Imposta Unica Scommesse: Cassazione Chiarisce la Responsabilità dei Bookmaker Esteri
Con l’ordinanza n. 11877/2024, la Corte di Cassazione ha affrontato una questione cruciale in materia di imposta unica scommesse, definendo i confini della responsabilità fiscale per i bookmaker esteri che operano in Italia tramite Centri Trasmissione Dati (CTD) senza una concessione statale. La decisione, relativa all’anno d’imposta 2010, ribalta una precedente sentenza di merito e chiarisce che l’obbligazione tributaria del bookmaker sussiste indipendentemente da quella del gestore della ricevitoria.
I Fatti del Caso
Una società di scommesse con sede a Malta si era opposta a un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per il mancato pagamento dell’imposta unica sulle scommesse per l’anno 2010. Inizialmente il suo ricorso era stato respinto, ma la Commissione Tributaria Regionale (CTR) del Lazio aveva successivamente accolto l’appello della società. La CTR aveva basato la sua decisione sulla sentenza n. 27/2018 della Corte Costituzionale, la quale aveva dichiarato l’illegittimità di alcune norme nella parte in cui assoggettavano all’imposta i CTD per gli anni precedenti al 2011. Secondo la CTR, venendo meno l’obbligazione principale del CTD, non poteva sussistere neanche quella solidale del bookmaker estero. L’Agenzia Fiscale ha quindi proposto ricorso per cassazione contro tale decisione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassando la sentenza della CTR con rinvio ad altra sezione della stessa Commissione Tributaria Regionale. I giudici di legittimità hanno stabilito che la CTR ha errato nell’interpretare gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale. Quest’ultima, infatti, non ha mai eliminato l’obbligo impositivo in capo al bookmaker.
Le Motivazioni della Sentenza: l’imposta unica scommesse e la responsabilità solidale
La Cassazione ha sviluppato un’argomentazione dettagliata per chiarire la natura dell’obbligazione tributaria nel settore delle scommesse.
La Distinzione tra Bookmaker e Ricevitoria
Il punto centrale della decisione risiede nella distinzione tra la posizione del bookmaker e quella del gestore della ricevitoria (CTD). La sentenza della Corte Costituzionale (n. 27/2018) aveva protetto i CTD per gli anni antecedenti al 2011, riconoscendo che, a causa di contratti già in essere, essi non avevano la possibilità di trasferire il carico fiscale sul bookmaker (il cosiddetto diritto di rivalsa). Questo, però, non ha mai significato cancellare l’imposta o assolvere il bookmaker, che rimane il soggetto che organizza e gestisce le scommesse. La Corte ha sottolineato che il rapporto tra bookmaker e CTD è di solidarietà paritetica e non dipendente. Questo significa che entrambi hanno un’obbligazione autonoma verso il fisco. L’esclusione della responsabilità di uno (il CTD, per il periodo in questione) non fa automaticamente venir meno quella dell’altro.
Conformità con il Diritto Europeo
La Corte ha inoltre ribadito che questo impianto normativo è pienamente compatibile con il diritto dell’Unione Europea. Citando precedenti sentenze della Corte di Giustizia UE, ha affermato che l’applicazione dell’imposta unica scommesse a tutti gli operatori che raccolgono gioco in Italia, a prescindere dal loro Stato di stabilimento, non costituisce una discriminazione. Al contrario, esentare gli operatori esteri senza concessione creerebbe una discriminazione al contrario, favorendoli ingiustamente rispetto agli operatori concessionari che rispettano le regole nazionali.
Le Conclusioni
L’ordinanza n. 11877/2024 è di fondamentale importanza perché consolida un principio chiave: l’obbligo di versare l’imposta unica scommesse grava direttamente sul bookmaker, anche se opera senza concessione e attraverso intermediari. La responsabilità del bookmaker è originaria e autonoma, e non può essere esclusa sulla base di sentenze che riguardano unicamente la posizione degli intermediari (CTD) in specifici periodi d’imposta. La causa è stata quindi rinviata al giudice di merito, che dovrà riesaminare il caso attenendosi a questo principio di diritto.
Un bookmaker estero che opera in Italia senza concessione deve pagare l’imposta unica sulle scommesse per gli anni precedenti al 2011?
Sì. La Corte di Cassazione ha stabilito che l’obbligo di pagare l’imposta sussiste anche per gli operatori esteri privi di concessione, per le scommesse raccolte sul territorio italiano.
La sentenza della Corte Costituzionale n. 27/2018 ha eliminato l’obbligo di pagamento dell’imposta per i bookmaker?
No. Quella sentenza ha dichiarato l’illegittimità della norma solo nella parte in cui assoggettava all’imposta le ricevitorie (CTD) per gli anni precedenti al 2011, senza dare loro la possibilità di trasferire il carico fiscale sul bookmaker. Non ha eliminato la responsabilità del bookmaker stesso.
Esiste un rapporto di solidarietà nel pagamento dell’imposta tra il bookmaker e la ricevitoria (CTD)?
Sì. La Corte ha chiarito che esiste un’obbligazione solidale paritetica. Ciò significa che sia il bookmaker sia la ricevitoria hanno obblighi autonomi verso il fisco, e l’eventuale esclusione della responsabilità di uno (come avvenuto per i CTD per il periodo pre-2011) non fa venir meno quella dell’altro.