Ricorso per Cassazione: Inammissibile se Ripete i Motivi dell’Appello
Un ricorso per cassazione deve essere una critica puntuale e argomentata alla sentenza di secondo grado, non una semplice riproposizione dei motivi già discussi e rigettati in appello. Questo è il principio fondamentale ribadito dalla Corte di Cassazione con una recente ordinanza, che ha dichiarato inammissibile l’impugnazione di un imputato. La decisione sottolinea un requisito essenziale della procedura penale: la specificità dei motivi, senza la quale l’atto è destinato a non superare il vaglio di ammissibilità.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna in primo grado per due ipotesi di reato legate agli stupefacenti, ai sensi degli articoli 73, comma 5, e 80, lettera a), del D.P.R. 309/1990. La Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della prima pronuncia, aveva ridotto la pena inflitta all’imputato a quattro anni di reclusione e 6.000 euro di multa.
Contro questa decisione, l’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo: la presunta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della Corte d’Appello riguardo alla sussistenza dell’aggravante prevista dall’articolo 80, lettera a), del Testo Unico Stupefacenti.
I Requisiti di Ammissibilità del Ricorso per Cassazione
La funzione tipica di un’impugnazione è quella di sviluppare una critica argomentata contro il provvedimento che si contesta. Secondo il Codice di Procedura Penale (artt. 581 e 591), i motivi di ricorso devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono ogni richiesta. Questo significa che l’atto deve instaurare un confronto diretto e puntuale con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile proprio per la mancanza di questo confronto critico. I giudici hanno osservato che il motivo presentato era, di fatto, una mera riproduzione delle stesse considerazioni critiche già espresse nell’atto di appello contro la sentenza di primo grado.
L’imputato non ha sviluppato una nuova argomentazione che tenesse conto della motivazione con cui la Corte d’Appello aveva già respinto le sue doglianze. Invece di contestare il ragionamento dei giudici di secondo grado, ha semplicemente reiterato le sue precedenti lamentele.
La Cassazione ha ricordato che, come chiarito da una consolidata giurisprudenza (cfr. Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013), un ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata si destina da solo all’inammissibilità. In questi casi, viene meno la funzione stessa per cui l’impugnazione è prevista e ammessa dal nostro ordinamento: la critica argomentata al provvedimento.
Le Conclusioni
La decisione in esame offre un’importante lezione pratica per chi opera nel diritto: la redazione di un ricorso per cassazione richiede un’analisi meticolosa della sentenza di appello. È necessario smontare e criticare il ragionamento del giudice di secondo grado, evidenziandone i vizi di legittimità, e non limitarsi a riproporre argomenti già vagliati. Un ricorso “fotocopia” dell’appello è un atto processualmente sterile, destinato a essere dichiarato inammissibile senza nemmeno un esame del merito della questione. La specificità dei motivi non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di impugnazione.
Per quale motivo un ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile se i motivi presentati non sono specifici, ovvero se non si confrontano criticamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, ma si limitano a riproporre le stesse doglianze già respinte nel grado precedente.
Cosa significa che i motivi del ricorso devono essere ‘specifici’?
Significa che l’atto di impugnazione deve contenere una critica argomentata e puntuale al provvedimento che si contesta, indicando le precise ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la richiesta di annullamento o riforma, in un confronto diretto con la motivazione della sentenza.
È sufficiente riproporre in Cassazione gli stessi motivi dell’appello?
No, non è sufficiente. Secondo la Corte, riprodurre e reiterare gli stessi motivi già prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado rende il ricorso inammissibile, perché viene meno la funzione stessa dell’impugnazione, che è quella di critica al provvedimento.