Responsabilità dell’ente per Insider Trading: La Cassazione estende l’applicazione ai mercati UE
Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 1624 del 2024, ha stabilito un principio fondamentale in materia di abusi di mercato, chiarendo che la responsabilità dell’ente per l’illecito di insider trading sussiste anche quando le operazioni illecite sono state compiute su mercati regolamentati di altri Paesi dell’Unione Europea. Questa decisione rafforza i presidi a tutela della trasparenza dei mercati finanziari a livello transnazionale.
I Fatti del Caso: Un’operazione su un Mercato Estero
Il caso ha origine da una sanzione amministrativa irrogata dalla CONSOB a una società a responsabilità limitata. L’autorità di vigilanza contestava alla società la responsabilità dell’ente ai sensi dell’art. 187-quinquies del Testo Unico della Finanza (TUF) per un illecito di abuso di informazioni privilegiate (insider trading) commesso da due suoi soci. Questi ultimi, venuti a conoscenza di informazioni riservate relative alla promozione di un’offerta pubblica di acquisto su azioni di una società quotata, avevano acquistato e poi rivenduto, per conto della società stessa, un significativo pacchetto di tali azioni, realizzando un profitto.
La particolarità della vicenda risiedeva nel fatto che le azioni in questione non erano negoziate sul mercato italiano, bensì su Euronext Paris, un mercato regolamentato francese. La Corte di Appello di Torino, in prima istanza, aveva annullato la sanzione a carico della società, sostenendo che la normativa applicabile all’epoca dei fatti (2014) non estendeva la responsabilità dell’ente a illeciti commessi su mercati esteri, anche se comunitari.
La Decisione della Corte di Cassazione e la responsabilità dell’ente
La Suprema Corte ha accolto il ricorso della CONSOB, ribaltando completamente la decisione dei giudici di merito. La Cassazione ha affermato che la responsabilità dell’ente prevista dall’art. 187-quinquies del TUF deve essere applicata in tutti i casi in cui sia configurabile l’illecito presupposto, ovvero l’abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis TUF).
Poiché lo stesso TUF (artt. 180 e 182) estende esplicitamente la punibilità dell’insider trading anche a condotte che riguardano strumenti finanziari negoziati in altri mercati regolamentati dell’Unione Europea, la Corte ha concluso, con un ragionamento logico-sistematico, che anche la conseguente responsabilità amministrativa della società debba seguire la stessa logica di extraterritorialità comunitaria. Di conseguenza, la sentenza di appello è stata cassata e l’opposizione della società alla sanzione è stata rigettata.
Le Motivazioni della Sentenza: Un’Interpretazione Sistematica
Le motivazioni della Cassazione si fondano su una lettura coordinata delle norme del Testo Unico della Finanza. Il punto centrale è il collegamento diretto tra la norma che sanziona l’illecito della persona fisica (art. 187-bis) e quella che stabilisce la responsabilità dell’ente (art. 187-quinquies). Quest’ultima afferma che ‘l’ente è responsabile… per gli illeciti di cui al presente capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio’.
La Corte ha spiegato che, se un illecito è previsto e punito all’interno di quel ‘capo’ del TUF, la responsabilità della società sorge di conseguenza, senza bisogno di ulteriori distinzioni geografiche. L’argomento della Corte d’Appello, basato sulla mancata menzione esplicita dell’art. 187-quinquies nell’art. 182 (che elenca le norme applicabili ai mercati UE), è stato ritenuto non convincente. Secondo i giudici di legittimità, tale omissione non può superare la chiara volontà del legislatore di creare un sistema sanzionatorio coerente, in linea con gli obiettivi della direttiva europea contro gli abusi di mercato (Direttiva 2003/6/CE).
Inoltre, la Corte ha sottolineato che la responsabilità dell’ente non è una mera estensione di quella della persona fisica, ma costituisce un illecito autonomo, fondato su una ‘colpa organizzativa’ della società, che non ha predisposto modelli idonei a prevenire tali reati.
Le Conclusioni: Implicazioni per le Società Operanti in Europa
La pronuncia della Cassazione ha importanti implicazioni pratiche per tutte le società che operano sui mercati finanziari. Il principio affermato chiarisce che l’obbligo di adottare modelli di organizzazione, gestione e controllo per prevenire gli abusi di mercato non può essere limitato alle sole operazioni sul mercato italiano. Le aziende devono garantire che le loro procedure interne siano efficaci per prevenire illeciti su qualsiasi mercato regolamentato dell’Unione Europea in cui operano. Ignorare questa estensione territoriale espone la società a pesanti sanzioni amministrative, indipendentemente dalla nazionalità del mercato in cui l’operazione illecita viene eseguita.
Una società è responsabile per insider trading se l’operazione avviene su un mercato europeo e non italiano?
Sì. La Corte di Cassazione ha stabilito che la responsabilità dell’ente per l’illecito di abuso di informazioni privilegiate sussiste anche se la condotta ha ad oggetto strumenti finanziari negoziati in un mercato regolamentato di un altro Paese dell’Unione Europea, come nel caso di specie avvenuto sul mercato francese.
Perché la Corte d’Appello aveva inizialmente escluso la responsabilità dell’ente?
La Corte d’Appello aveva basato la sua decisione su un’interpretazione letterale dell’art. 182 del TUF (nella versione all’epoca vigente), il quale, nell’elencare le disposizioni applicabili a fatti concernenti strumenti finanziari negoziati in altri Paesi UE, menzionava le norme sugli illeciti delle persone fisiche ma non quella specifica sulla responsabilità dell’ente (art. 187-quinquies).
La responsabilità dell’ente per abusi di mercato è una semplice estensione di quella della persona fisica che commette l’illecito?
No. La Corte di Cassazione, richiamando l’orientamento consolidato, ha ribadito che la responsabilità dell’ente, pur presupponendo l’illecito commesso da un suo esponente nel suo interesse o vantaggio, costituisce una violazione autonoma. Essa si fonda su una cosiddetta ‘colpa organizzativa’, ovvero sulla mancata adozione da parte dell’ente di modelli di gestione e controllo idonei a prevenire la commissione di tali illeciti.