Ricorso Inammissibile: quando l’appello è generico e le conseguenze economiche
Nel sistema giudiziario, presentare un ricorso è un diritto fondamentale, ma deve essere esercitato secondo regole precise. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre uno spunto di riflessione cruciale sulle conseguenze di un ricorso inammissibile, specialmente quando i motivi addotti sono generici e meramente ripetitivi. Questo caso dimostra come un’impugnazione mal formulata non solo non ottenga il risultato sperato, ma comporti anche sanzioni economiche per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Il caso in esame riguarda un soggetto condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Roma per il reato di evasione dal luogo di detenzione domiciliare. Non accettando la condanna, l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, basando la sua difesa su due punti principali: la presunta insussistenza del reato e la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale.
La Decisione della Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 1129/2024, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate (cioè non valuta se il reato sussistesse o se fosse applicabile la tenuità del fatto), ma si ferma a un livello procedurale. La Corte ha stabilito che il ricorso non possedeva i requisiti minimi per essere esaminato, chiudendo di fatto la porta a qualsiasi ulteriore discussione sul caso.
Le Motivazioni dietro il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha fornito una motivazione chiara e netta per la sua decisione. I giudici hanno riscontrato che i motivi del ricorso erano generici e meramente reiterativi di quelli già presentati e respinti nel giudizio d’appello. In pratica, il ricorrente non ha sviluppato argomentazioni nuove né ha criticato in modo specifico e puntuale le ragioni esposte nella sentenza della Corte d’Appello.
Si è limitato a riproporre le stesse tesi, senza confrontarsi con la motivazione coerente e logica fornita dai giudici del gravame. Per quanto riguarda la richiesta di applicazione dell’art. 131-bis c.p., la Corte ha evidenziato come l’imputato si fosse limitato a lamentare un difetto di motivazione in modo apodittico, ovvero affermandolo senza alcuna dimostrazione, a fronte di una motivazione che invece, secondo i giudici, esisteva ed era adeguata.
Le Conclusioni
La conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità è duplice. In primo luogo, la condanna per evasione diventa definitiva. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha sottolineato che non vi era assenza di colpa da parte del ricorrente nella causazione dell’inammissibilità, confermando l’obbligo del pagamento. Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: un ricorso, specialmente in Cassazione, deve essere un atto tecnico di critica puntuale alla decisione impugnata, non una semplice riproposizione di argomenti già vagliati e respinti. La genericità e la ripetitività si traducono non solo in un insuccesso processuale, ma anche in un concreto onere economico.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano generici, meramente ripetitivi di quelli già presentati in appello e non si confrontavano in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Come ha valutato la Corte la richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto?
La Corte non ha valutato nel merito la richiesta, ma ha rilevato che il motivo del ricorso su questo punto era un’affermazione apodittica (cioè non dimostrata) di un difetto di motivazione, che invece i giudici hanno ritenuto sussistente e adeguato nella sentenza precedente.