA volontariato: la Cassazione chiarisce
Un'associazione sportiva di volontariato si è vista negare l'esenzione IVA per le sue attività di sponsorizzazione. L'Agenzia delle Entrate riteneva che la normativa successiva sulle ONLUS avesse ristretto il beneficio. La Corte di Cassazione ha annullato la decisione, chiarendo che l'esenzione IVA volontariato prevista dalla Legge n. 266/1991 non è stata implicitamente abrogata. Il beneficio resta applicabile anche se l'ente non possiede i requisiti per le agevolazioni ONLUS, a condizione che le attività commerciali siano puramente strumentali al raggiungimento degli scopi istituzionali.
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Esenzione IVA Volontariato: la Cassazione chiarisce
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 24207/2024, ha stabilito un principio fondamentale in materia di esenzione IVA volontariato. Il caso riguardava un'associazione sportiva dilettantistica a cui l'Agenzia delle Entrate aveva contestato l'esenzione IVA per le attività di sponsorizzazione. La Corte ha chiarito che l'esenzione prevista dalla legge quadro sul volontariato (L. 266/1991) non è stata abrogata dalle successive norme più restrittive per le ONLUS (D.L. 185/2008). Pertanto, un'organizzazione di volontariato mantiene il diritto all'esenzione IVA anche se svolge attività commerciali non marginali, a condizione che queste siano strumentali al raggiungimento dei fini solidaristici.
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