La concessione delle attenuanti generiche rappresenta un momento cruciale nel processo penale, in cui il giudice valuta la possibilità di ridurre la pena in base a elementi che vanno oltre la mera dinamica del reato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: l’assenza di elementi positivi valorizzabili è una ragione sufficiente per negare tale beneficio, anche a fronte di situazioni personali delicate. Il caso in esame riguarda un’ingente quantità di stupefacenti e offre spunti di riflessione sulla discrezionalità del giudice e sui criteri di valutazione della pena.
I Fatti del Caso
Il procedimento nasce da una condanna per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, aggravato dall’ingente quantità. La ricorrente era stata trovata in possesso di un quantitativo eccezionale di droga: 44 kg di hashish e quasi 7 kg di marijuana. Oltre alla sostanza, le era stata sequestrata una somma in contanti di oltre 58.000 euro. Sia il Tribunale di primo grado che la Corte d’Appello avevano confermato la sua responsabilità penale, condannandola a 4 anni di reclusione e negando la concessione delle attenuanti generiche.
Il Ricorso in Cassazione e il Diniego delle Attenuanti Generiche
L’imputata ha presentato ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione e una violazione di legge proprio in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla dosimetria della pena. La difesa sosteneva che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente considerato la situazione personale dell’imputata, in particolare il suo ruolo di madre di un figlio in tenera età.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, fornendo una motivazione chiara e in linea con il suo consolidato orientamento giurisprudenziale.
In primo luogo, ha ricordato che, a seguito della riforma dell’art. 62-bis del codice penale, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimamente motivato con la semplice assenza di elementi o circostanze di segno positivo. Non è più sufficiente, ad esempio, lo stato di incensuratezza. Il giudice non è tenuto a cercare attivamente elementi a favore dell’imputato, ma deve valutare quelli emersi nel processo. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva correttamente rilevato la mancanza di tali elementi positivi.
La circostanza che la ricorrente fosse madre di un figlio piccolo è stata considerata dalla Corte un elemento “neutro” ai fini della valutazione della meritevolezza del beneficio. Pur essendo una situazione umana rilevante, non si traduce automaticamente in un fattore positivo che giustifichi una riduzione di pena, specialmente in un contesto criminale di tale gravità.
Quanto alla dosimetria della pena, i giudici di legittimità hanno ritenuto la motivazione della Corte d’Appello esaustiva e logica. La pena di 4 anni, pur essendo significativa, è stata considerata inferiore alla media edittale prevista per l’ipotesi aggravata dall’ingente quantità (art. 80, comma 2, D.P.R. 309/1990). La Corte ha sottolineato come la gravità del fatto fosse “allarmante”, desunta non solo dall’imponente quantità di droga, ma anche dalla consistente somma di denaro. Questi elementi, secondo i giudici, sono la prova di contatti qualificati con ambienti del narcotraffico di alto livello e rivelano una “inclinazione criminale radicata e risalente”.
Le Conclusioni
La decisione della Cassazione conferma che la valutazione per la concessione delle attenuanti generiche è un esercizio di discrezionalità del giudice di merito, che deve essere adeguatamente motivato. L’assenza di elementi positivi concreti è una giustificazione sufficiente per il diniego. La gravità oggettiva del reato, come nel caso di traffico di ingenti quantitativi di stupefacenti, assume un peso preponderante, potendo neutralizzare circostanze personali che, in altri contesti, potrebbero avere un peso diverso. La sentenza ribadisce che il sistema penale, pur tenendo conto della persona del reo, non può prescindere dalla necessità di una risposta sanzionatoria proporzionata alla gravità e al disvalore sociale del fatto commesso.
È sufficiente essere incensurati per ottenere le attenuanti generiche?
No, secondo la giurisprudenza consolidata e a seguito della riforma dell’art. 62-bis del codice penale, il solo stato di incensuratezza non è più un elemento sufficiente. Il giudice deve valutare la presenza di elementi positivi concreti.
Essere genitore di un figlio piccolo è considerato un elemento positivo per la concessione delle attenuanti generiche?
No, in questo caso la Corte di Cassazione ha ritenuto che tale circostanza avesse una valenza neutra ai fini della valutazione della meritevolezza del beneficio e non costituisse automaticamente un elemento positivo da valorizzare.
Come viene giustificata la congruità della pena in un caso di narcotraffico così grave?
La pena è stata ritenuta congrua e addirittura inferiore alla media edittale, in considerazione dell’allarmante gravità del fatto. Tale gravità è stata desunta dall’imponente quantità di stupefacenti (oltre 50 kg totali) e dalla cospicua somma di denaro contante (oltre 58.000 euro), elementi che indicano un profondo inserimento nel narcotraffico.