Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea la Necessità di Motivi Specifici
L’ordinanza n. 14553/2024 della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla redazione degli atti di impugnazione, chiarendo perché un ricorso inammissibile viene respinto quando i motivi sono generici e non supportati da prove adeguate. Questo caso evidenzia due principi cardine del diritto processuale penale: la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena e l’onere dell’imputato di formulare censure specifiche e documentate.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello di Perugia, ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su due principali motivi. In primo luogo, lamentava un vizio di motivazione riguardo alla quantificazione della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione. In secondo luogo, contestava il mancato riconoscimento della continuazione tra i reati per cui era stato condannato e un altro reato, giudicato separatamente con una sentenza già divenuta irrevocabile.
L’Analisi della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi, giungendo a una declaratoria di inammissibilità per ragioni distinte ma complementari, che rafforzano la necessità di rigore nella presentazione dei ricorsi.
Il Primo Motivo: La Discrezionalità del Giudice sulla Pena
La Cassazione ha ribadito un orientamento consolidato: la graduazione della pena è espressione del potere discrezionale del giudice di merito. Tale potere, esercitato in conformità ai criteri stabiliti dagli articoli 132 e 133 del Codice Penale (gravità del reato, capacità a delinquere del colpevole), non è sindacabile in sede di legittimità se la decisione non è palesemente arbitraria o basata su un ragionamento illogico. Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza d’appello fosse sufficiente e coerente, rendendo la censura infondata e quindi il motivo del ricorso inammissibile.
Il Secondo Motivo: La Mancanza di Specificità del Ricorso Inammissibile
Ancora più netta è stata la valutazione sul secondo motivo. La Corte lo ha giudicato privo di specificità, un vizio che rende un ricorso inammissibile per definizione. L’imputato si era limitato a riproporre argomentazioni generiche, già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Ma l’elemento decisivo è stata una grave omissione: il ricorrente non aveva nemmeno allegato al ricorso la copia della sentenza irrevocabile con la quale chiedeva di applicare l’istituto della continuazione. Senza tale documento, era impossibile per la Corte valutare la fondatezza della richiesta, che si riduceva a una mera enunciazione di principio.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si fondano sulla natura stessa del giudizio di Cassazione, che non è un terzo grado di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge (legittimità). Pertanto, non può riesaminare i fatti o sostituire la propria valutazione a quella del giudice precedente, a meno che non emergano vizi palesi di logica o di diritto.
Il primo motivo è stato respinto perché la motivazione sulla pena era presente e non illogica. Il secondo è stato dichiarato inammissibile perché la sua genericità e la mancanza di documentazione probatoria essenziale hanno impedito alla Corte di esercitare il proprio controllo. La mancata allegazione della sentenza precedente ha reso la doglianza astratta e non verificabile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza è un monito per la difesa: un ricorso per cassazione deve essere redatto con la massima precisione. Non è sufficiente esprimere dissenso verso la decisione impugnata; è necessario individuare vizi specifici, argomentarli logicamente e, soprattutto, fornire tutti gli elementi documentali necessari a sostenere le proprie tesi. La genericità e la negligenza probatoria portano inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il motivo sulla determinazione della pena è stato giudicato inammissibile?
Perché la valutazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. La Cassazione interviene solo se la motivazione è assente, illogica o arbitraria, cosa che non è stata riscontrata nel caso di specie, poiché la Corte d’Appello aveva fornito una giustificazione sufficiente.
Qual è stata la ragione principale per l’inammissibilità del secondo motivo di ricorso?
La ragione principale è stata la mancanza di specificità. Il ricorrente ha usato argomenti generici, già respinti in appello, e, cosa fondamentale, non ha allegato la copia della sentenza irrevocabile necessaria per valutare la richiesta di applicazione della continuazione tra reati.
Cosa comporta per il ricorrente la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che il ricorso non viene esaminato nel merito, la condanna diventa definitiva e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.