Ricorso Inammissibile per Furto Aggravato: I Limiti del Patteggiamento
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi affronta temi cruciali della procedura penale, tra cui le conseguenze della Riforma Cartabia sulla procedibilità dei reati e i limiti all’impugnazione delle sentenze di ‘patteggiamento in appello’. Il caso si conclude con una declaratoria di ricorso inammissibile, una decisione che offre importanti spunti di riflessione sull’importanza dei requisiti formali e sostanziali delle impugnazioni.
I Fatti del Caso: Dal Furto al Concordato in Appello
Un individuo veniva condannato in primo grado per concorso in tentato furto e furto consumato, entrambi aggravati dall’uso di violenza sulle cose e dalla recidiva. In sede di appello, le parti raggiungevano un accordo sulla pena (il cosiddetto ‘concordato’ o ‘patteggiamento in appello’). La Corte d’Appello, in parziale riforma, riconosceva una circostanza attenuante, la bilanciava con le aggravanti e rideterminava la pena in due anni e sei mesi di reclusione, oltre a una multa, revocando le sanzioni accessorie.
Il Ricorso in Cassazione: Due Motivi a Sostegno della Difesa
Nonostante l’accordo raggiunto, la difesa proponeva ricorso per cassazione basato su due motivi principali.
La Mancanza di Querela e il Principio del Favor Rei
Il primo motivo sosteneva l’improcedibilità dell’azione penale. La difesa argomentava che la recente ‘Riforma Cartabia’ (d.lgs. n. 150/22) ha modificato il regime di procedibilità per il furto aggravato, rendendolo perseguibile solo a querela della persona offesa. Poiché tale modifica sarebbe successiva alla sentenza, si invocava il principio del favor rei, ovvero l’applicazione della legge più favorevole all’imputato.
Il secondo motivo di ricorso lamentava una violazione di legge e vizi di motivazione riguardo alla quantificazione della pena (la cosiddetta ‘dosimetria’), un aspetto che, secondo la difesa, non era stato oggetto di rinuncia in sede di appello.
La Decisione della Cassazione e il ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha rigettato entrambe le doglianze, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione si fonda su argomentazioni precise che chiariscono i limiti dell’appello e le corrette modalità di applicazione delle nuove norme.
Le Motivazioni
La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato. Sebbene la Riforma Cartabia abbia effettivamente introdotto la procedibilità a querela per il furto aggravato, nel caso di specie la condizione era stata soddisfatta. Dagli atti processuali, infatti, risultava che la parte lesa (una società alberghiera) aveva sporto una ‘istanza punitiva’ lo stesso giorno in cui erano avvenuti i fatti. Pertanto, la querela esisteva e l’azione penale era stata correttamente avviata.
Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha richiamato l’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma limita strettamente i motivi per cui è possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento. Si può impugnare la sentenza solo per vizi relativi all’espressione della volontà, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’errata qualificazione giuridica del fatto o all’illegalità della pena. Una generica contestazione sulla congruità della pena concordata non rientra in questi casi. La Corte ha inoltre sottolineato, a margine, che il giudice d’appello aveva comunque motivato adeguatamente la congruità della sanzione in relazione ai fatti e alla personalità dell’imputato.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce due principi fondamentali. Primo, l’applicazione delle riforme legislative, come quella della procedibilità a querela, deve sempre essere verificata alla luce degli atti concreti del procedimento; in questo caso, la presenza della querela ha reso irrilevante la doglianza difensiva. Secondo, e più importante, l’istituto del patteggiamento (anche in appello) comporta una rinuncia a contestare nel merito la decisione, inclusa la congruità della pena, salvo i casi eccezionali e tassativamente previsti dalla legge. La declaratoria di ricorso inammissibile comporta, infine, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, a conferma della serietà dei requisiti di accesso al giudizio di legittimità.
La Riforma Cartabia ha reso il furto aggravato sempre procedibile solo a querela?
No, sebbene la regola generale sia ora la procedibilità a querela, la sentenza chiarisce che se la querela (o ‘istanza punitiva’) è stata effettivamente presentata dalla persona offesa, la condizione di procedibilità è soddisfatta e il processo può legittimamente proseguire.
È possibile contestare l’entità della pena concordata in appello con un ricorso in Cassazione?
No, l’ordinanza specifica che, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., non è possibile presentare ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento per motivi relativi alla congruità della pena. I motivi di ricorso sono limitati a casi specifici, come vizi della volontà o illegalità della pena.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Come conseguenza della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente viene condannato per legge al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 4.000,00 euro.