Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma il Sequestro Preventivo
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 46031 del 2024, ha dichiarato un ricorso inammissibile proposto da un imprenditore avverso un’ordinanza del Tribunale del Riesame che confermava un sequestro preventivo. Questa decisione sottolinea i rigidi limiti del sindacato di legittimità in materia di misure cautelari reali e l’importanza di formulare censure specifiche e pertinenti. Analizziamo insieme i dettagli di questo importante caso.
I Fatti del Caso
Un imprenditore, indagato per gravi reati quali associazione per delinquere, truffa, riciclaggio ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, si è visto sottoporre a sequestro preventivo diverse società, compendi aziendali e liquidità. La misura cautelare era stata disposta sia come sequestro impeditivo, ai sensi dell’art. 321, comma 1, c.p.p., per bloccare l’utilizzo dei beni nella commissione di ulteriori reati, sia come sequestro finalizzato alla confisca dei proventi illeciti.
L’imprenditore, ritenuto il dominus del sodalizio criminoso, aveva proposto riesame avverso il provvedimento, ma il Tribunale competente aveva rigettato la sua richiesta. Di conseguenza, ha presentato ricorso per cassazione, affidando la sua difesa a un unico, articolato motivo.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
La difesa ha contestato l’ordinanza del Tribunale del Riesame sotto due profili principali:
- Contraddittorietà della motivazione sul fumus delicti: Secondo il ricorrente, la sussistenza degli indizi di reato era stata affermata sulla base di una mera adesione acritica a quanto postulato dal pubblico ministero, senza una reale valutazione autonoma.
- Erronea applicazione della legge sul periculum in mora: La difesa sosteneva l’insussistenza del presupposto d’urgenza, evidenziando che la prima perquisizione risaliva a oltre un anno prima, fatto che, a suo dire, escludeva il pericolo di reiterazione del reato.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha respinto integralmente le doglianze, dichiarando il ricorso inammissibile per diverse ragioni di carattere processuale e sostanziale.
Genericità delle Censure sul Fumus Delicti
In primo luogo, la Corte ha qualificato come del tutto generica la censura relativa al fumus delicti. Il ricorrente non si era confrontato specificamente con la diffusa e dettagliata motivazione del Tribunale del Riesame, che aveva fondato la sua decisione su un solido quadro probatorio: informative della Guardia di Finanza, intercettazioni, esiti di perquisizioni, documentazione sequestrata e denunce delle persone offese.
Inoltre, la Corte ha ribadito un principio fondamentale: nel ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali, ai sensi dell’art. 325 c.p.p., è consentito dedurre solo la violazione di legge, e non i vizi di motivazione. Pertanto, contestare la valutazione delle prove operata dal giudice del riesame esula dalle competenze della Corte di Cassazione.
Inammissibilità della Censura sul Periculum in Mora
Anche il secondo punto del ricorso è stato giudicato inammissibile, ma per profili differenti.
Anzitutto, per carenza di interesse. Il sequestro non era solo di natura impeditiva, ma anche finalizzato alla confisca. Di conseguenza, anche se la censura sul periculum in mora (requisito del solo sequestro impeditivo) fosse stata accolta, il vincolo reale sui beni sarebbe rimasto in piedi in vista della confisca, non portando alcun vantaggio concreto al ricorrente.
In secondo luogo, la doglianza è stata ritenuta reiterativa e comunque infondata. Il Tribunale del Riesame aveva adeguatamente motivato la persistenza del pericolo, collegandola alla gravità dei reati, al loro carattere organizzato e diffuso, e al ruolo centrale svolto dall’indagato, descritto come “non affatto nuovo alla consumazione di reati consimili”.
Le Conclusioni
Alla luce di queste considerazioni, la Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Come conseguenza, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Questa sentenza offre un’importante lezione pratica: l’impugnazione di misure cautelari reali in Cassazione richiede argomenti solidi e focalizzati esclusivamente sulla violazione di legge. Le contestazioni generiche o mirate a ottenere un riesame del merito dei fatti sono destinate a essere dichiarate inammissibili, con conseguente condanna alle spese per il ricorrente.
Perché il ricorso contro il sequestro preventivo è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente perché le censure sul ‘fumus delicti’ erano generiche e non si confrontavano con la dettagliata motivazione del Tribunale. Inoltre, la critica al ‘periculum in mora’ è stata ritenuta inammissibile per carenza di interesse e perché reiterativa di argomenti già esaminati.
Quali sono i limiti del ricorso per cassazione avverso provvedimenti di sequestro?
Secondo l’art. 325, comma 1, del codice di procedura penale, il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è consentito solo per violazione di legge. Non è possibile, quindi, contestare i vizi di motivazione, come l’illogicità o la contraddittorietà, che attengono alla valutazione dei fatti.
Cosa significa che la censura sul ‘periculum in mora’ era inammissibile per carenza di interesse?
Significa che, anche se la Corte avesse accolto quella specifica censura, il ricorrente non ne avrebbe tratto alcun beneficio. Il sequestro era stato disposto non solo per impedire la reiterazione dei reati (sequestro impeditivo, che richiede il ‘periculum in mora’), ma anche in vista della confisca dei proventi illeciti. Quest’ultima finalità avrebbe comunque mantenuto valido il vincolo sui beni, rendendo inutile la discussione sul ‘periculum’.