Recidiva reiterata: quando il ricorso generico è inammissibile
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla necessità di formulare motivi di ricorso precisi e puntuali, specialmente quando si contesta un’aggravante complessa come la recidiva reiterata specifica. Un ricorso basato su argomentazioni meramente apparenti e prive di un confronto diretto con la sentenza impugnata è destinato all’inammissibilità, con conseguenze significative per il ricorrente.
I Fatti del Processo
Il caso riguarda un soggetto condannato in primo e secondo grado per reati legati alla cessione di sostanze stupefacenti. La difesa aveva presentato ricorso in Cassazione lamentando la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione riguardo al riconoscimento dell’aggravante della recidiva reiterata specifica infraquinquennale (art. 99, quarto comma, cod. pen.). Secondo il ricorrente, i giudici di merito non avrebbero valutato correttamente la sua posizione.
L’analisi della Corte sulla recidiva reiterata
La Corte di Cassazione ha respinto in toto le argomentazioni della difesa, giudicando il motivo di ricorso ‘non specifico’. I giudici supremi hanno sottolineato come il ricorrente si sia limitato a presentare deduzioni del tutto prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che avrebbero dovuto sostenerle. In sostanza, l’appello non si è confrontato puntualmente con il testo del provvedimento impugnato, limitandosi a critiche generiche.
La Corte ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse, al contrario, adeguatamente motivato la sussistenza dell’aggravante. La decisione si basava su elementi concreti e inequivocabili: l’imputato risultava gravato da due precedenti condanne per reati commessi con finalità di illecito profitto, esattamente come nel caso di specie. Inoltre, i fatti oggetto della nuova imputazione erano stati commessi nei cinque anni successivi alla condanna più recente, avvenuta nel 2020. Questi elementi, letti congiuntamente, non lasciavano dubbi sulla ‘ingravescente propensione criminale’ dell’imputato.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione risiede nel principio secondo cui un ricorso per cassazione non può essere una mera riproposizione di lamentele generiche, ma deve contenere una critica specifica e argomentata delle ragioni esposte nella sentenza che si intende contestare. La Cassazione ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse correttamente applicato i principi sulla recidiva reiterata, valutando i precedenti penali non solo come un mero dato cronologico, ma come un indicatore di una persistente tendenza a delinquere per profitto.
Di conseguenza, dichiarando inammissibile il ricorso, la Corte ha applicato l’articolo 616 del codice di procedura penale. Citando anche la sentenza n. 186/2000 della Corte Costituzionale, ha stabilito che, non essendoci prova che l’inammissibilità fosse dovuta a cause non imputabili al ricorrente, quest’ultimo dovesse essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: la specificità dei motivi di ricorso. Non è sufficiente contestare una decisione; è necessario farlo in modo circostanziato, demolendo punto per punto le argomentazioni del giudice di merito. In caso contrario, il ricorso è destinato all’inammissibilità. La pronuncia conferma inoltre la severità con cui l’ordinamento valuta la recidiva reiterata, considerandola un chiaro indice di pericolosità sociale che giustifica un trattamento sanzionatorio più aspro e che richiede, per essere contestata, argomenti solidi e non mere asserzioni.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era ‘non specifico’, ovvero era basato su deduzioni generiche, prive di ragioni di diritto e di dati di fatto a supporto, e non si confrontava puntualmente con le motivazioni della sentenza impugnata.
Quali elementi hanno portato i giudici a confermare la sussistenza della recidiva reiterata specifica?
I giudici hanno confermato la recidiva sulla base di due elementi principali: l’esistenza di due precedenti condanne per reati commessi con la medesima finalità di illecito profitto e il fatto che i nuovi reati fossero stati commessi entro cinque anni dalla condanna più recente. Questi fattori indicavano una chiara propensione criminale dell’imputato.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.