Il mancato recapito dell’auto e la scrittura privata tra le parti
Nel 2005 un automobilista sottoscrive un contratto di credito al consumo per acquistare una vettura presso un autosalone. Il concessionario incassa l’importo erogato dalla finanziaria, ma non consegna l’automobile al cliente. Per rimediare alla mancata consegna, colui che si presenta come titolare dell’autosalone sottoscrive una scrittura privata. In tale atto, il firmatario annulla la vendita, dichiara azzerato il debito e promette di farsi carico del finanziamento. Egli assume l’obbligo formale di manlevare l’acquirente da qualsiasi richiesta della banca, impegnandosi a estinguere il prestito a proprie spese entro poche settimane. L’impegno promesso resta tuttavia lettera morta.
La richiesta della finanziaria e la chiamata in garanzia del venditore
A distanza di dodici anni, la società cessionaria del credito aziona un decreto ingiuntivo e reclama dall’acquirente oltre 19.000 euro per le rate insolute. Il compratore propone opposizione e chiama in giudizio il venditore per far valere la promessa di indennizzo. Il Tribunale di primo grado rigetta l’opposizione e respinge la domanda verso il terzo. I primi giudici ritengono infatti che la prescrizione dell’azione di manleva sia maturata, individuando l’inizio del termine decennale nel dicembre 2005, data entro cui il venditore aveva promesso l’estinzione del debito. Inoltre, il terzo nega la propria responsabilità affermando di non risultare il titolare formale dell’autosalone.
Il legame tra credito e acquisto non elide il debito bancario
La Corte d’Appello esamina anzitutto il rapporto principale tra l’acquirente e la società cessionaria del credito. La normativa attuale che collega in modo inscindibile la fornitura del bene al credito al consumo non può trovare applicazione retroattiva per i contratti stipulati prima del 2010. Il contratto del 2005 sanciva in modo espresso l’autonomia del piano di rimborso rispetto alla vendita. L’acquirente resta pertanto l’obbligato principale nei confronti della finanziaria creditrice e deve corrispondere le somme ingiunte.
Come si calcola la prescrizione dell’azione di manleva
I giudici di secondo grado ribaltano radicalmente la statuizione relativa alla responsabilità del terzo garante. Anche se il firmatario non era il titolare della ditta individuale, egli ha assunto un’obbligazione personale sottoscrivendo l’accordo di garanzia. La Corte precisa che la manleva costituisce una garanzia autonoma dal semplice accordo di estinzione immediata. La prescrizione dell’azione di manleva non può decorrere dalla firma dell’intesa, bensì dal momento di esigibilità dell’ultima rata del piano di finanziamento principale, originariamente dilazionato in sessanta versamenti mensili. Poiché la chiamata in garanzia è scattata subito dopo la notifica del decreto ingiuntivo, il diritto a essere manlevato non risulta prescritto. Chi ha firmato la manleva deve rimborsare interamente all’acquirente quanto dovuto alla società di recupero crediti.
Se il venditore non consegna l’auto posso smettere di pagare la finanziaria?
Per i finanziamenti stipulati prima del 2010 l’obbligo verso la finanziaria resta autonomo rispetto alla mancata consegna del bene, salvo patti contrari o risoluzione del contratto.
Da quale momento decorre la prescrizione decennale per la manleva sul prestito?
La prescrizione decennale per rivalersi sul garante decorre dalla scadenza dell’ultima rata del finanziamento e non dalla stipula della promessa di garanzia.
Chi firma una manleva spendendo il nome di un’azienda inesistente ne risponde di tasca propria?
La persona fisica che firma l’impegno di tenere indenne il debitore risponde personalmente dell’obbligazione assunta, a prescindere dal suo ruolo formale nell’impresa.