Danno di Particolare Tenuità nel Furto in Abitazione: Non Conta Solo il Valore Economico
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, è tornata a pronunciarsi sui criteri per l’applicazione della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità, specialmente in relazione al reato di furto in abitazione. La decisione sottolinea come la valutazione non possa limitarsi al solo valore economico dei beni sottratti, ma debba necessariamente includere l’offensività complessiva della condotta e il danno morale inflitto alla vittima. Questo principio è fondamentale per comprendere i limiti di applicazione di tale beneficio.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un’imputata condannata per furto in abitazione ai sensi dell’art. 624-bis del codice penale. La Corte d’Appello aveva già riformato la sentenza di primo grado, concedendo le attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle aggravanti e rideterminando la pena.
Tuttavia, la ricorrente ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione, sollevando due principali motivi di doglianza:
- L’erronea applicazione della disciplina sulla sospensione condizionale della pena, sostenendo che una precedente condanna del tribunale per i minorenni non dovesse precludere un nuovo beneficio.
- Il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità (art. 62, n. 4 c.p.), dato il modesto valore della refurtiva, quantificato in circa 65 euro.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rigettando entrambi i motivi. La decisione si fonda su un’interpretazione consolidata della giurisprudenza, ribadendo principi chiave sia in materia di attenuanti che di benefici penali. I giudici hanno condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, confermando la solidità della decisione della Corte d’Appello.
Le motivazioni sul danno di particolare tenuità
Il punto centrale della pronuncia riguarda l’analisi della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità. La Corte di Cassazione ha chiarito che, per poter applicare tale attenuante, non è sufficiente che il valore economico del bene sottratto sia basso. È necessario che il pregiudizio arrecato alla vittima sia pressoché irrilevante.
Nel caso specifico, i giudici hanno evidenziato due aspetti cruciali:
- Il Valore intrinseco e l’Offensività: Un valore di 65 euro, sebbene non elevato, non può essere considerato automaticamente “irrilevante”. La valutazione deve tenere conto dell’offensività complessiva della condotta. A supporto, la Corte ha richiamato precedenti in cui furti di beni del valore di 82 o 159 euro non sono stati ritenuti di particolare tenuità.
- Il Danno Morale nel Furto in Abitazione: Per il reato di furto in abitazione, la valutazione del danno non può esaurirsi nell’aspetto patrimoniale. Il giudice deve obbligatoriamente considerare anche il danno morale legato al patimento della vittima per l’intrusione subita nella propria dimora. La violazione di uno spazio privato e intimo come la propria casa costituisce un danno ulteriore e significativo che va al di là del valore degli oggetti sottratti.
Inoltre, la Corte ha ribadito che la valutazione del danno deve essere effettuata con riferimento al momento della consumazione del reato. L’eventuale restituzione della refurtiva, essendo un post factum, non è rilevante ai fini del riconoscimento di questa specifica attenuante.
L’analisi sulla sospensione condizionale della pena
Anche il primo motivo di ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato. I giudici hanno spiegato che una condanna a pena detentiva, anche se condizionalmente sospesa e pronunciata dal tribunale per i minorenni, rimane iscritta nel casellario giudiziario e impedisce la concessione di una seconda sospensione condizionale una volta raggiunta la maggiore età. L’eliminazione dell’iscrizione prevista per i minorenni riguarda altri effetti, ma non quello ostativo alla reiterazione del beneficio.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame consolida due importanti principi del diritto penale. In primo luogo, l’applicazione dell’attenuante del danno di particolare tenuità richiede una valutazione complessa che trascende il mero dato numerico del valore della refurtiva. Specialmente in reati che ledono la sfera personale della vittima, come il furto in abitazione, il danno morale assume un peso determinante. In secondo luogo, la decisione conferma la rigorosa interpretazione dei presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena, chiarendo che i precedenti penali, anche se risalenti al periodo di minore età, mantengono la loro rilevanza ai fini della concessione di un secondo beneficio.
Quando si può applicare l’attenuante del danno di particolare tenuità in un furto?
L’attenuante si applica solo quando il valore intrinseco ed economico dei beni sottratti è pressoché irrilevante. La valutazione deve considerare l’offensività complessiva della condotta e non solo il valore numerico.
Nel furto in abitazione, si considera solo il valore economico dei beni rubati per valutare il danno?
No. Per il furto in abitazione, il giudice deve tenere conto non solo del danno patrimoniale, ma anche del danno morale legato al patimento della vittima per l’intrusione subita nella propria dimora.
Una condanna con pena sospesa ricevuta da minorenne impedisce di ottenere una seconda sospensione da maggiorenne?
Sì. Secondo la Corte, una precedente condanna a pena detentiva, anche se condizionalmente sospesa e pronunciata dal tribunale per i minorenni, osta alla concessione di un secondo beneficio della sospensione condizionale della pena una volta divenuti maggiorenni.