La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23152/2025, affronta un caso emblematico che chiarisce i limiti di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La pronuncia ribadisce un principio fondamentale: la presenza di un comportamento criminale abituale, desumibile da precedenti condanne, costituisce un ostacolo insormontabile all’applicazione di questo beneficio, anche se il reato in esame è di per sé di modesta entità.
I fatti del processo
Il caso ha origine dalla condanna di una donna per furto aggravato di una scopa ricaricabile del valore di 159 euro, sottratta da un centro commerciale. La Corte d’Appello, pur escludendo l’aggravante della destrezza, aveva confermato la responsabilità penale, respingendo due specifiche richieste della difesa:
- L’applicazione dell’art. 131-bis c.p. sulla particolare tenuità del fatto, ritenendo che le tre precedenti condanne per reati contro il patrimonio a carico dell’imputata configurassero una condotta abituale.
- Il riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62, n. 4, c.p.), data la non irrilevanza del valore del bene sottratto.
Contro questa decisione, l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, basandosi sugli stessi due punti.
L’ostacolo del comportamento abituale e la particolare tenuità del fatto
Il primo motivo di ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato dalla Suprema Corte. La difesa sosteneva che un solo precedente specifico per furto non fosse sufficiente a dimostrare l’abitualità. La Cassazione, tuttavia, ha dato pieno peso a quanto emerso dal casellario giudiziale: l’esistenza di tre condanne per reati contro il patrimonio, di cui due per furto, comminate nell’arco di tre anni.
Questo dato, secondo gli Ermellini, integra un elemento oggettivo che osta al riconoscimento della causa di punibilità. Il comportamento abituale, infatti, è una delle condizioni esplicitamente previste dall’art. 131-bis c.p. per escludere il beneficio. La Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite, secondo cui la presenza di una condizione ostativa, come l’abitualità, rende superflua qualsiasi valutazione sulla concreta offensività della singola condotta. In altre parole, chi dimostra una tendenza a delinquere non può beneficiare della non punibilità, anche se l’ultimo reato commesso è di lieve entità.
La valutazione del danno di speciale tenuità
Anche il secondo motivo di ricorso è stato respinto. La Corte ha chiarito che l’attenuante del danno di speciale tenuità richiede una valutazione complessa, che non si limita al mero valore economico del bene. Un bene del valore di 159 euro non può essere considerato “pressoché irrilevante”.
Inoltre, la Corte ha smontato l’argomento della difesa relativo all’immediata restituzione del bene. Tale circostanza, infatti, costituisce un “post factum”, un evento successivo alla consumazione del reato che non può incidere sulla valutazione del danno al momento del fatto. La configurabilità dell’attenuante deve essere valutata con riferimento al momento in cui il reato si è perfezionato, non agli eventi successivi.
Le motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi proposti non facevano altro che reiterare le censure già respinte in appello, senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni della corte territoriale. I motivi sono stati giudicati manifestamente infondati. In primo luogo, l’abitualità del comportamento criminale, provata dalle tre condanne precedenti per reati della stessa indole, è un presupposto ostativo assoluto all’applicazione della particolare tenuità del fatto. In secondo luogo, il valore del bene sottratto (159 euro) non era irrisorio e la sua successiva restituzione non ha alcuna rilevanza ai fini del riconoscimento dell’attenuante del danno di speciale tenuità, in quanto la valutazione va effettuata al momento della consumazione del reato.
Le conclusioni
La sentenza consolida un orientamento giurisprudenziale rigoroso: la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è un istituto premiale destinato a chi commette un reato in modo occasionale. Non può essere esteso a soggetti che, attraverso la reiterazione di condotte illecite, dimostrano una propensione al crimine. La presenza di precedenti penali specifici, che configurano un “comportamento abituale”, blocca automaticamente l’accesso al beneficio, rendendo irrilevante la modesta gravità del singolo episodio contestato.
Avere precedenti penali impedisce sempre di ottenere la non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Sì, se i precedenti configurano un “comportamento abituale”. Secondo la sentenza, aver commesso almeno altri due reati della stessa indole, come in questo caso con tre condanne per reati contro il patrimonio, integra un comportamento abituale che osta al riconoscimento della causa di non punibilità, a prescindere dalla gravità del singolo episodio.
La restituzione immediata della merce rubata può essere considerata per riconoscere l’attenuante del danno di speciale tenuità?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che l’entità del danno deve essere valutata al momento in cui il reato viene commesso. La restituzione successiva della refurtiva è un “post factum”, un evento che avviene dopo la consumazione del reato e non è rilevante per la configurabilità di questa specifica circostanza attenuante.
Un bene del valore di 159 euro è considerato di valore modesto ai fini dell’attenuante del danno di speciale tenuità?
No. La sentenza stabilisce che un bene venduto al prezzo di 159 euro non può essere considerato di valore “pressoché irrilevante”, requisito necessario per l’applicazione della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità (art. 62, n. 4, c.p.). La valutazione non si basa solo sul valore economico, ma sull’impatto complessivo del danno.