Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito i confini dell’impugnabilità delle sentenze emesse a seguito di un concordato in appello. Questa procedura, prevista dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, permette alle parti di accordarsi sulla pena da applicare in secondo grado. La decisione in esame sottolinea come un ricorso basato su una generica doglianza di ‘omessa motivazione’ sia destinato all’inammissibilità, con conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte di Appello. Quest’ultima aveva applicato la pena concordata tra le parti ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale. Nonostante l’accordo raggiunto, la difesa decideva di impugnare la decisione davanti alla Corte di Cassazione, lamentando, con un unico e generico motivo, il vizio di omessa motivazione da parte del giudice d’appello.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui le sentenze emesse a seguito di un concordato in appello sono ricorribili in cassazione solo per un numero limitato di motivi. La generica denuncia di un difetto di motivazione non rientra tra questi.
Le Motivazioni: i limiti del ricorso contro il concordato in appello
La Corte ha spiegato che il ricorso proposto si poneva al di fuori delle ipotesi tassativamente previste per l’impugnazione di una sentenza frutto di un accordo processuale. Il ricorrente si era limitato a dolersi genericamente della violazione dell’obbligo costituzionale di motivazione, senza però specificare quali fossero i temi o i motivi di appello (eventualmente non rinunciati) rispetto ai quali la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi.
Il concordato in appello si basa su una rinuncia ai motivi di impugnazione, ad eccezione di quelli che le parti possono decidere di sottoporre comunque al giudice. Affinché un ricorso per omessa motivazione possa essere considerato ammissibile, è necessario che il ricorrente indichi con precisione su quali specifici punti, non coperti dalla rinuncia, il giudice d’appello non abbia fornito una risposta. Una critica astratta e generica, come quella avanzata nel caso di specie, non è sufficiente a superare il vaglio di ammissibilità.
Di conseguenza, la Corte ha ravvisato una colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, condannandolo non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: l’istituto del concordato in appello è uno strumento che mira a definire il processo in modo più rapido, basandosi su un accordo che ha un effetto ‘tombale’ sulla maggior parte delle questioni controverse. Tentare di scardinare tale accordo con un ricorso per cassazione basato su motivi generici e non consentiti dalla legge si rivela una strategia processuale infruttuosa e costosa. Per i professionisti legali, ciò significa che l’eventuale ricorso contro una sentenza ex art. 599-bis c.p.p. deve essere attentamente ponderato e fondato esclusivamente sui pochi vizi specifici che la giurisprudenza ammette, evitando doglianze astratte che portano inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità e a sanzioni pecuniarie per l’assistito.
È sempre possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza emessa a seguito di concordato in appello?
No, il ricorso è consentito solo per un numero limitato di motivi previsti dalla legge. Non è possibile impugnare la sentenza per ragioni che sono state oggetto di rinuncia nell’ambito dell’accordo tra le parti.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proponeva un motivo non consentito: una generica doglianza per ‘omessa motivazione’, senza specificare rispetto a quali temi o motivi (eventualmente non rinunciati) la Corte d’Appello avrebbe omesso di motivare.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La declaratoria di inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, se si ravvisano profili di colpa, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.